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Document 52003AE0400

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi,alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, ealla Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi(COM(2002) 488 def. — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))

GU C 133 del 6.6.2003, pp. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0400

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi,alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, ealla Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi(COM(2002) 488 def. — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 133 del 06/06/2003 pag. 0016 - 0022


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:

- alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi",

- alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale", e

- alla "Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi"

(COM(2002) 488 def. - 2002/0219 (COD) - 2002/0220 (COD) - 2002/0221 (CNS))

(2003/C 133/04)

Il Consiglio, in data 15 ottobre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Cambus, in data 13 marzo 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 26 marzo 2003, nel corso della 398a sessione plenaria, con 96 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi delle proposte della Commissione

1.1. I tre documenti su cui verte la consultazione del Comitato costituiscono il seguito del Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"(1).

1.2. Il loro denominatore comune è la constatazione che nei prossimi venti anni la dipendenza dell'Unione europea dal petrolio potrebbe passare dal 70 % al 90 % e quella dal gas dal 40 % al 70 %. Dato che l'energia è una materia prima indispensabile all'economia (per la produzione e i trasporti), oltre che un fattore essenziale per il benessere privato, e dato che la produzione di petrolio e gas è localizzata per lo più in zone politicamente poco sicure, la sicurezza dell'approvvigionamento di queste due forme di energia assume un valore quanto mai strategico per l'UE.

1.3. La comunicazione della Commissione che racchiude le tre proposte ravvisa due tipi di rischi in relazione a tale approvvigionamento: la penuria fisica derivante da problemi tecnici (perdita di impianti) o da difficoltà politiche (sospensione volontaria, totale o parziale, delle forniture), e un'impennata dei prezzi a livelli tali da comportare per l'UE un calo della crescita e dei posti di lavoro (si pensi ad esempio, che un aumento di 10 dollari al barile incide per lo 0,5 % sulla crescita del PIL comunitario) e da rivelarsi insostenibile per le famiglie sul piano del riscaldamento e dell'uso dell'automobile.

1.4. Per quanto riguarda il petrolio, due direttive(2) hanno già garantito una certa sicurezza in tutti gli Stati membri, imponendo un livello di stock equivalente a 90 giorni di consumo per i prodotti petroliferi rientranti nelle tre categorie delle benzine, distillati medi e prodotti pesanti, anche se con opportuni adattamenti per gli Stati membri produttori di petrolio.

1.4.1. Per ottemperare a tali obblighi gli Stati membri sono liberi di scegliere il modo che ritengono più opportuno fra i due estremi possibili, vale a dire affidare lo stoccaggio a operatori privati ovvero ad un ente pubblico.

1.4.2. Il completamento del mercato interno dell'energia richiede il passaggio ad una nuova fase, in modo da migliorare la concorrenza nel settore dei prodotti raffinati, garantire il corretto funzionamento di questo mercato, rendere più visibile e credibile la capacità di stoccaggio di sicurezza dell'Unione e infine garantire l'unità e la coerenza dell'azione degli Stati membri in caso di crisi.

1.4.3. Le proposte avanzate al riguardo prevedono: la creazione di un organismo centralizzato in ciascuno Stato membro per facilitare il rispetto degli obblighi di stoccaggio da parte dei nuovi soggetti del mercato e di quanti non dispongono di impianti propri, la possibilità di effettuare tali stoccaggi in un altro Stato membro per non svantaggiare gli operatori transnazionali, l'aumento dell'obbligo di stoccaggio da 90 a 120 giorni, di cui 1/3 a carico dell'organismo centralizzato per dare maggiore visibilità alla strategia di sicurezza degli approvvigionamenti, e infine la definizione di un quadro regolamentare comunitario per il ritiro delle scorte di prodotti petroliferi, assieme a una procedura decisionale adeguata nell'ambito della comitatologia.

1.4.4. Nel settore petrolifero la Commissione propone per la prima volta di utilizzare le riserve strategiche per influire sul mercato e cercare di limitare gli effetti delle speculazioni sulla volatilità dei prezzi dei prodotti nelle situazioni di crisi prevista degli approvvigionamenti.

1.5. Per quanto riguarda il gas, la situazione è caratterizzata da due elementi: il ritardo nell'apertura del mercato interno, nonostante questo tipo di energia occupi un posto sempre più importante nell'UE, soprattutto per la sua rilevanza ai fini della produzione di elettricità (50-60 % dell'elettricità prodotta), e la forte dipendenza esterna, in quanto il 40 % del gas utilizzato proviene da tre fonti, tutte extracomunitarie. L'AIE non dispone di alcun mezzo di intervento sul gas.

1.5.1. Prima dell'apertura di questo settore alla concorrenza, la sicurezza dell'approvvigionamento era garantita dagli operatori monopolistici. Con la liberalizzazione del mercato del gas sono incominciati a comparire molti nuovi soggetti e sarà quindi necessario ridefinire le responsabilità di ognuno per garantire gli approvvigionamenti agli utenti.

1.5.2. La situazione del gas è diversa da quella del petrolio sotto il profilo delle possibilità tecniche di stoccaggio, che per lo più dipendono dalla geologia del sottosuolo. La proposta della Commissione mira a estendere al gas i principi fissati per il petrolio, ma non limitandosi a trasporre gli stessi strumenti. Si tratta di adottare un approccio comune minimo che completi e tuteli il mercato.

1.5.3. Per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, la Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di definire le responsabilità degli operatori al fine di garantire ai clienti che non dispongano di soluzioni alternative uno stock pari a 60 giorni di consumo medio di gas; essa propone tuttavia di esonerare da tale obbligo i nuovi soggetti del mercato del gas nonché gli operatori con una fetta di mercato molto esigua. La Commissione si ripropone infine di "tenere sotto stretto controllo" i contratti di lungo periodo e di verificare in che proporzione vengano utilizzati dagli Stati membri per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

1.5.4. In caso di crisi e al fine di garantire la solidarietà tra gli Stati, la Commissione vorrebbe disporre della facoltà di decidere sia lo sblocco degli stock di gas detenuti dagli Stati membri sia l'interruzione effettiva della domanda interrompibile.

1.6. In linea generale, le proposte della Commissione si basano sull'assunto secondo cui, una volta liberalizzato il mercato comunitario dell'energia, per avere la massima efficacia la strategia per la sicurezza degli approvvigionamenti non dovrà limitarsi al singolo operatore o Stato membro, ma essere gestita a livello comunitario: sarà dunque l'Unione a doversene fare carico.

2. Osservazioni generali

2.1. L'interesse della proposta

2.1.1. Il Comitato mostra apprezzamento per la proposta della Commissione, che si colloca nella scia del Libro verde e affronta alla base la questione della sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e gas nell'UE. Dopo dieci anni dedicati essenzialmente all'organizzazione del mercato dell'energia, all'apertura alla concorrenza dei monopoli storici nel settore, nonché alla promozione delle energie rinnovabili, è giunto il momento di completare il quadro affrontando le questioni fondamentali dell'approvvigionamento di questo mercato che, essendo strutturalmente deficitario sotto il profilo della produzione interna, dipende in misura sostanziale dai paesi terzi. A questo riguardo non sarà inutile ricordare l'importanza del petrolio e del gas nel bilancio energetico dell'Unione, specie nel settore dei trasporti e della produzione di elettricità (responsabili del forte incremento del consumo di gas), né tanto meno il loro contributo alla crescita, all'occupazione e al benessere dei cittadini.

2.2. L'oggetto della proposta

2.2.1. Tra le energie importate (carbone, gas, petrolio, uranio) il gas e il petrolio sono senza dubbio quelle che più incidono sul bilancio energetico. Esse provengono da regioni del mondo caratterizzate da un'economia poco diversificata e da rischi politici elevati. Tenuto conto della loro importanza strategica, è quindi fondamentale dedicare loro delle politiche specifiche.

2.2.2. Il Comitato ritiene che queste due fonti di energia, cioè il gas naturale e il petrolio, pongano problemi di natura diversa e che il fatto di trattarle congiuntamente non debba indurre a sottovalutarne le differenze. La prima differenza è che, a livello generale, il gas è al tempo stesso un prodotto grezzo e un prodotto finito, con uno scarso valore aggiunto tecnologico all'interno dell'UE, mentre il petrolio è un prodotto che viene importato prevalentemente allo stato greggio e trasformato sul territorio dell'UE. Ciò spiega per quale motivo si siano allineati di norma i prezzi del gas a quelli del petrolio, l'obiettivo essendo quello di consentire lo sviluppo parallelo delle due energie in tutti i loro impieghi concorrenziali. Ma ciò spiega anche l'esistenza delle clausole di destinazione, che sono incompatibili con le regole di concorrenza del mercato europeo, anche se questo aspetto sta per essere disciplinato con i nuovi contratti. I sostenitori della liberalizzazione del settore del gas auspicano che in tal modo si allenti, o addirittura si spezzi completamente, il legame tra i prezzi delle due energie: resta il fatto che a livello mondiale i produttori di petrolio e quelli di gas spesse volte coincidono, al punto che quando si cerca il primo spesso si trova anche il secondo.

2.2.3. La seconda differenza consiste nella struttura dei mercati. Il petrolio è da tempo oggetto di un mercato mondiale e il suo trasporto dalle zone di produzione a quelle di raffinazione e di consumo si effettua più a mezzo di navi che attraverso pipeline. Viceversa, il gas è oggetto di mercati regionali: l'Europa infatti si approvvigiona soprattutto in Norvegia, Algeria e Russia, mentre gli Stati Uniti costituiscono un mercato con il Canada e il Messico, e il Giappone con la Corea e l'Indonesia. Il mercato europeo è quello che gode di maggiore stabilità, il mercato americano è meno stabile e quello asiatico più caro. Per quanto la questione esuli dal presente parere, gli avvenimenti che hanno colpito recentemente le coste e le popolazioni spagnole e francesi, con le loro pesanti conseguenze, spingono verso un riequilibrio del trasporto del petrolio nel senso di un ricorso agli oleodotti ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile, anche più oneroso da un punto di vista prettamente economico.

2.2.4. La terza importante differenza sta nel fatto che nell'Unione, tranne alcune eccezioni, il gas naturale raggiunge i mercati finali tramite gasdotti, mentre nel caso dei prodotti petroliferi (compreso il GPL) si utilizzano gli oleodotti per l'instradamento dalle zone d'importazione e di stoccaggio alle raffinerie, ricorrendo però poi generalmente al trasporto su strada per inviare i prodotti ai punti di consumo finali. In questo modo tutte le disposizioni volte ad allontanare dai centri di consumo lo stoccaggio strategico e operativo dei prodotti petroliferi raffinati si traducono in un aumento del trasporto su strada.

2.2.5. Il Comitato insiste di conseguenza sulla necessità di differenziare le misure da prendere riguardo alle due fonti di energia, pur ritenendo auspicabile, in linea con la proposta della Commissione, l'adozione di orientamenti comuni.

2.2.6. Il Comitato auspica che le proposte di direttiva si occupino anche dei paesi candidati all'adesione all'UE esaminando la questione della sicurezza dell'approvvigionamento, sia per tali paesi che per gli attuali Stati membri, anche da questo punto di vista. È infatti importante stabilire i termini entro cui tali paesi dovranno adeguarsi ai livelli e alle modalità di stoccaggio applicabili agli Stati membri ed esaminare le potenziali implicazioni tecniche ed economiche di questo processo.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Le proposte relative al petrolio

3.1.1. Il Comitato condivide la proposta di imporre agli Stati membri la creazione di un organismo che garantisca uno stoccaggio di sicurezza centralizzato pari a un terzo degli obblighi previsti in materia: ritiene infatti che tali stoccaggi centralizzati assicurino la debita visibilità alle scorte strategiche dell'Unione contribuendo così a scoraggiare eventuali speculazioni. Approva inoltre la possibilità che gli stoccaggi siano garantiti congiuntamente da vari Stati membri, nonché quella che uno Stato membro garantisca la propria parte di stoccaggio in un altro Stato. Reputa che la migliore garanzia in tal senso possa consistere nel ricorso a stoccaggi indicati dall'operatore oppure agli organismi di stoccaggio centralizzato proposti dalla Commissione, affinché, nel primo come nel secondo caso, la responsabilità della gestione di tali stoccaggi esterni sia perfettamente chiara.

3.1.2. Il Comitato si chiede invece, per una serie di ragioni esposte qui di seguito, se sia opportuno obbligare gli Stati membri a portare la capacità degli stock di sicurezza da 90 a 120 giorni di consumo. Se è vero infatti che ogni aumento degli stock accresce la garanzia di superare un'eventuale crisi, è anche vero che non si tratta certo di un'operazione priva di costi. Prima di prendere una decisione in tal senso, occorre quindi procedere a un'attenta valutazione della posta in gioco e dei risultati attesi da un tale aumento.

3.1.2.1. Le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE impongono agli Stati membri di mantenere scorte di prodotti finiti (suddivisi in tre categorie) corrispondenti a 90 giorni di consumo medio, mentre secondo le norme dell'AIE, di cui questi stessi Stati sono membri, gli stock devono essere equivalenti a 90 giorni d'importazione. Nella maggior parte dei casi quest'ultimo criterio risulta più restrittivo, giacché l'AIE applica anche un coefficiente correttore del 10 % per tenere conto dei fondi di serbatoio, i quali non sono praticamente utilizzabili. Ne consegue che anche in vista delle precauzioni supplementari adottate da alcuni paesi, le riserve reali dei paesi dell'AIE sono valutate dall'Agenzia a 114 giorni medi d'importazione, mentre quelle degli Stati membri dell'UE sono stimate dalla Commissione a 115 giorni di consumo. Nondimeno l'aumento dell'obbligo regolamentare a 120 giorni non sarebbe certo irrisorio, ma inciderebbe invece molto pesantemente sui paesi del sud, le cui scorte sono dell'ordine dei 90 giorni a causa del conseguente clima e minor fabbisogno legato al riscaldamento, mentre alcuni paesi del nord già dispongono di riserve superiori ai 120 giorni.

3.1.2.2. Dopo la guerra del Kippur del 1973, che provocò un embargo sul petrolio da parte di alcuni Stati arabi, i paesi consumatori non hanno più dovuto far fronte a nuove interruzioni fisiche dell'approvvigionamento per motivi politici. All'epoca, l'impennata dei prezzi dovuta all'embargo determinò una serie di reazioni - in primo luogo la sostituzione del petrolio con altre fonti di energia quali il nucleare e, in misura minore, le energie rinnovabili - che a loro volta ebbero l'effetto di ridurre gli sbocchi dei paesi produttori per parecchi decenni. Da allora produttori e consumatori hanno compreso di avere entrambi interesse a evitare il calo dei flussi di petrolio prodotto e consumato. In questo senso, lo sviluppo di relazioni politiche favorevoli a un buon clima di cooperazione commerciale sembra essere un indirizzo da continuare a seguire, tanto più che gli Stati Uniti vanno riorientando le loro relazioni commerciali verso la nostra sponda dell'Atlantico, e in particolare verso l'Africa.

3.1.2.3. Non si possono tuttavia escludere rischi di incidenti, ad esempio di stampo terroristico, che potrebbero portare produttori e consumatori a ridurre per qualche tempo il flusso di petrolio a partire da una fonte geograficamente localizzata. In tale ipotesi sarebbe tuttavia poco probabile, a detta degli esperti, che se non si fosse trovata una soluzione adeguata al problema nei 90 giorni concessi dalle scorte obbligatorie attuali si potesse giungere a una composizione nei 30 giorni successivi.

3.1.2.4. L'impatto economico dell'eventuale decisione di portare a 120 giorni gli stock strategici differirà a seconda che si tratti di arricchire stoccaggi fisici già esistenti ma inutilizzati (nel qual caso l'unico costo aggiuntivo da tener presente è quello della quota integrativa di prodotti immobilizzati), ovvero di rafforzare il volume fisico dei necessari impianti tecnici. Data la crescente diffidenza o timore nei confronti di tutti gli impianti industriali classificati, ben poche regioni dell'UE sarebbero pronte ad accettare un aumento o la creazione di centri di stoccaggio di petrolio, sapendo che si tratta di impianti detti "di tipo Seveso". Inoltre il costo di questa operazione di potenziamento dovrebbe essere sostenuto dai consumatori: è pertanto comprensibile che l'ipotesi non risulti né particolarmente opportuna ai fini della crescita, né particolarmente popolare tra i cittadini.

3.1.3. Il Comitato non condivide il giudizio espresso dalla Commissione sull'AIE. Dalla sua creazione, avvenuta nel 1973, l'agenzia ha avuto il compito di coordinare le reazioni dei paesi aderenti in situazioni di crisi tali da provocare una penuria degli approvvigionamenti di petrolio in tutto il mondo. Da sempre essa si è adoperata per adattare le proprie regole di funzionamento all'evoluzione del contesto generale, e lo ha fatto in collaborazione con l'Unione. Non era tenuta quindi a reagire all'impennata dei prezzi, dato che ciò non rientra nelle sue funzioni.

3.1.3.1. Dato che quello del petrolio è un mercato di livello mondiale e che un terzo delle capacità di produzione si situa nei paesi OPEC, una risposta coordinata può essere efficace solo se è anch'essa di livello mondiale. L'argomentazione, già di per sé valida all'interno dell'UE, secondo cui una reazione isolata di uno Stato membro differente da quella degli altri sarebbe inefficace, è tanto più valida su scala mondiale in caso di grave crisi nell'approvvigionamento del petrolio. Il Comitato ritiene dunque fondamentale che la strategia europea in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio non sia disgiunta da quella degli altri grandi paesi consumatori e si fondi quindi su una stretta cooperazione con l'AIE. Esprimendosi all'unisono, gli Stati membri dell'UE avrebbero certamente più peso nell'AIE e con l'AIE che non attraverso un'azione eurocentrica la quale, in un mercato mondiale come quello del petrolio, non ha peraltro molto senso.

3.1.4. Pur condividendo le preoccupazioni della Commissione per gli effetti nefasti di un forte aumento del prezzo del petrolio sull'economia europea e sul potere d'acquisto delle famiglie, il Comitato nutre forti riserve circa la proposta della Commissione di utilizzare le scorte strategiche per intervenire sul mercato in senso controciclico nelle situazioni di forte aumento del prezzo. A sostegno di tale tesi esso adduce una serie di argomentazioni.

3.1.4.1. Regolare i prezzi del petrolio è cosa ardua: la loro volatilità è infatti strutturale, data l'impossibilità di equilibrare con precisione domanda e offerta. Gli investimenti tesi allo sfruttamento sono decisi in media con cinque anni di anticipo, sulla base di previsioni che non corrispondono mai appieno alla realtà del momento. È con questo vincolo di ordine tecnico-economico che l'OPEC controlla la variazione dei prezzi nella forbice 22-28 dollari al barile, che sembra costituire il prezzo medio accettabile per tutti gli interessati. Senza questa azione dell'OPEC, la volatilità dei prezzi sarebbe compresa tra 3 e 60 dollari al barile. Per garantire questa regolamentazione, l'OPEC può contare sul 40 % circa della produzione mondiale di petrolio. L'UE rappresenta solo il 20 % del consumo mondiale e il suo peso è quindi pari alla metà di quello dell'OPEC: è perciò illusorio pensare che essa possa fare di meglio, magari al di fuori della cooperazione mondiale nell'ambito dell'AIE.

3.1.4.2. Le situazioni di aumento incontrollato dei prezzi possono verificarsi quando gli operatori petroliferi e i consumatori anticipano un timore di penuria fisica effettiva provocata da fattori politici o climatici di particolare gravità (guerre, attentati terroristici, terremoti ecc.). È proprio perché tutti gli acquirenti aumentano le proprie scorte che i prezzi aumentano. Come si può credere che in una situazione di questo tipo, in cui tutti gli interessati temono il peggio, i responsabili UE potrebbero decidere di imporre agli Stati membri di liberare una parte delle proprie riserve strategiche per mantenere il livello dei prezzi in maniera effimera, se poi dovranno ricostituire queste riserve a prezzi elevati per affrontare il rischio di una vera scarsità? Questa prospettiva appare poco credibile.

3.1.4.3. Esiste inoltre una difficoltà pratica legata al fatto che sono i computer degli operatori a gestire gli acquisti di petrolio sulla base dei piani di lavoro delle singole unità di raffinazione e delle soglie di prezzo. Gli stock strategici non possono far capo ai consueti fornitori repertoriati nei programmi di gestione: in tali condizioni, pertanto, l'immissione delle riserve sul mercato non può che essere "manuale" e di conseguenza laboriosa, il che contrasta con la necessità di un intervento rapido e in grado di prendere il mercato "in contropiede". Ma è altresì vero che un annuncio di immissione sul mercato non è incompatibile con questo vincolo.

3.1.4.4. Una tale decisione comporterebbe infine un costo da giustificare e da far accettare al Parlamento europeo: è poco realistico infatti pensare che un organo dell'UE decida autonomamente e presenti poi il conto agli Stati membri. Il costo sarebbe molto elevato anche supponendo che si possa mobilitare in questo modo solo un terzo delle riserve strategiche gestite a livello centrale, in quanto si tratterebbe praticamente di circa un mese di consumo petrolifero dell'Unione, immesso probabilmente sul mercato all'equivalente di 20 dollari al barile e rinnovato successivamente a un prezzo molto più elevato.

3.1.4.5. L'esperienza del mercato mondiale dello stagno, per il quale i paesi produttori e consumatori si sono organizzati e hanno concluso sei accordi tra il 1953 e il 1981, mostra che l'azione di controllo dei prezzi non ha prodotto risultati tangibili. La teoria dell'intervento sui prezzi attraverso l'intervento sull'offerta non è suffragata dalla pratica.

3.1.4.6. Esiste una sorta di contraddizione tra la dottrina propugnata dall'Unione sull'efficacia del mercato rispetto ai monopoli, agli oligopoli e alle amministrazioni, e la volontà di dare a un'istituzione dell'UE la facoltà di intervenire sul mercato del petrolio quando le condizioni diventano sfavorevoli.

3.2. Le proposte relative al gas

3.2.1. Il Comitato approva la decisione che obbliga gli Stati membri ad attuare politiche di garanzia degli approvvigionamenti di gas al fine di assicurare la fornitura in condizioni difficili a un'utenza - privata e professionale - che non dispone di soluzioni alternative (fornitura non interrompibile e non sostituibile). Al pari della Commissione, il CESE ritiene auspicabile che queste politiche, le quali definiscono le responsabilità dei diversi operatori, non ostacolino lo sviluppo del mercato interno del gas attualmente in fase di completamento.

3.2.2. Il Comitato approva la formula proposta di stimare a 60 giorni di consumo medio l'obbligo di fornitura di gas in condizioni di restrizione degli approvvigionamenti.

3.2.3. Il Comitato comprende che nelle attuali condizioni del mercato interno la Commissione voglia evitare di penalizzare eccessivamente "i nuovi operatori che accedono al mercato" o quelli che dispongono solo di una "piccola quota di mercato"; non ritiene tuttavia che si debba per questo prevedere di esonerarli per principio dai dispositivi di garanzia degli approvvigionamenti posti in essere dagli Stati membri. Spetta a questi ultimi trovare il modo per garantire ai consumatori la sicurezza degli approvvigionamenti, che deve avere carattere prioritario, e assicurare al contempo l'apertura effettiva del mercato.

3.2.3.1. L'utenza privata e le imprese più piccole non dispongono delle conoscenze necessarie per distinguere l'affidabilità dell'offerta di un fornitore di gas, se lo Stato non impone a quest'ultimo di assumersi le proprie responsabilità, per quanto ridotte siano le sue dimensioni. Vi sarebbe inoltre una disparità di trattamento rispetto agli operatori del petrolio, per i quali l'obbligo di contribuire agli stock (anche retribuendo l'agenzia centrale) è espressamente previsto nella proposta della Commissione.

3.2.4. Il Comitato rileva con soddisfazione che la Commissione ha ormai adottato una posizione più realistica sui contratti a lungo termine, che essa aveva molto criticato al momento dell'apertura del mercato del gas alla concorrenza, specie per le cosiddette clausole di "take or pay". Tali contratti e tali clausole si giustificano in effetti con la grande entità degli investimenti necessari alla commercializzazione del gas naturale, nonché con la volontà comune ai produttori, agli acquirenti e agli investitori di ammortizzare e rendere produttivi gli investimenti e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Comitato ritiene invece difficile per la Commissione imporre agli Stati membri un livello minimo di contratti a lungo termine in quanto in un mercato aperto alla concorrenza ogni operatore è in realtà libero di gestire i propri approvvigionamenti.

3.2.5. Il Comitato concorda con la proposta della Commissione di formulare delle raccomandazioni agli Stati membri sui provvedimenti da adottare per poter far fronte a un'interruzione dell'approvvigionamento di un fornitore importante dell'Unione. Qualora alle raccomandazioni non faccia seguito una risposta efficace, la Commissione auspica che si possano obbligare gli Stati membri a intervenire. Il Comitato sottolinea la difficoltà per la Commissione di valutare, in questo caso, l'esatta natura dei vincoli che presiedono allo sfruttamento degli stoccaggi e delle reti, specie sotto il profilo della sicurezza. Lo stoccaggio del gas rientra nella gestione integrata del sistema del gas, per cui non è possibile né requisirlo arbitrariamente né tanto meno mantenerlo per periodi troppo lunghi senza sollecitarlo.

3.2.6. Il Comitato è favorevole alla proposta di riferire alla Commissione sullo stato dei problemi di approvvigionamento e sulle politiche di sicurezza seguite negli Stati membri.

3.3. Le due energie

3.3.1. Il CESE ritiene che per i cittadini la strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico debba essere trasparente, così come è stato espressamente auspicato dai rappresentanti dei consumatori.

3.3.2. Il CESE è consapevole del fatto che storicamente gli Stati membri hanno assicurato la propria sicurezza energetica scegliendo le vie e i mezzi tradizionalmente più appropriati e più rispondenti al rispettivo contesto politico. Il petrolio e il gas non sono le uniche fonti di energia disponibili negli Stati membri: molti hanno infatti optato massicciamente per la produzione idraulica e/o nucleare di elettricità. In situazioni di crisi di approvvigionamento di una qualsiasi delle energie che fanno parte del cosiddetto "bouquet energetico" è normale che essi abbiano la possibilità di considerare la propria situazione energetica nella sua totalità. Ciò dovrebbe escludere in nome della sussidiarietà ogni possibilità di intervento diretto da parte dell'Unione.

3.3.2.1. L'Unione ha il compito di definire degli standard comuni (il che è stato fatto nei testi in esame), di assicurare che gli Stati membri li attuino (il che dovrebbe avvenire tramite le relazioni che devono esserle trasmesse) e di proporre infine dei meccanismi di coordinamento e di solidarietà, specie per la gestione delle scorte strategiche sia di petrolio che di gas.

3.3.3. Il Comitato sottolinea il fatto che un'altra possibile risposta al rischio di difficoltà negli approvvigionamenti di petrolio e gas è quella di proseguire le iniziative e gli incentivi della Commissione a favore della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, della ricerca nel settore delle energie rinnovabili non inquinanti e della riduzione del consumo di idrocarburi.

3.3.4. In linea con il trattato di Nizza, il Comitato ritiene di dover partecipare alla valutazione e al monitoraggio delle strategie per la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, essendo costituito dai rappresentanti delle diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata nonché delle imprese produttrici e consumatrici, dei lavoratori e dei movimenti di difesa dell'ambiente.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato appoggia l'obiettivo della Commissione di definire indirizzi comuni in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas dell'Unione sulla scia del Libro verde e al fine di completare gli orientamenti già adottati per la realizzazione di un mercato europeo dell'energia.

4.2. Per quanto concerne il petrolio, il Comitato è d'accordo con la proposta di imporre agli Stati membri l'obbligo di creare un organismo che assicuri uno stoccaggio di sicurezza centralizzato allo scopo di dare maggiore visibilità allo stoccaggio stesso, garantire la trasparenza dei costi e fare in modo di non penalizzare gli operatori che non dispongono di stoccaggio proprio, evitando così ogni forma di distorsione della concorrenza.

4.2.1. Il Comitato nutre profonde riserve circa la proposta di portare gli stock di sicurezza obbligatori da 90 a 120 giorni per tutti gli Stati membri, dato che, per ovvi motivi climatici, i paesi del nord abbisognano concretamente di stock più consistenti dei paesi del sud e che la prassi attuale segue questa logica. Ritiene che gli effetti positivi di una tale decisione non sarebbero tali da giustificarne i maggiori costi.

4.2.2. Il Comitato nutre altrettante riserve circa l'idea di utilizzare tali scorte strategiche come strumenti per intervenire sui prezzi del petrolio in situazioni di panico provocate dal timore di una possibile penuria fisica che spinga gli operatori ad effettuare acquisti cautelativi, determinando così un rincaro del prezzo.

4.2.3. Il Comitato ritiene che, per avere un peso sufficiente e prospettive di risultati concreti nella gestione delle crisi legate agli approvvigionamenti di petrolio, l'Unione debba agire nel quadro dell'AIE.

4.3. Nel settore del gas, il Comitato condivide la volontà della Commissione di affidare agli Stati membri la definizione delle norme da imporre agli operatori per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

4.3.1. Giudica positivamente la proposta di mettere in atto misure adeguate per poter disporre di 60 giorni di consumo medio.

4.3.2. Sottolinea il fatto che lo stoccaggio del gas si differenzia molto da quello del petrolio e che sarà opportuno tenerne presenti i vincoli e le difficoltà tecniche in caso vi si debba far ricorso in situazioni di crisi degli approvvigionamenti.

4.3.3. Si interroga sugli effetti di un eventuale esonero dei nuovi operatori dagli obblighi relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti e propone di affidare agli Stati membri la competenza di decidere in materia.

4.4. Data la sua natura e il ruolo che svolge, il Comitato ritiene opportuno essere associato e partecipare al monitoraggio e alla valutazione delle politiche relative alla sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, rispondendo così al bisogno di trasparenza espresso dai rappresentanti dei consumatori europei.

Bruxelles, 26 marzo 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) COM(2000) 769 def.

(2) La direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l' obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e la direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. La prima direttiva imponeva di mantenere un livello di stock pari a 65 giorni, termine passato a 90 giorni in virtù della seconda direttiva.

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