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Document JOC_2002_203_E_0069_01
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (COM(2002) 192 final — 2001/0098(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia [COM(2002) 192 def. — 2001/0098(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia [COM(2002) 192 def. — 2001/0098(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 203E del 27.8.2002, pp. 69–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0192 def. - COD 2001/0098 */
Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0069 - 0081
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rendimento energetico nell'edilizia (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Principi 1. Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (documento COM(2001) 226 def. - 2001/0098 (COD)); il provvedimento deve essere adottato mediante la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea. 2. Il 6 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti; in tale occasione la Commissione ha presentato la propria posizione su ciascuno di essi, indicando quelli che poteva accettare senza alcuna modificazione, quelli che poteva accettare nel principio ispiratore e/o con modifiche di natura unicamente testuale, quelli che avrebbe potuto accettare in parte e quelli che non avrebbe potuto accettare del tutto. 3. Su tale base, la Commissione ha redatto il testo della proposta modificata di direttiva, che qui si presenta. 4. La Commissione ha inserito nel testo tre tipi di emendamenti, la cui motivazione è qui di seguito chiarita. In primo luogo essa ha accettato una serie di nuove disposizioni suggerite in prima lettura dal Parlamento europeo, recependole nel loro tenore testuale. Si tratta di emendamenti che migliorano, sotto il profilo tecnico e finanziario, le definizioni contenute nella proposta o che hanno il pregio di aggiungere chiarezza e approfondire determinati punti della proposta stessa. In secondo luogo, la Commissione ha accettato, nel loro principio ispiratore, alcuni emendamenti, con qualche modifica testuale. Ciò è stato fatto, ad esempio, in relazione agli emendamenti che migliorano la coerenza generale della proposta o definiscono con maggiore precisione condizioni, modalità, limiti o eccezioni. In terzo luogo la Commissione ha recepito alcune parti - non la totalità - di emendamenti suggeriti in prima lettura laddove ha ritenuto che queste specifiche parti fossero conformi agli obiettivi della direttiva e ne arricchissero i contenuti. B. Osservazioni della Commissione in ordine agli emendamenti accolti Considerandi Considerando 11 Questo emendamento al considerando 11 definisce con maggiore precisione il concetto di "efficacia sotto il profilo dei costi", che ha un ruolo importantissimo nella proposta della Commissione. Considerando 12 Questo emendamento al considerando 12 è importante perché incoraggia gli Stati membri a istituire sistemi di incentivazione ed erogare sovvenzioni pubbliche per realizzare la certificazione del rendimento energetico, diffondere i relativi dati e provvedere al monitoraggio. Inoltre i vantaggi scaturenti dalla direttiva vengono messi a disposizione di tutti a condizioni di parità. Considerando 13 Si tratta di un considerando nuovo che sottolinea con precisione il fatto che il raffreddamento passivo può dare un rilevante contributo a ridurre sia le punte di carico che il consumo dell'energia, in particolare di quella elettrica. Considerando 15 È un considerando nuovo che incoraggia l'ulteriore estensione della norma EN 832 e della (pre)norma prEN 13790 (a tal fine, il testo dell'emendamento è stato leggermente riformulato) per applicarle agli impianti di illuminazione e di condizionamento. Considerando 16 Si tratta di un considerando nuovo. Il suo testo è stato redatto in modo da incoraggiare ulteriormente il ricorso a sistemi di incentivazione e di agevolazione fiscale per innalzare il rendimento energetico nell'edilizia. Considerando 17 Anche questo è un considerando nuovo finalizzato ad incoraggiare la fatturazione individuale basata sul consumo effettivo. Si tratta peraltro di un principio già sancito dalla direttiva SAVE 93/76/CEE. L'emendamento suggerito dal Parlamento europeo è stato leggermente modificato in modo da tener conto della necessità di una misurazione economicamente efficiente, poiché in passato, in alcuni Stati membri, il risparmio di energia e di risorse è risultato inferiore al costo delle misurazioni. Considerando 18 Questo emendamento prevede non solo di adeguare al progresso tecnico e al processo di normazione la metodologia di calcolo, ma anche di rivedere i valori minimi di rendimento energetico che si fondano su tale metodologia. L'emendamento proposto è stato modificato in modo da recepire l'esigenza - parimenti importante - di una revisione periodica delle prescrizioni minime di rendimento energetico; in questo modo si sottolinea più chiaramente che i livelli effettivi vengono stabiliti dagli Stati membri ricorrendo, per il calcolo, alla metodologia integrata qui proposta. Articolato Articolo 1 Paragrafo 1 Una leggera modifica testuale dell'emendamento ha consentito di raccordare nel primo articolo l'obiettivo della direttiva a parametri quali i costi e i valori climatici. Viene così eliminata in parte la necessità di un apposito considerando al riguardo; non sono invece citati requisiti essenziali come l'accessibilità e la destinazione di uso. Articolo 2 Punto (1) L'emendamento, che riguarda la definizione di "edificio", è stato modificato allo scopo di non ripetere il termine "edificio" (building) nella definizione di un edificio [NdT: è stato aggiunto il termine inglese "structure" (costruzione)]. Punto (2) La definizione di rendimento energetico è stata resa più rigorosa recependo i principi proposti nell'emendamento n. 11 del Parlamento europeo. La definizione prevede ora parametri di confronto e la verifica del rendimento effettivo. Inoltre, fornisce alcuni esempi e allinea maggiormente la definizione alla metodologia di calcolo di cui all'allegato. Articolo 4 Il presente emendamento consente di distinguere meglio gli edifici esistenti dagli edifici nuovi e fa altresì maggiore chiarezza in ordine agli edifici che possono essere esclusi dall'obbligo di adeguamento a norme più elevate. Queste esigenze trovano puntuale riscontro nelle modifiche apportate all'articolo 4. L'esigenza di un'ulteriore revisione di questi articoli è implicita nell'emendamento n. 15 del Parlamento europeo ma non è stata espressa esplicitamente. L'articolo 4 è stato modificato per tener conto dell'emendamento n. 19, nel quale il Parlamento europeo propone definizioni più precise dei casi di esclusione. Si è ritenuto opportuno inserire le esclusioni nell'articolo 4 e le procedure di certificazione nell'articolo 6. Articolo 5 Punto (2) L'inclusione di un chiaro riferimento alla ristrutturazione sia della struttura dell'edificio sia dei sistemi che consumano energia è stata inserita nell'articolo 5 accogliendo il suggerimento del Parlamento europeo (emendamento 18). È stato anche aggiunto un altro più preciso riferimento alla fattibilità economica come proposto dal PE. Il periodo di recupero dell'investimento di 8 anni è stato soppresso (come proposto dal Parlamento europeo) mentre è stata invece mantenuta la soglia del 25% del valore allo scopo di definire che cosa si intenda per "ristrutturazione". Articolo 6 Paragrafo 1 La norma che consente di utilizzare singoli appartamenti rappresentativi per certificare il rendimento energetico di interi edifici condominiali (proposto dall'emendamento 19) è stato recepito nell'articolo 6. Nell'articolo 4 sono anche state fatte precisazioni in ordine alle esclusioni (emendamento 19) escludendo peraltro i siti industriali nel loro insieme per motivi tecnici e definitori. Per la definizione degli edifici residenziali non utilizzati come residenza abituale si è preferito un periodo di quattro mesi all'anno in luogo di tre mesi. La proposta tendente a portare da 5 a 10 anni il periodo necessario per provvedere alla certificazione del parco edifici esistente non è stata recepita, ma la proposta del Parlamento europeo lascia aperta la possibilità di prorogare la validità dei certificati oppure l'opzione, per gli Stati membri, di adeguarsi all'articolo entro un periodo di tempo più lungo, in caso di comprovata mancanza di esperti qualificati e/o riconosciuti. Paragrafo 2 Come proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento 20, l'articolo 6 contiene ora il riferimento a valori vigenti a norma di legge e ad altri parametri valutativi (benchmarks). L'indicazione del biossido di carbonio (CO2) resta facoltativa (è già indicata nell'articolo 3). L'articolo 6 contiene ora uno specifico rinvio al comitato di cui all'articolo 11, il quale potrà esercitare un'influenza indiretta (e presumibilmente anche diretta) sull'individuazione delle prassi ottimali ai fini della certificazione e sul conseguimento di una più ampia armonizzazione. Articolo 9 Si tratta di un articolo nuovo che propone che il comitato riesamini il limite di 1 000 m dopo cinque anni di applicazione della direttiva. La valutazione esamina gli incentivi per interventi di minor rilievo non definibili come "ristrutturazione". Le disposizioni della direttiva SAVE in materia di segnalazioni e relazioni periodiche si prestano ad agevolare il lavoro del comitato in tale opera di valutazione. Articolo 10 Anche questo è un articolo nuovo, suggerito dall'emendamento n. 24 del Parlamento europeo che desidera lanciare una campagna di informazione del pubblico. Si tratta di un obiettivo che già la Commissione intendeva individuare. Articolo 13 Paragrafo 1, primo comma L'emendamento 25 propone di modificare la data entro la quale gli Stati membri dovranno recepire la direttiva portandola dalla data fissa del 31 dicembre 2003 a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Allegato Punto A Punto 1 - lettera g) La qualità climatica all'interno dell'edificio è importante ed è stata aggiunta all'allegato (ai fini della metodologia di calcolo) recependo l'emendamento n. 26. Punto 1 - lettera h) L'emendamento 28 propone di inserire nell'allegato caratteristiche termiche ed energetiche certificate dalla norma EN 45011. I prodotti certificati alle norme UE hanno caratteristiche pienamente riconosciute e devono essere presi in considerazione nella metodologia integrata. Poiché la norma sopra citata figura nella direttiva "prodotti di costruzione" (89/106/CEE) come una delle varie opzioni applicabili per la conformità dei prodotti, si è preferito fare riferimento a tale direttiva (adeguamento tecnico effettuato previa consultazione dei servizi competenti). Punto 3 - lettera g) Gli impianti sportivi sono edifici che consumano molta energia ed è legittimo indicarli separatamente nell'allegato. La "classifica dei tipi di costruzione" Eurostat CC del 15 ottobre 1997 consente questo inserimento senza alcun problema. 2001/0098 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rendimento energetico nell'edilizia (testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, vista la proposta della Commissione [1], [1] sentito il Comitato economico e sociale [2], [2] sentito il Comitato delle regioni [3], [3] deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie. (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio. (3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e deve far parte integrante anche delle proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi. (4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine. (5) Nelle sue conclusioni 8835/2000 del 30 maggio 2000 e 14000/2000 del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia. (6) Il settore residenziale e terziario che rappresenta gran parte del parco edilizio della Comunità assorbe oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità; essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare. (7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) [5], che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare, che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore. [5] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28. (8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE [6] del Consiglio, del 21 settembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti. [6] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. (9) Il rendimento energetico degli edifici deve essere calcolato in base ad una metodologia che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti rinnovabili di energia e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Impostare questo lavoro secondo criteri comuni avvalendosi di personale qualificato garantirebbe l'omogeneità delle iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile ed introdurrebbe un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile. (10) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, è opportuno che tutti i nuovi edifici vengono assoggettati all'osservanza di prescrizioni minime di rendimento energetico da stabilire in rapporto alle locali condizioni climatiche. Dato che in genere le potenziali applicazioni dei sistemi energetici alternativi non sono sfruttate appieno, è opportuno disporre che per tutti i nuovi edifici al di sopra di una determinata metratura venga effettuata una valutazione sistematica della fattibilità di tali sistemi. (11) Per gli edifici al di sopra di una determinata metratura, la ristrutturazione deve essere vista come l'opportunità per migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Gli investimenti necessari devono essere economicamente redditizi, cioè offrire una capacità di ritorno entro un ragionevole arco temporale. (12) In quanto fornirà informazioni oggettive sulle prestazioni energetiche degli edifici all'atto della loro costruzione, compravendita o locazione, la certificazione energetica contribuirà alla trasparenza sul mercato immobiliare e incoraggerà gli investimenti nel risparmio energetico. Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi pubblici finalizzati a garantire pari condizioni di accesso al miglioramento del rendimento energetico, con particolare riferimento agli edifici ad uso residenziale costruiti o gestiti nel quadro della politica sociale degli alloggi. La certificazione deve inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. È opportuno che gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico assumano un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e del risparmio di energia e devono pertanto assoggettarsi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. È opportuno che i relativi dati sulle prestazioni energetiche vengano resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire a evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (confort termico) in rapporto alla temperatura esterna. (13) Negli ultimi anni si è osservata una forte diffusione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi dell'Europa meridionale. Questo fatto crea gravi problemi nei periodi di carico di punta che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. Devono essere attuate in via prioritaria le strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorre sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare la qualità climatica interna e il microclima intorno agli edifici. (14) La manutenzione periodica, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati contribuisce a garantirne la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora - in base a criteri di efficienza in rapporto ai costi - possa prendersi in considerazione la sua sostituzione. (15) Gli impianti di condizionamento dell'aria non sono inclusi nelle norme di rendimento energetico EN 832 e prEN 13790; pertanto è opportuno che la Commissione estenda l'ambito di operatività delle norme EN 832 e prEN 13790 in modo da ricomprendervi il condizionamento e l'illuminazione. (16) Gli Stati membri devono ricorrere a vari strumenti per promuovere un migliore rendimento energetico: detrazioni fiscali, concessione di prestiti a condizioni agevolate e introduzione del rendimento energetico tra i fattori rilevanti nelle politiche di acquisto e di appalto delle pubbliche amministrazioni. (17) La fatturazione delle spese di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda per usi igienici agli occupanti degli edifici, calcolate in proporzione al consumo reale, contribuisce al risparmio di energia nel settore degli alloggi. È auspicabile che gli utilizzatori degli edifici possano regolare individualmente il proprio consumo di riscaldamento e acqua calda per usi igienici sempreché le misure funzionali a tale obiettivo risultino efficaci in rapporto ai costi. A tal fine è opportuno tener conto dell'articolo 3 della direttiva 93/76/CEE, delle raccomandazioni 76/493/CEE [7] e 77/712/CEE [8] del Consiglio, nonché delle risoluzioni del 9 giugno 1980 [9] e del 15 gennaio 1985 [10] sulla fatturazione di tali spese. [7] GU L 140 del 28.5.1976, pag. 12. [8] GU L 295 del 18.11.1977, pag. 1. [9] GU C 149 del 18.6.1980, pag. 3. [10] GU C 20 del 22.1.1985, pag. 1. (18) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente la metodologia di calcolo e di rivedere regolarmente le prescrizioni minime del rendimento energetico degli edifici in modo da tener conto del progresso tecnologico e dell'evoluzione futura della normalizzazione. (19) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11], [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'obiettivo della presente direttiva consiste nel promuovere un migliore rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e dei requisiti climatici interni, delle specificità locali e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano: (a) il quadro generale di una metodologia comune per il calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici; (b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; (c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazione; (d) la certificazione energetica degli edifici e, per gli edifici pubblici, l'affissione in luogo visibile dei relativi documenti e di altre informazioni pertinenti; e (e) l'ispezione periodica di caldaie e impianti di condizionamento centralizzati negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di 15 anni. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva valgono le presenti definizioni: 1) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; il termine può riferirsi a un intero edificio o a parti di un edificio progettate o modificate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti; 2) rendimento energetico di un edificio: il rendimento energetico totale di un edificio, espresso dalla quantità dell'energia stimata ed effettivamente consumata per soddisfare i diversi fabbisogni connessi all'uso dell'edificio (riscaldamento degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, condizionamento, ventilazione, illuminazione, ecc.). Tale valore deve essere espresso da uno o più indicatori numerici calcolati tenendo conto della coibentazione, della tenuta all'aria, delle caratteristiche tecniche, impiantistiche ed architettoniche e della posizione in relazione agli aspetti climatici, all'esposizione al sole e al suo utilizzo, all'influenza degli edifici adiacenti, all'esistenza di sistemi di generazione propria e rinnovabile di energia e di altri fattori ivi compresa la qualità climatica interna ; 3) valore minimo di rendimento di un edificio: il livello minimo prescritto per il rendimento energetico degli edifici; 4) attestato di certificazione energetica di un edificio: un documento ufficialmente riconosciuto che attesta il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato in base alla metodologia descritta in allegato; 5) edifici pubblici: edifici occupati da autorità pubbliche o frequentati e utilizzati dal pubblico, come scuole, ospedali, edifici adibiti al trasporto pubblico, centri sportivi coperti, piscine coperte e centri commerciali con superficie superiore a 1 000 m ; 6) cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica): la produzione di energia meccanica o elettrica e di calore a partire dai combustibili primari; 7) sistema di condizionamento dell'aria: impianto progettato per il raffreddamento e condizionamento dell'aria ambiente; 8) caldaia: il complesso bruciatore - focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione; 9) potenza nominale utile (espressa in kW): la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore; 10) rendimento utile (espresso in %): il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il potere calorifico netto, a pressione costante del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo; 11) pompa di calore: impianto in grado di estrarre calore dall'ambiente circostante e di trasferirlo all'ambiente a temperatura controllata. Articolo 3 1. Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici avvalendosi del quadro di cui al punto A dell'allegato. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo semplice e comprensibile e può indicare il valore delle emissioni di CO2. 2. Le parti 1 e 2 del suddetto quadro saranno adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 12. Questo adeguamento terrà conto dei valori e delle norme prescritti dalla legislazione degli Stati membri che potrebbero rivelarsi utili per la promozione delle prassi ottimali nella Comunità. Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli edifici di nuova costruzione destinati ad essere utilizzati regolarmente soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico calcolati in base al quadro generale di cui al punto A dell'allegato. Nel fissare tali valori, gli Stati membri possono distinguere fra edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione. Tali requisiti devono tener conto della generale qualità climatica interna allo scopo di evitare possibili effetti negativi nonché delle prassi ottimali. Questi requisiti di rendimento energetico sono rivisti periodicamente ad intervalli non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in modo da tener conto del progresso tecnico nel settore dell'edilizia. 2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al primo comma alle seguenti categorie di edifici: (a) edifici e monumenti ufficialmente tutelati in quanto appartenenti a un determinato contesto ambientale o in ragione del loro particolare valore storico o architettonico, qualora l'osservanza della normativa implicherebbe un'alterazione inaccettabile delle loro caratteristiche o del loro aspetto; (b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; (c) fabbricati provvisori con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico ed edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico; (d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno; (e) fabbricati isolati con una metratura utile totale inferiore a 50 m . Articolo 5 1. Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura totale supera 1 000 m , gli Stati membri provvedono affinché il rilascio della licenza edilizia sia subordinato ad una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi di fornitura energetica decentralizzati basati su energie rinnovabili, cogenerazione, riscaldamento a distanza o, in determinate condizioni, pompe di calore. Il risultato di tale valutazione deve essere consultabile da tutti soggetti interessati. 2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono ristrutturati edifici aventi una superficie utile al suolo superiore a 1 000 m il loro rendimento energetico venga innalzato in modo da soddisfare i requisiti minimi di rendimento, sempreché ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, ed a condizione che l'investimento necessario sia economicamente redditizio. Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento energetico sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici in conformità dell'articolo 3. I requisiti possono essere fissati o per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o componenti che consumano energia qualora rientrino in una ristrutturazione da effettuare in tempi limitati, con l'obiettivo di migliorare il rendimento energetico generale dell'edificio. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in tutti i casi in cui il costo totale della ristrutturazione supera del 25% il valore per cui l'edificio è assicurato. Articolo 6 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario un attestato di certificazione energetica emesso non più di cinque anni prima. Per gli appartamenti o le unità abitative destinate ad uso individuale in un condominio la certificazione può fondarsi: (a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condominii dotati di un impianto termico comune; (b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del primo comma le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Per consentire ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio, l'attestato della certificazione energetica degli edifici deve f contenere informazioni espresse come valori di riferimento, quali le norme o i parametri vigenti per legge. L'attestato deve essere accompagnato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico. Le suddette informazioni e raccomandazioni saranno ulteriormente sviluppate e definite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri dispongono che negli edifici pubblici sia affisso in luogo chiaramente visibile al pubblico un attestato di certificazione energetica emesso non più di cinque anni prima. Inoltre, negli edifici pubblici devono essere chiaramente esposte le seguenti informazioni: (a) la gamma delle temperature per gli ambienti interni ed eventualmente gli altri parametri climatici pertinenti, come l'umidità relativa, raccomandate dalle autorità per quella specifica tipologia di edifici; (b) l'effettiva temperatura interna e gli altri parametri climatici pertinenti rilevati da appositi dispositivi correttamente funzionanti. Articolo 7 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per disporre l'ispezione periodica: (a) delle caldaie di potenza nominale superiore a 10 kW secondo le prescrizioni di cui alla parte B dell'allegato, (b) dei sistemi centralizzati di condizionamento di potenza effettiva superiore a 12 kW, secondo le prescrizioni di cui alla parte C dell'allegato, Tali prescrizioni sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 Articolo 8 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la certificazione degli edifici, la stesura delle relative raccomandazioni e l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento - effettuate da organismi pubblici o privati a ciò abilitati - vengano effettuate in modo indipendente da esperti qualificati e/o accreditati. Articolo 9 La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, valuta la direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione dopo non più di cinque anni dalla sua entrata in vigore e, se del caso, propone al Parlamento europeo ed al Consiglio gli opportuni emendamenti. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina: (a) misure volte a sottoporre ai requisiti di cui all'articolo 5 anche gli edifici esistenti di metratura totale inferiore a 1 000 m sottoposti a ristrutturazione; (b) incentivi generali agli investimenti a favore del risparmio energetico negli edifici, non sottoposti a lavori di ristrutturazione, al fine di conciliare gli interessi divergenti del proprietario e del locatario. Articolo 10 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. La Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, le quali possono essere oggetto di programmi comunitari. Articolo 11 Gli eventuali emendamenti necessari per adeguare al progresso tecnico l'allegato alla presente direttiva sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Articolo 12 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE [12] del Consiglio composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. [12] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. 2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno Articolo 13 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [la data che sarà precisata]. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 14 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 15 Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO A. Quadro per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3) 1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere i seguenti aspetti: a. coibentazione (delle murature esterne dell'edificio e degli impianti) b. impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per usi sanitari c. impianto di condizionamento d'aria d. sistema di ventilazione e. impianto di illuminazione f. posizione ed orientazione delle unità abitative (case e appartamenti) g. qualità climatica interna h. elementi, prodotti o componenti le cui caratteristiche termiche o energetiche sono determinate secondo la metodologia adottata nell'ambito della direttiva "Prodotti della costruzione" (89/106/CEE) o di norme nazionali qualora non esistano ancora norme europee. 2. Il calcolo deve tener conto dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni: a. impianti ad energia solare ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili b. sistemi di cogenerazione dell'elettricità e/o sistemi di riscaldamento a distanza 3. Ai fini del calcolo è necessario classificare gli edifici almeno secondo le seguenti categorie: a. abitazioni monofamiliari di diverso tipo b. condomini (di appartamenti) c. uffici d. strutture scolastiche e. ospedali f. alberghi e ristoranti g. impianti sportivi h. esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio i. altri tipi di fabbricati impieganti energia B. Prescrizioni per l'ispezione delle caldaie (articolo 7, lettera a) L'ispezione verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio. Le caldaie la cui potenza nominale supera 100 kW devono essere ispezionate almeno ogni due anni. Per gli impianti di potenza nominale utile superiore a 10 kW e di età superiore a 15 anni, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento della caldaia a carico totale e parziale e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito alla sostituzione della caldaia o a soluzioni alternative. C. Prescrizioni per l'ispezione degli impianti centralizzati di condizionamento d'aria (articolo 8, lettera b) L'ispezione degli impianti centrali di condizionamento d'aria verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio. Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento dell'impianto di condizionamento a carico totale o parziale e delle sue dimensioni rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito al miglioramento o alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione ovvero a soluzioni alternative.