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Documento 62021CJ0045
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 September 2022.#Banka Slovenije.#Request for a preliminary ruling from the Upravno sodišče Republike Slovenije.#Reference for a preliminary ruling – European System of Central Banks – National Central Bank – Directive 2001/24/EC – Reorganisation and winding up of credit institutions – Compensation for damage resulting from the adoption of reorganisation measures – Article 123 TFEU and Article 21.1 of Protocol (No 4) on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank – Prohibition of monetary financing of Member States in the euro area – Article 130 TFEU and Article 7 of that protocol – Independence – Disclosure of confidential information.#Case C-45/21.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2022.
Banka Slovenije.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče.
Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo di banche centrali – Banca centrale nazionale – Direttiva 2001/24/CE – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Risarcimento di danni risultanti dall’adozione di misure di risanamento – Articolo 123 TFUE e articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro – Articolo 130 TFUE e articolo 7 di detto protocollo – Indipendenza – Divulgazione di informazioni riservate.
Causa C-45/21.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2022.
Banka Slovenije.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče.
Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo di banche centrali – Banca centrale nazionale – Direttiva 2001/24/CE – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Risarcimento di danni risultanti dall’adozione di misure di risanamento – Articolo 123 TFUE e articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro – Articolo 130 TFUE e articolo 7 di detto protocollo – Indipendenza – Divulgazione di informazioni riservate.
Causa C-45/21.
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:670
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 settembre 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo di banche centrali – Banca centrale nazionale – Direttiva 2001/24/CE – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Risarcimento di danni risultanti dall’adozione di misure di risanamento – Articolo 123 TFUE e articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro – Articolo 130 TFUE e articolo 7 di detto protocollo – Indipendenza – Divulgazione di informazioni riservate»
Nella causa C‑45/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia), con decisione del 14 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2021, nel procedimento
Banka Slovenije,
con l’intervento di:
Državni zbor Republike Slovenije,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan e S. Rodin, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, A. Kumin, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2022,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Banka Slovenije, da J. Žitko, in qualità di agente; |
– |
per il governo sloveno, da J. Morela e N. Pintar Gosenca, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da S. Delaude, B. Rous Demiri e A. Steiblytė, in qualità di agenti; |
– |
per la Banca centrale europea, da A. Grosu, K. Kaiser e C. Kroppenstedt, in qualità di agenti, assistiti da G. Pajek, odvetnik, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 marzo 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 123 e 130 TFUE, degli articoli 7 e 21 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: il «Protocollo sul SEBC e sulla BCE»), degli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1), nonché degli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di verifica di costituzionalità di disposizioni legislative nazionali che definiscono i presupposti per l’insorgere della responsabilità della Banka Slovenije (Banca centrale di Slovenia) per danni causati dalla soppressione di taluni strumenti finanziari, nonché l’accesso a determinate informazioni relative a tale soppressione, detenute dalla suddetta banca centrale. |
Contesto giuridico
Regolamento (CE) n. 3603/93
3 |
Il considerando 2 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo [123 TFUE] e all’articolo [125, paragrafo 1, TFUE] (GU 1993, L 332, pag. 1), è così formulato: «considerando che è necessario in particolare precisare i termini “scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia” di cui all’articolo [123 TFUE], segnatamente per quanto concerne il trattamento da riservare ai crediti in essere al 1o gennaio 1994». |
4 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «Ai fini dell’articolo [123 TFUE] si intende per:
|
Direttiva 2000/12/CE
5 |
L’articolo 1, punto 4, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2000, L 126, pag. 1), enunciava quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: (…)
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Direttiva 2001/24/CE
6 |
Il considerando 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15), enunciava quanto segue: «È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati». |
7 |
L’articolo 2 di tale direttiva, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, disponeva quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: (…)
(…)». |
8 |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/24 prevede quanto segue: «Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento». |
9 |
L’articolo 33 della medesima direttiva ha il seguente tenore: «Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di informazione o di consultazione di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 sono tenute al segreto d’ufficio, secondo le disposizioni e le condizioni di cui all’articolo 30 della direttiva [2000/12], tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti». |
Direttiva 2006/48
10 |
L’articolo 4, punto 4, della direttiva 2006/48 precisava quanto segue: «Ai sensi della presente direttiva si intende per: (…)
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11 |
L’articolo 44, paragrafo 1, di tale direttiva stabiliva: «Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale. Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali». |
12 |
Gli articoli da 45 a 52 della suddetta direttiva enunciavano una serie di norme disciplinanti l’utilizzazione, lo scambio, la trasmissione e la divulgazione di informazioni da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 4, punto 4, della direttiva stessa. |
13 |
L’articolo 158 della direttiva 2006/48 era così redatto: «1. La direttiva [2000/12], come modificata dalle direttive che figurano all’allegato XIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all’allegato XIII, parte B. 2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato XIV». |
Direttiva 2013/36
14 |
L’articolo 3, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2013/36 così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)
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15 |
L’articolo 53, paragrafo 1, di questa direttiva è così formulato: «Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale. Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell’esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale. Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali». |
16 |
Gli articoli da 54 a 62 della direttiva sopra citata enunciano una serie di regole disciplinanti l’utilizzazione, lo scambio, la trasmissione e la divulgazione di informazioni da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 36, della medesima direttiva. |
17 |
L’articolo 163 della direttiva 2013/36 prevede quanto segue: «Le direttive [2006/48] e 2006/49/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU 2006, L 177, pag. 201),] sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e al regolamento [n. 575/2013] e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della presente direttiva e all’allegato IV del regolamento [n. 575/2013]». |
Regolamento n. 575/2013
18 |
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento n. 575/2013 così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 |
Con una decisione del 19 ottobre 2016, l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia) ha giudicato compatibili con la Costituzione slovena alcune disposizioni legislative che autorizzano la Banca centrale di Slovenia a sopprimere taluni strumenti finanziari qualora un ente creditizio rischi il dissesto e minacci il sistema finanziario nel suo insieme. Per contro, detto giudice ha constatato una lacuna contraria alla Costituzione slovena a causa della mancanza, nella normativa in questione, di norme procedurali speciali concernenti le azioni di risarcimento che possono essere intentate da ex titolari di strumenti finanziari soppressi. |
20 |
Al fine di rimediare a tale lacuna, lo Državni zbor Republike Slovenije (Parlamento della Repubblica di Slovenia) ha adottato lo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (legge sulle procedure di tutela giudiziale e stragiudiziale di ex titolari di debenze bancarie qualificate; in prosieguo: lo «ZPSVIKOB»), il quale enuncia delle regole destinate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva agli ex titolari di strumenti finanziari soppressi dalla Banca centrale di Slovenia. |
21 |
La Banca centrale di Slovenia ha proposto una domanda di verifica di costituzionalità di varie disposizioni dello ZPSVIKOB e di una disposizione dello Zakon o bančništvu (legge sul sistema bancario) facendo valere, segnatamente, che le regole enunciate in tali disposizioni nella parte riguardante l’insorgere della sua responsabilità e l’accesso a determinate informazioni da essa detenute erano incompatibili con il diritto dell’Unione. |
22 |
A questo proposito, il giudice del rinvio precisa che, in applicazione dello ZPSVIKOB, la responsabilità della Banca centrale di Slovenia per danni causati dalla soppressione di taluni strumenti finanziari può insorgere nell’ambito di due regimi distinti e alternativi. |
23 |
Da un lato, tale responsabilità può, in linea di principio, venire in essere qualora sia dimostrato che la soppressione di uno strumento finanziario non costituiva una misura necessaria al fine di evitare il fallimento della banca in questione e di assicurare la stabilità del sistema finanziario, o che è stato violato il principio secondo cui nessun creditore può essere posto in una situazione meno favorevole di quella in cui si sarebbe trovato in caso di fallimento. Ciò premesso, la responsabilità suddetta può insorgere soltanto qualora la Banca centrale di Slovenia non dimostri che essa ha agito, o che le persone da essa autorizzate ad agire a suo nome hanno agito, con la necessaria diligenza, tenendo conto del fatto che tale soppressione interviene nelle circostanze specifiche di una situazione di crisi che esige una valutazione rapida di problematiche complesse. |
24 |
Dall’altro lato, le persone fisiche ex titolari di uno strumento finanziario soppresso e i cui redditi annuali sono inferiori ad una certa soglia possono ottenere dalla Banca centrale di Slovenia il pagamento di un risarcimento per un importo equivalente all’80% del prezzo pagato al momento dell’acquisto di tale strumento finanziario, nei limiti di un ammontare massimo di EUR 20000. |
25 |
Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, al fine di assicurare la copertura dei costi risultanti dall’applicazione dei regimi di responsabilità istituiti dallo ZPSVIKOB, quest’ultimo prevede che gli utili realizzati dalla Banca centrale di Slovenia a partire dal 1o gennaio 2019 debbano andare a costituire delle riserve speciali dedicate a tale copertura di costi. Nel caso in cui tali riserve speciali dovessero rivelarsi insufficienti a questo scopo, la Banca centrale di Slovenia dovrebbe utilizzare fino al 50% delle sue riserve generali, e poi, qualora il ricorso a queste ultime dovesse rivelarsi del pari insufficiente per assicurare la suddetta copertura, essa dovrebbe prendere a prestito dalle autorità slovene le somme necessarie. |
26 |
Alla luce di tali elementi, il giudice suddetto si interroga in merito alla compatibilità dei regimi di responsabilità di cui sopra con l’articolo 123 TFUE e con l’articolo 21 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, in quanto la responsabilità assunta dalla Banca centrale di Slovenia al posto delle autorità slovene potrebbe essere equiparata ad una forma di finanziamento di tali autorità, nonché con il principio di indipendenza delle banche centrali scaturente dall’articolo 130 TFUE e dall’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE. |
27 |
Inoltre, detto giudice rileva che lo ZPSVIKOB stabilisce delle regole relative alla divulgazione ex lege, a tutti i potenziali denuncianti e ai loro rappresentanti, di alcuni documenti riservati che sono stati utilizzati per decidere della soppressione di strumenti finanziari, nonché relative alla pubblicazione di un numero più limitato di tali documenti. Orbene, detto giudice afferma di nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità di tali regole con le disposizioni relative alla riservatezza di alcune informazioni dettate dalle direttive 2006/48 e 2013/36. |
28 |
Alla luce di tali circostanze, l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sul procedimento dinanzi alla Corte
Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato
29 |
Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga trattato con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. |
30 |
A sostegno della propria domanda, detto giudice osserva che soltanto l’applicazione dello ZPSVIKOB può, allo stato attuale dell’ordinamento giuridico sloveno, permettere agli ex titolari di strumenti finanziari soppressi di ottenere un indennizzo, e che le azioni di risarcimento proposte da tali soggetti sono state sospese in attesa della risposta della Corte alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Per tale motivo, l’integrità del mercato dei valori mobiliari sarebbe minacciata e un gran numero di persone sarebbero, da più di sei anni, prive di un ricorso effettivo per difendere il loro diritto di proprietà. Inoltre, poiché le questioni sollevate vertono, segnatamente, sul divieto di finanziamento monetario e sul principio di indipendenza delle banche centrali nazionali, la risposta della Corte permetterebbe di rimediare ad un’incertezza concernente l’interpretazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto costituzionale sloveno. |
31 |
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del suddetto regolamento. |
32 |
Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, il 9 febbraio 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, che non vi era luogo per un accoglimento della domanda menzionata al punto 29 della presente sentenza. |
33 |
A questo proposito, occorre ricordare che il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria [v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Assicurazione malattia che copra tutti i rischi), C‑247/20, EU:C:2022:177, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata]. |
34 |
Pertanto, l’interesse degli amministrati, senz’altro legittimo, a veder stabilita il più presto possibile la portata dei diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell’Unione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi del citato articolo 105, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata). |
35 |
Inoltre, il carattere economicamente sensibile di una causa o gli interessi economici in gioco, per quanto importanti e legittimi essi siano, non possono giustificare, di per sé soli, il ricorso al procedimento accelerato previsto dal summenzionato articolo 105 (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, punto 15 e la giurisprudenza ivi citata). Neppure il numero rilevante di soggetti o di situazioni giuridiche potenzialmente interessati dalle questioni sollevate può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso al citato procedimento accelerato (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Caruter, C-642/20, EU:C:2022:308, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). |
36 |
Anche se la giurisprudenza ha riconosciuto che, quando una causa solleva gravi incertezze che riguardano questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari di una causa siffatta, trattarla in tempi brevi, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il fatto che il procedimento principale sia determinante per garantire la tutela giurisdizionale del diritto di proprietà degli ex titolari di strumenti finanziari soppressi non è, alla luce delle circostanze molto particolari di tale causa, idoneo a giustificare un siffatto trattamento [v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Medici specialisti in formazione), C‑590/20, EU:C:2022:150, punto 31 nonché la giurisprudenza ivi citata]. |
37 |
Allo stesso modo, sebbene l’avvio di un procedimento accelerato possa essere necessario per risolvere un’incertezza suscettibile di ostacolare il funzionamento del SEBC (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2018, BCE/Lettonia, C-238/18, non pubblicata, EU:C:2018:488, punto 14), nel caso di specie non è dato constatare l’esistenza di un’incertezza siffatta, dal momento che le questioni sollevate mirano unicamente a stabilire le conseguenze di atti adottati dalla Banca centrale di Slovenia nell’ambito di una politica nazionale specifica e che il funzionamento del SEBC non viene dunque ostacolato in attesa dell’esito della causa nel procedimento principale. |
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
38 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 10 maggio 2022, la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. |
39 |
A sostegno di tale domanda, la BCE esprime il proprio disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale. Essa fa valere in particolare che tali conclusioni si basano su un’interpretazione estesa della nozione di «obbligazioni del settore pubblico», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 3603/93, che avrebbe conseguenze importanti per l’organizzazione generale della politica economica e monetaria, e che le parti non hanno avuto la possibilità di pronunciarsi in ordine a tale punto all’udienza. |
40 |
A questo proposito occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità, per le parti, di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 41]. |
41 |
Dall’altro lato, a norma dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni attraverso le quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni che esso esamina in queste ultime, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifica la riapertura della fase orale del procedimento [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 42]. |
42 |
Peraltro, la Corte può senza dubbio, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, ordinare la riapertura della fase orale del procedimento, in conformità dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, segnatamente ove essa ritenga di non avere sufficienti informazioni. |
43 |
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte giudica, sentito l’avvocato generale, che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla BCE, dispone, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza che si è svolta dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire, dato che l’interpretazione della nozione di «obbligazioni del settore pubblico», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 3603/93, è stata segnatamente oggetto di ampia discussione tra le parti. Alla luce di tali circostanze, non vi è luogo per ordinare la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
44 |
Tenuto conto delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio concernenti la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, da essa ordinate, qualora, nell’ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerga,
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45 |
In via preliminare, occorre ricordare che risulta dall’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, nonché dall’articolo 1 e dall’articolo 14.3 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, che la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri costituiscono il SEBC, del quale le suddette banche centrali nazionali costituiscono parte integrante. Risulta altresì dalle suddette disposizioni che la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le quali costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica monetaria dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 79]. |
46 |
Inoltre, conformemente all’articolo 9.2 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, i compiti affidati al SEBC sono assolti o dalla BCE o dalle banche centrali nazionali. |
47 |
Occorre tuttavia rilevare che l’attuazione di misure di risanamento degli enti creditizi, ai sensi della direttiva 2001/24, come quelle cui si riferisce il regime di responsabilità contemplato dalla prima questione, non costituisce un compito incombente, in forza del diritto dell’Unione, al SEBC, in generale, o alle banche centrali nazionali, in particolare. |
48 |
Infatti, un tale compito non viene indicato tra i compiti fondamentali di spettanza del SEBC, elencati all’articolo 127, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 3.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, ossia definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, svolgere le operazioni di cambio conformemente all’articolo 219 TFUE, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, nonché promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. |
49 |
Occorre d’altronde rilevare che la direttiva 2001/24 è stata adottata a titolo delle competenze dell’Unione nel settore del mercato interno, e più in particolare quella di sopprimere degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione, e non in virtù delle sue competenze nel settore della politica economica e monetaria. |
50 |
Inoltre, se certo l’articolo 127, paragrafo 5, TFUE e l’articolo 3.3 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE prevedono che il SEBC contribuisca ad una buona conduzione delle politiche perseguite per quanto riguarda la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, tali disposizioni stabiliscono chiaramente che tali politiche sono condotte non dal SEBC stesso, bensì dalle «competenti autorità». |
51 |
A questo proposito, risulta dall’articolo 2 e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/24, letto in combinato disposto con l’articolo 1, punto 4, della direttiva 2000/12, applicabili alla data dei fatti pertinenti nella causa di cui al procedimento principale, che gli Stati membri disponevano della facoltà di scegliere l’autorità competente a decidere dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della prima delle direttive sopra citate. Di conseguenza, tale autorità non era necessariamente, a quella data, la banca centrale Stato membro interessato. |
52 |
Ciò premesso, come statuito dalla Corte, il SEBC rappresenta, nel diritto dell’Unione, una costruzione giuridica originale che associa e fa cooperare strettamente istituzioni nazionali, ossia le banche centrali nazionali, e un’istituzione dell’Unione, ossia la BCE, e all’interno della quale vigono un’articolazione diversa e una distinzione meno netta tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e gli ordinamenti giuridici interni. In questo sistema molto integrato voluto dagli autori dei Trattati per il SEBC, le banche centrali nazionali e i governatori delle stesse hanno uno status ibrido, in quanto tali soggetti costituiscono autorità nazionali e, al tempo stesso, autorità operanti nel quadro del SEBC [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 83]. |
53 |
In tale contesto, conformemente all’articolo 14.4 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, le banche centrali nazionali possono esercitare funzioni diverse da quelle che sono specificate in tale protocollo, a meno che il consiglio direttivo non decida che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. |
54 |
Qualora il legislatore di uno Stato membro attribuisca una funzione siffatta alla banca centrale di questo Stato, tale funzione deve, in virtù della disposizione summenzionata, essere esercitata sotto la propria responsabilità e a rischio e pericolo di questa banca centrale. |
55 |
Per quanto riguarda, più precisamente, le modalità concrete di insorgenza della responsabilità di una banca centrale nazionale, compreso il caso in cui essa eserciti una funzione che le sia stata conferita dal diritto nazionale, il Protocollo sul SEBC e sulla BCE si limita ad enunciare, all’articolo 35.3, che tale responsabilità è disciplinata dal suddetto diritto nazionale. |
56 |
Discende da quanto sopra esposto che incombe allo Stato membro interessato definire i presupposti in presenza dei quali può insorgere la responsabilità della propria banca centrale nazionale a motivo dell’attuazione, da parte di quest’ultima, di una misura di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, nel caso in cui tale Stato membro abbia deciso, così come ha fatto la Repubblica di Slovenia, di designare tale banca centrale come l’autorità competente ad attuare una misura di questo tipo. |
57 |
Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi che derivano, per essi, dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal titolo VIII della Parte terza del Trattato FUE, nel quale è contenuto l’articolo 123 di tale trattato, nonché dal Protocollo sul SEBC e sulla BCE [v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 56]. |
58 |
L’articolo 131 TFUE e l’articolo 14.1 di detto protocollo esigono d’altronde esplicitamente che ciascuno Stato membro assicuri la compatibilità della propria normativa nazionale, ivi compreso lo statuto della propria banca centrale nazionale, con i Trattati e con il protocollo stesso. |
59 |
Tra le norme che, a tale titolo, gli Stati membri devono rispettare figurano, segnatamente, l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, sui quali verte la prima questione. |
60 |
Risulta dal tenore letterale dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE che tale disposizione vieta alla BCE e alle banche centrali nazionali di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia alle autorità e agli organismi pubblici dell’Unione e degli Stati membri, nonché di acquistare direttamente, presso di essi, titoli del loro debito pubblico (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 102). Tale divieto viene ribadito nell’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE. |
61 |
A questo proposito, occorre constatare che l’insorgere della responsabilità di una banca centrale nazionale, con i propri fondi, a motivo dell’esercizio di una funzione che le sia stata conferita dal diritto nazionale non può manifestamente essere qualificato come acquisto diretto dei titoli del debito di un organismo pubblico. |
62 |
Quanto ai termini «scoperti di conto» e «altra forma di facilitazione creditizia» utilizzati all’articolo 123 TFUE, essi vengono precisati, come indicato nel considerando 2 del regolamento n. 3603/93, da tale regolamento. |
63 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento stabilisce infatti che per «scoperto di conto» si intende, ai fini dell’articolo 123 TFUE, qualsiasi offerta di risorse a favore del settore pubblico che comporta o può comportare un saldo debitore in conto. |
64 |
Poiché una normativa quale quella considerata nella prima questione non implica che venga costituito, a carico di una banca centrale nazionale, un saldo debitore in conto a favore del settore pubblico, non può ritenersi che essa porti alla concessione di uno scoperto di conto, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE, a favore delle autorità o degli organismi pubblici. |
65 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 3603/93 stabilisce che, ai fini dell’articolo 123 TFUE, i termini «altra forma di agevolazione creditizia» si intendono come riferiti a qualsiasi credito verso il settore pubblico in essere al 1o gennaio 1994, a qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi o, fatto salvo l’articolo 123, paragrafo 2, TFUE, a qualsiasi transazione con il settore pubblico che comporta o può comportare un credito verso di esso. |
66 |
Invero, la prima e la terza categoria menzionate nel suddetto articolo 1, paragrafo 1, lettera b), non sono suscettibili di ricomprendere l’insorgere della responsabilità di una banca centrale nazionale, coi propri fondi, a motivo dell’esercizio di una funzione che sia stata a questa conferita dal diritto nazionale, dato che il realizzarsi di tale responsabilità non implica né l’esistenza di un credito di tale banca centrale verso il settore pubblico esistente alla data del 1o gennaio 1994, né l’esistenza di una transazione tra la suddetta banca centrale e il settore pubblico che comporti o possa comportare un credito verso quest’ultimo. |
67 |
Per contro, non si può escludere che l’insorgere della suddetta responsabilità possa essere considerato come comportante il finanziamento di un’obbligazione del settore pubblico nei confronti di terzi, ai sensi del citato articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ii, laddove esso porti la banca centrale nazionale di cui trattasi ad assumere obblighi nei confronti di terzi che potrebbero eventualmente incombere al settore pubblico. |
68 |
A questo proposito occorre, in primo luogo, senz’altro escludere che l’insorgere di una responsabilità siffatta debba essere considerato come costituente, in qualsiasi caso, un finanziamento di un’obbligazione del settore pubblico nei confronti delle persone verso le quali tale responsabilità si configura. |
69 |
Infatti, se gli autori dei Trattati avessero ritenuto che l’insorgere della responsabilità di una banca centrale nazionale in ragione dell’esercizio di una funzione a questa attribuita dal diritto nazionale fosse, in ogni caso, incompatibile con l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE, essi non avrebbero previsto esplicitamente, all’articolo 14.4 e all’articolo 35.3, del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, che tali funzioni vengano esercitate dalle banche centrali nazionali sotto la propria responsabilità e a proprio rischio, alle condizioni definite dal diritto nazionale. |
70 |
Una siffatta interpretazione dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE sarebbe in contrasto con la diversità delle prassi nazionali in materia, che gli autori dei Trattati hanno inteso preservare adottando le suddette disposizioni del Protocollo sul SEBC e sulla BCE. |
71 |
In secondo luogo, occorre sottolineare che, nel caso in cui la responsabilità di una banca centrale nazionale si concretizzi non per il solo fatto che quest’ultima ha esercitato una funzione attribuitale dal diritto nazionale e non rientrante nel SEBC, bensì a causa della violazione, da parte di tale banca centrale, delle norme che essa deve rispettare in tale contesto, il risarcimento di terzi che abbiano subito un danno costituisce la conseguenza di comportamenti della suddetta banca centrale, e non la presa in carico di un obbligo preesistente nei confronti di terzi gravante sulle altre autorità pubbliche. |
72 |
In terzo luogo, occorre interpretare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ii, del regolamento n. 3603/93, che mira a precisare la portata dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto dell’obiettivo di questa seconda disposizione, ossia incitare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio evitando che un finanziamento monetario dei deficit pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari porti ad un indebitamento eccessivo o a deficit eccessivi degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 100, nonché dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 107). |
73 |
Orbene, nell’applicazione di un regime nel quale l’insorgere della responsabilità di una banca centrale nazionale deriva dalla violazione, da parte di quest’ultima, di norme disciplinanti l’esercizio di una funzione attribuitale dal diritto nazionale, il finanziamento effettivo di obbligazioni nei confronti di terzi da parte di questa banca centrale nazionale non può normalmente essere considerato come scaturente direttamente da misure decise dalle altre autorità pubbliche dello Stato membro di cui trattasi. In linea di principio, un finanziamento siffatto non può dunque essere considerato idoneo a permettere a tali autorità pubbliche di impegnare delle spese sottraendosi all’incitamento al rispetto di una sana politica di bilancio risultante dall’articolo 123, paragrafo 1, TFUE. |
74 |
Alla luce di quanto sopra esposto, un regime nel quale la responsabilità di una banca centrale nazionale sorge qualora questa o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome non si siano conformate all’obbligo di diligenza che era loro imposto dal diritto nazionale, nell’esercizio di una funzione attribuita a questa banca centrale da tale diritto, non può, in linea di principio, essere considerato come implicante un finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi. |
75 |
Nondimeno, tenuto conto dell’elevato grado di complessità e di urgenza che caratterizza l’attuazione di misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24, un siffatto regime di responsabilità non può essere applicato ai danni derivanti dall’attuazione di dette misure da parte di una banca centrale nazionale, senza esigere che la violazione dell’obbligo di diligenza addebitata a tale banca presenti un carattere grave. In caso contrario, ciò condurrebbe, in realtà, a far gravare su tale banca centrale la parte più importante dei rischi finanziari inerenti a detta attuazione e, pertanto, imporrebbe a tale banca centrale, in violazione del divieto di finanziamento monetario, di farsi carico, al posto delle altre autorità pubbliche dello Stato membro interessato, del finanziamento effettivo di obbligazioni nei confronti di terzi che possono derivare dalle scelte di politica economica operate da tali autorità pubbliche. |
76 |
La circostanza che, in un regime di responsabilità come quello di cui alla prima questione, l’onere della prova relativo al rispetto dell’obbligo di diligenza gravi sulla banca centrale nazionale interessata, piuttosto che sui ricorrenti, non è determinante, ai fini dell’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, purché tale ripartizione dell’onere della prova preservi, in ogni caso, la possibilità, per tale banca centrale nazionale, di liberarsi della propria responsabilità dimostrando che essa non ha violato l’obbligo di cui sopra in maniera grave. |
77 |
Occorre inoltre precisare che non può essere accolto l’argomento della BCE secondo cui l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea imporrebbe agli Stati membri un obbligo di indennizzo degli ex titolari di strumenti finanziari, qualora tali titolari abbiano subito perdite maggiori di quelle che essi avrebbero sofferto in caso di fallimento dell’istituto finanziario interessato, sicché un regime nazionale in forza del quale la responsabilità di una banca centrale può, in parte, avere la propria origine in perdite siffatte comporterebbe necessariamente un finanziamento, da parte di tale banca centrale, di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi. |
78 |
Infatti, occorre ricordare che il citato articolo 17, paragrafo 1, non impone l’istituzione di regimi di responsabilità che assicurino un risarcimento sistematico degli ex titolari di strumenti finanziari che abbiano subito perdite siffatte (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punti 61 e 62). |
79 |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, da essa ordinate, qualora, nell’ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerga che tale soppressione non era necessaria per garantire la stabilità del sistema finanziario, oppure che questi ex titolari di strumenti finanziari hanno subito, a causa della suddetta soppressione, perdite più gravi di quelle che avrebbero sofferto in caso di fallimento dell’istituto finanziario in questione, purché la suddetta banca centrale sia considerata responsabile soltanto nel caso in cui essa stessa abbia agito o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome abbiano agito violando gravemente l’obbligo di diligenza ad esse incombente. |
Sulla seconda questione
80 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa stessa banca centrale, soltanto a condizione che:
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81 |
In via preliminare, occorre rilevare che dalle considerazioni esposte ai punti da 47 a 53 della presente sentenza risulta che un regime di responsabilità come quelli contemplati dalla prima e dalla seconda questione contribuisce a definire i presupposti per l’esercizio di una funzione diversa da quelle incombenti al SEBC, attribuita ad una banca centrale nazionale dal diritto nazionale a norma dell’articolo 14.4 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE. |
82 |
Ciò premesso, il regime di responsabilità contemplato dalla prima questione differisce da quello oggetto della seconda questione, segnatamente in quanto quest’ultimo regime comporta un obbligo, per la banca centrale nazionale interessata, di indennizzare taluni ex titolari di strumenti finanziari soppressi da quest’ultima per il solo fatto di tale cancellazione, anche quando sia dimostrato che tale banca centrale si era pienamente conformata alle norme che essa doveva rispettare in questo contesto, in particolare agendo con diligenza. |
83 |
Un regime di responsabilità come quello contemplato dalla seconda questione garantisce quindi, al fine di realizzare un obiettivo di ordine sociale, un risarcimento delle inevitabili conseguenze delle decisioni adottate dalla banca centrale nazionale conformemente alle scelte operate dal legislatore nazionale nella definizione delle funzioni di quest’ultima. |
84 |
Se è vero che al legislatore nazionale è consentito garantire, nel rispetto del diritto dell’Unione, un indennizzo siffatto, al fine di evitare che gli effetti delle politiche condotte allo scopo di garantire la stabilità del sistema finanziario impongano un onere eccessivo a persone fisiche con reddito modesto, è giocoforza constatare che esso istituisce in tal modo un obbligo di pagamento che trova direttamente la sua fonte in scelte politiche effettuate da tale legislatore, e non nel modo in cui la banca centrale dello Stato membro interessato esercita le sue funzioni nonché nelle scelte proprie che quest’ultima effettua in tale ambito. |
85 |
Deve dunque ritenersi che il versamento, con i propri fondi, di un siffatto indennizzo da parte della banca centrale nazionale conduca quest’ultima a farsi carico, al posto delle altre autorità pubbliche dello Stato membro interessato, del finanziamento di obblighi incombenti al settore pubblico in applicazione della normativa nazionale di tale Stato membro. |
86 |
Orbene, come risulta dai punti da 53 a 68 della presente sentenza, l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE ostano all’istituzione di un regime di responsabilità di una banca centrale nazionale, con i propri fondi, a causa dell’esercizio di una funzione attribuitale dal diritto nazionale, qualora l’applicazione di tale regime di responsabilità implichi il finanziamento di un’obbligazione del settore pubblico nei confronti delle persone verso le quali tale responsabilità si configura. |
87 |
La circostanza che un siffatto regime di responsabilità si applichi solo nei limiti di taluni massimali è, al riguardo, irrilevante, in quanto dalle disposizioni di cui sopra non risulta affatto che il divieto di finanziamento monetario derivante da queste ultime sia subordinato all’importo di tale finanziamento. |
88 |
Peraltro, non può essere accolto l’argomento del governo sloveno secondo il quale l’applicazione delle disposizioni di cui al punto 86 della presente sentenza dovrebbe essere esclusa per il fatto che i regimi di responsabilità di cui trattasi nel procedimento principale sono finanziati sulla base di una semplice modifica della ripartizione degli utili annui della Banca centrale di Slovenia, che implica una riduzione, o addirittura una soppressione, della parte di tali utili che deve essere trasferita alla Repubblica di Slovenia, tenuto conto del fatto che tale ripartizione rientra nelle competenze del legislatore nazionale. |
89 |
Infatti, risulta chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che questa verte su regimi di responsabilità il cui finanziamento è assicurato non solo mediante una siffatta ripartizione degli utili, ma anche, per quanto necessario, attraverso un prelievo sulle riserve generali della Banca centrale di Slovenia, o addirittura un prestito contratto da quest’ultima presso la Repubblica di Slovenia, e quindi con i fondi propri di tale banca centrale. |
90 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 123, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa stessa banca centrale, soltanto a condizione che:
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Sulla terza questione
91 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa banca centrale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante:
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92 |
In via preliminare, risulta dalla risposta fornita alle prime due questioni che l’interpretazione dell’articolo 130 TFUE e dell’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, che costituisce l’oggetto della terza questione, presenta utilità ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale soltanto con riferimento al regime di responsabilità contemplato dalla prima questione, nella misura in cui tale regime permette alla Banca centrale di Slovenia di liberarsi della propria responsabilità dimostrando di non aver violato in maniera grave l’obbligo di diligenza che le incombe nell’ambito dell’adozione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24. |
93 |
Anteposta questa precisazione, occorre ricordare che gli autori del Trattato CE e poi del Trattato FUE hanno inteso garantire che la BCE e il SEBC siano in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti che sono ad essi affidati (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 46 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
94 |
La principale manifestazione di questa volontà si rinviene nell’articolo 130 TFUE, riprodotto in sostanza all’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, che vieta espressamente, da un lato, alla BCE, alle banche centrali nazionali e ai membri dei loro organi decisionali di sollecitare o di accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo e, dall’altro, alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione suddetti, nonché ai governi degli Stati membri, di cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE e delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
95 |
Invero, alla luce dello status ibrido delle banche centrali nazionali, ricordato al punto 52 della presente sentenza, il principio di indipendenza di tali banche centrali non si applica necessariamente allo stesso modo quando esse svolgono un compito rientrante nel SEBC e quando esse esercitano una funzione che non rientra in quest’ultimo che sia stata loro attribuita dal diritto nazionale a norma dell’articolo 14.4 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, quale quella su cui verte la terza questione. |
96 |
Inoltre, dal momento che, come si è sottolineato al punto 69 della presente sentenza, detto articolo 14.4 prevede che le banche centrali nazionali esercitino una siffatta funzione sotto la propria responsabilità e a proprio rischio, l’istituzione di un regime che consente di far sorgere la loro responsabilità per danni causati nell’esercizio di tale funzione non può, di per sé, essere considerata incompatibile con l’indipendenza di tali banche centrali. |
97 |
Tuttavia, le norme nazionali adottate a tal fine non possono, senza violare l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE, porre la banca centrale nazionale di cui trattasi in una situazione che comprometta, in qualsiasi modo, la sua capacità di adempiere in modo indipendente un compito di competenza del SEBC. |
98 |
A questo proposito, occorre ricordare che, al fine di assicurare l’indipendenza della BCE, gli autori dei Trattati hanno segnatamente previsto, all’articolo 282, paragrafo 3, terza frase, TFUE, che essa sia indipendente nella gestione delle proprie finanze (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, punti 130 e 132). |
99 |
Se è vero che né il Trattato FUE né il Protocollo sul SEBC e sulla BCE enunciano una regola equivalente per quanto riguarda le banche centrali nazionali, resta il fatto che i compiti fondamentali del SEBC, tra i quali figurano, conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 3.1. di detto protocollo, la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione, incombono, per il tramite del SEBC, non solo alla BCE, ma anche alle banche centrali nazionali [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 80]. |
100 |
Orbene, allo scopo di partecipare all’attuazione della politica monetaria dell’Unione, la costituzione di riserve da parte delle banche centrali nazionali risulta indispensabile, in particolare al fine di essere in grado di compensare eventuali perdite derivanti da operazioni di politica monetaria e di finanziare le operazioni di open market previste dall’articolo 18 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE. |
101 |
In tale contesto, un prelievo sulle riserve generali di una banca centrale nazionale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti a titolo del SEBC, abbinato ad un’incapacità di ricostituire tali riserve in maniera autonoma, a causa di un vincolo sistematico di destinazione dell’insieme dei suoi utili al rimborso del danno da essa causato, è idoneo a porre tale banca centrale in una situazione di dipendenza nei confronti delle autorità politiche dello Stato membro cui essa appartiene. |
102 |
Infatti, in un caso del genere, allo scopo di disporre dei fondi necessari per portare a termine i compiti ad essa incombenti a titolo del SEBC, la suddetta banca centrale sarà costretta a sollecitare l’accordo delle autorità politiche di cui sopra al fine di ottenere un finanziamento od una ricapitalizzazione. |
103 |
Allo stesso modo, il fatto di imporre, in simili circostanze, ad una banca centrale nazionale un obbligo legale di contrarre un prestito presso le altre autorità pubbliche dello Stato membro di appartenenza, in caso di esaurimento di fonti di finanziamento correlate a riserve, colloca tale banca in una situazione nella quale essa, per poter adempiere ai propri compiti a titolo del SEBC, deve negoziare con dette autorità pubbliche l’importo di tale prestito nonché le condizioni alle quali questo è subordinato. |
104 |
Pertanto, una normativa quale quella considerata nella terza questione pone la banca centrale nazionale di cui trattasi in una situazione nella quale essa è potenzialmente esposta a pressioni politiche, mentre l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE mirano, al contrario, a preservare il SEBC da qualsivoglia pressione politica al fine di consentirgli di perseguire efficacemente gli obiettivi collegati ai suoi compiti, grazie all’esercizio indipendente dei poteri specifici di cui esso dispone a questo scopo in virtù del diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
105 |
Diverso sarebbe però il caso in cui lo Stato membro che ha istituito un regime di responsabilità della propria banca centrale nazionale come quello di cui alla prima questione avesse garantito in via preventiva che tale banca centrale disporrà dei fondi necessari per essere in grado di pagare i risarcimenti derivanti da tale regime, ma conservando al contempo la propria capacità di adempiere in modo efficace e in piena indipendenza i propri compiti nell’ambito del SEBC. Tuttavia, nel caso di specie, non consta dal fascicolo a disposizione della Corte che ciò si sia verificato. |
106 |
Risulta dalle considerazioni sopra esposte che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, ordinate da questa banca centrale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante:
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Sulla quarta questione
107 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48 oppure gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36 debbano essere interpretati nel senso che le norme da essi enunciate sono applicabili ad informazioni ottenute o venute in essere al momento dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24. |
108 |
L’articolo 44 della direttiva 2006/48 stabiliva degli obblighi di segreto professionale e di riservatezza che dovevano essere rispettati da tutte le persone che esercitassero o avessero esercitato un’attività per le autorità competenti, ai sensi di tale direttiva, nonché dai revisori e dagli esperti incaricati dalle suddette autorità competenti. |
109 |
Gli articoli da 45 a 52 di tale direttiva definivano una serie di regole che disciplinavano l’utilizzazione, lo scambio, la trasmissione e la divulgazione di informazioni da parte delle suddette autorità competenti. |
110 |
L’articolo 4, punto 4, della direttiva sopra citata precisava che, ai fini di quest’ultima, per «autorità competenti» si intendono le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi. |
111 |
Gli obblighi enunciati all’articolo 44 della direttiva 2006/48 sono stati ripresi, in sostanza, all’articolo 53 della direttiva 2013/36, la quale – come risulta dal suo articolo 163 – ha abrogato la citata direttiva 2006/48 con effetto al 1o gennaio 2014. |
112 |
Gli articoli da 54 a 62 della direttiva 2013/36 dettano le norme che disciplinano l’utilizzazione, lo scambio, la trasmissione e la divulgazione di informazioni da parte delle autorità competenti, ai sensi di tale direttiva. |
113 |
L’articolo 3, paragrafo 1, punto 36, di quest’ultima direttiva definisce la nozione di «autorità competente» mediante rinvio al significato attribuito a tale nozione all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento n. 575/2013, dove si definisce tale una pubblica autorità che, in quanto soggetto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, è abilitata, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi. |
114 |
Risulta dall’insieme di queste disposizioni che gli obblighi previsti dagli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48 e dagli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36 si applicano alle autorità investite, nel diritto nazionale, della funzione di vigilanza sugli enti creditizi. |
115 |
Nel caso in cui un’autorità nazionale si veda affidare dalla normativa di uno Stato membro non soltanto tale funzione, ma anche altre funzioni non rientranti nelle direttive 2006/48 o 2013/36, gli obblighi di segreto professionale e di riservatezza previsti da tali direttive non possono – a pena di travalicare l’ambito dell’armonizzazione operata dalle suddette direttive – essere imposti in riferimento a informazioni ottenute o venute in essere nell’esercizio di queste altre funzioni. |
116 |
Ne consegue, in primo luogo, che le norme stabilite agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48 ed agli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36 risultano applicabili, in forza del diritto dell’Unione, soltanto alle informazioni ottenute o venute in essere nell’esercizio della funzione di vigilanza sugli enti creditizi. |
117 |
Orbene, la quarta questione riguarda non già siffatte informazioni, bensì, in modo esclusivo, informazioni ottenute o venute in essere al momento dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, la quale non rientra nella vigilanza prudenziale disciplinata dalle direttive 2006/48 e 2013/36. |
118 |
Ciò premesso, in secondo luogo, anche l’articolo 33 della direttiva 2001/24 prevede un obbligo di segreto professionale, rinviando alle regole e alle condizioni previste dall’articolo 30 della direttiva 2000/12. |
119 |
Tale rinvio deve essere inteso, in virtù dell’articolo 158, paragrafo 2, della direttiva 2006/48, letto in combinato disposto con la tavola di concordanza contenuta nell’allegato XIV di tale direttiva, e dell’articolo 163 della direttiva 2013/36, letto in combinato disposto con la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II di tale direttiva, come avente ad oggetto gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48, e successivamente gli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36, in funzione della data considerata. |
120 |
Risulta tuttavia dal tenore letterale dell’articolo 33 della direttiva 2001/24 che quest’ultimo impone il rispetto di obblighi di segreto professionale e di riservatezza soltanto alle persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nell’ambito delle procedure di informazione o di consultazione previste dagli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 di tale direttiva. |
121 |
Inoltre, come risulta dal considerando 6 di tale direttiva, quest’ultima ha come obiettivo di istituire un sistema di riconoscimento reciproco delle misure di risanamento, senza mirare ad armonizzare la normativa nazionale in questa materia (sentenze del 24 ottobre 2013, LBI, C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 39, nonché del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 104). |
122 |
Alla luce di tali premesse, l’articolo 33 della direttiva sopra citata deve essere interpretato non nel senso che esso procede ad un’armonizzazione generale delle norme relative al segreto professionale e alla riservatezza applicabili in materia di risanamento bancario, assoggettandoli alle norme applicabili in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, bensì nel senso che esso prevede unicamente l’applicazione di tali norme nell’ambito delle procedure di informazione e di consultazione tra autorità competenti destinate a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di risanamento. |
123 |
Pertanto, il citato articolo 33 non può determinare l’applicazione delle norme enunciate negli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48 e negli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36 ad informazioni che siano state ottenute o che siano venute in essere nel contesto dell’attuazione di misure di risanamento e che non abbiano costituito l’oggetto di procedure di informazione o di consultazione in applicazione della direttiva 2001/24. |
124 |
Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 33 della direttiva 2001/24, gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48, nonché gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36 devono essere interpretati nel senso che le norme enunciate in tali articoli non sono applicabili ad informazioni ottenute o venute in essere nel contesto dell’attuazione di misure di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, che non abbiano costituito l’oggetto di procedure di informazione o di consultazione previste agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 di quest’ultima direttiva. |
Sulle questioni quinta, sesta, settima e ottava
125 |
Alla luce della risposta fornita alla quarta questione, non occorre rispondere alla quinta, alla sesta, alla settima e all’ottava questione, dato che queste sono state sollevate dal giudice del rinvio per il caso di risposta affermativa alla quarta questione. |
Sulle spese
126 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.