Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62020CJ0674
Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 April 2022.#Airbnb Ireland UC v Région de Bruxelles-Capitale.#Request for a preliminary ruling from the Cour constitutionnelle.#Reference for a preliminary ruling – Internal market – Article 114(2) TFEU – Exclusion of fiscal provisions – Directive 2000/31/EC – Information society services – Electronic commerce – Online property rental platform – Article 1(5)(a) – Exclusion of the field of taxation – Definition – Regional legislation concerning a tax on tourist accommodation establishments – Provision requiring intermediaries to provide, on a written request, certain particulars concerning the operation of those establishments to the tax authority with the aim of identifying persons liable for that tax – Article 56 TFEU – No discrimination – No restriction.#Case C-674/20.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 aprile 2022.
Airbnb Ireland UC contro Région de Bruxelles-Capitale.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).
Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione.
Causa C-674/20.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 aprile 2022.
Airbnb Ireland UC contro Région de Bruxelles-Capitale.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).
Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione.
Causa C-674/20.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2022:303
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 aprile 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE – Esclusione delle disposizioni tributarie – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Commercio elettronico – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) – Esclusione del settore tributario – Definizione – Normativa regionale relativa a un’imposta sugli esercizi ricettivi turistici – Disposizione che obbliga gli intermediari a comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta, determinati dati relativi alla gestione di tali esercizi al fine di identificare i soggetti debitori di tale imposta – Articolo 56 TFUE – Insussistenza di discriminazione – Insussistenza di restrizione»
Nella causa C‑674/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), con decisione del 26 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 10 dicembre 2020, nel procedimento
Airbnb Ireland UC
contro
Région de Bruxelles-Capitale,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per la Airbnb Ireland UC, da D. Van Liedekerke, advocaat, e da A. Laes e M. Van Lierde, avocats; |
|
– |
per la Région de Bruxelles-Capitale, da C. Molitor, avocat; |
|
– |
per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente; |
|
– |
per il governo francese, da N. Vincent e T. Stéhelin, in qualità di agenti; |
|
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, avvocato dello Stato; |
|
– |
per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Hoogveld, in qualità di agenti; |
|
– |
per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente; |
|
– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
|
– |
per la Commissione europea, da W. Roels, S. Kalėda, P.‑J. Loewenthal e L. Armati, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), e dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché dell’articolo 56 TFUE. |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso di annullamento dell’articolo 12 della legge regionale della Région de Bruxelles-Capitale (Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio), del 23 dicembre 2016, relativa all’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici, proposto dalla Airbnb Ireland UC. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2000/31
|
3 |
Ai sensi del considerando 12 della direttiva 2000/31: «È necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l’IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva». |
|
4 |
Il considerando 13 di tale direttiva è così formulato: «La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all’elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico». |
|
5 |
Il considerando 21 di detta direttiva recita come segue: «Il campo d’applicazione dell’ambito regolamentato lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea (...)». |
|
6 |
L’articolo 1 della direttiva 2000/31, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», prevede quanto segue: «1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri. 2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri. (...) 5. La presente direttiva non si applica:
(...)». |
|
7 |
L’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva enuncia quanto segue: «Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro». |
|
8 |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva, una deroga a tale divieto è possibile, fatta salva la sua proporzionalità alla luce dell’obiettivo perseguito, solo per motivi di ordine pubblico, di tutela della sanità pubblica, di pubblica sicurezza o di tutela dei consumatori. |
|
9 |
L’articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva così recita: «Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati». |
Direttiva 2006/123
|
10 |
L’articolo 1, intitolato «Oggetto», della direttiva 2006/123 dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. (...)». |
|
11 |
Ai sensi dell’articolo 2, intitolato «Campo di applicazione», di tale direttiva: «1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro. (...) 3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale». |
|
12 |
L’articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Relazione con le altre disposizioni del diritto [dell’Unione]», prevede quanto segue: «1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti [dell’Unione] che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti [dell’Unione] prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. (...) (...) 3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi». |
Diritto belga
|
13 |
La legge regionale della Regione di Bruxelles-Capitale del 23 dicembre 2016, relativa all’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici (Moniteur belge, 6 gennaio 2017, pag. 509; in prosieguo: la «legge regionale del 23 dicembre 2016»), istituisce un’imposta forfettaria per pernottamento, dovuta da ogni gestore di un esercizio ricettivo turistico, compreso l’alloggio a domicilio di turisti, quando viene effettuato a titolo oneroso (in prosieguo: l’«imposta turistica forfettaria»). |
|
14 |
Ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della legge regionale del 23 dicembre 2016, si definisce intermediario «qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso, interviene per mettere a disposizione un’unità abitativa sul mercato turistico, per assicurare la promozione turistica di un esercizio ricettivo turistico o per proporre servizi attraverso i quali i gestori e i turisti possono entrare direttamente in contatto tra loro». |
|
15 |
Conformemente all’articolo 3 di tale legge regionale, l’imposta turistica forfettaria è calcolata moltiplicando un importo di base per unità abitativa, ridotto per i locali di alloggio a domicilio, per il numero di pernottamenti che i turisti hanno trascorso in tale unità abitativa. |
|
16 |
Dall’articolo 4 di detta legge regionale risulta che l’imposta turistica forfettaria è dovuta dal gestore dell’esercizio ricettivo turistico o, se è insolvente o sconosciuto, dal proprietario dell’immobile, e dall’articolo 7 della stessa legge regionale risulta che il soggetto debitore di tale imposta deve presentare una dichiarazione mensile all’amministrazione tributaria. |
|
17 |
L’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 prevede quanto segue: «Gli intermediari sono tenuti, per gli esercizi ricettivi turistici situati nella Regione di Bruxelles-Capitale per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, a comunicare ai funzionari designati dal governo, su richiesta scritta, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente. In caso di mancato soddisfacimento della richiesta scritta di cui al comma che precede, l’intermediario può essere sanzionato con un’ammenda amministrativa di EUR 10000». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
18 |
A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale del 23 dicembre 2016, l’amministrazione tributaria della Regione di Bruxelles-Capitale ha inviato alla Airbnb Ireland, il 10 febbraio 2017, una richiesta di informazioni riguardante i soggetti debitori dell’imposta turistica forfettaria che utilizzavano i suoi servizi (in prosieguo: la «prima richiesta di informazioni»). |
|
19 |
Il 31 marzo 2017 la Airbnb Ireland ha espresso riserve in merito a tale domanda e ha proposto di discuterne con le autorità regionali. L’8 agosto 2017 tale amministrazione le ha fatto pervenire una nuova richiesta di informazioni, più mirata, riguardante nove esercizi ricettivi turistici situati nella Regione di Bruxelles-Capitale (in prosieguo: la «seconda richiesta di informazioni»). |
|
20 |
L’8 settembre 2017 la Airbnb Ireland ha indicato che non avrebbe risposto e di conseguenza, il 10 novembre 2017, l’amministrazione tributaria della Regione di Bruxelles-Capitale le ha imposto nove ammende di EUR 10000 ciascuna. |
|
21 |
Tra la prima richiesta di informazioni e la seconda richiesta di informazioni, la Airbnb Ireland aveva adito, il 10 luglio 2017, il giudice del rinvio, vale a dire la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), con un ricorso di annullamento dell’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016. |
|
22 |
Il giudice del rinvio, dopo aver constatato che dai lavori parlamentari risultava che la legge regionale del 23 dicembre 2016 aveva lo scopo, con l’introduzione dell’imposta turistica forfettaria, di far partecipare il settore turistico agli oneri finanziari generati dal turismo e di armonizzare la tassazione degli esercizi ricettivi turistici della Regione di Bruxelles-Capitale, si è preoccupato di precisare che gli intermediari, di cui la Airbnb Ireland fa parte, non erano né soggetti debitori di detta imposta né incaricati di riscuoterla, mentre invece l’articolo 12 di tale legge regionale li sottopone a un obbligo di fornire informazioni, su richiesta scritta dell’amministrazione tributaria, e l’inosservanza di tale obbligo li rende passibili di un’ammenda amministrativa di EUR 10000. |
|
23 |
Indicando che, secondo la giurisprudenza della Corte, un servizio di mediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di intermediazione, deve essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31 (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 69), il giudice del rinvio, che ritiene che gli intermediari di cui alla legge regionale del 23 dicembre 2016 siano principalmente i prestatori di un simile servizio di intermediazione, si interroga sulla pertinenza, nella presente causa, di detta direttiva, dato che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), di quest’ultima prevede che essa non si applichi «al settore tributario». |
|
24 |
Il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sull’interpretazione di detti termini e sulla qualificazione che occorre attribuire all’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 a tale riguardo. Il suddetto articolo fa parte di una normativa tributaria, ma la Airbnb Ireland sostiene, tuttavia, che l’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31, che va interpretata restrittivamente, non è applicabile nel caso di specie, di modo che l’articolo 12 di detta legge regionale rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Orbene, il suddetto articolo 12, con l’obbligo di comunicazione da esso imposto, non soddisferebbe le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, nelle quali è consentito agli Stati membri adottare misure restrittive della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. |
|
25 |
In tali circostanze, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
|
26 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, debba essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientri pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva. |
|
27 |
In primo luogo, occorre ricordare che la direttiva 2000/31 è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell’articolo 95 CE, i cui termini sono stati ripresi all’articolo 114 TFUE, il quale, al suo paragrafo 2, esclude dal suo ambito di applicazione le «disposizioni fiscali». Nella sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Consiglio (C‑338/01, EU:C:2004:253, punto 63), la Corte ha dichiarato che tali termini riguarderebbero non solo tutti i settori tributari, senza distinguere i tipi di imposte o di tasse di cui trattasi, ma anche tutti gli aspetti di tale materia, che si tratti di norme sostanziali o procedurali. Essa ha altresì precisato che le modalità di recupero dei tributi di qualsiasi natura non possono essere distinte dal sistema di tassazione o di imposizione al quale si riferiscono (sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Consiglio, C‑338/01, EU:C:2004:253, punto 66). |
|
28 |
In secondo luogo, tale interpretazione risulta altresì dalla collocazione di tali disposizioni all’interno dei Trattati. L’articolo 114, paragrafo 2, TFUE fa infatti parte del capo 3, intitolato «Ravvicinamento delle legislazioni», che segue un capo 2, denominato «Disposizioni fiscali», all’interno del titolo VII, avente ad oggetto le «[n]orme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni», del Trattato FUE. Di conseguenza, tutto ciò che attiene al suddetto capo 3, vale a dire il ravvicinamento delle legislazioni, non riguarda – e non può riguardare – quanto rientra nel suddetto capo 2, vale a dire le disposizioni fiscali. |
|
29 |
In terzo luogo, lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda il diritto derivato adottato sul fondamento dell’articolo 95 CE, e successivamente dell’articolo 114 TFUE. Ciò risulta inoltre dall’interpretazione letterale dei termini ampi impiegati all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31, vale a dire il «settore tributario», i quali richiedono quindi un’interpretazione estensiva, come riconosciuto dalla Corte, ad esempio, in merito alla nozione di «settore dei trasporti», più ampia rispetto a quella di «servizi di trasporto» (sentenza del 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a.C‑168/14, EU:C:2015:685, punto 41). |
|
30 |
In quarto luogo, tali considerazioni sono confermate dalla lettura dei considerando 12 e 13 della direttiva 2000/31, i quali enunciano che tale direttiva esclude dal suo ambito di applicazione la «materia fiscale» e che la stessa direttiva «non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali». |
|
31 |
Nel caso di specie, è pacifico che servizi come quelli forniti dalla Airbnb Ireland sono servizi della società dell’informazione, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, poiché la Corte ha così definito un servizio di intermediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punti 49 e 69). |
|
32 |
Tuttavia, come rilevato dal giudice del rinvio, l’applicabilità di tale direttiva alla controversia principale è subordinata alla condizione che non si possa ritenere che l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 – che impone agli intermediari, per gli esercizi ricettivi turistici situati nella Regione di Bruxelles-Capitale per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente – rientri nel «settore tributario», condizione in mancanza della quale esso si troverebbe al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della medesima. |
|
33 |
A tale riguardo, occorre sottolineare che, se è vero che l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 di per sé si rivolge non ai soggetti debitori dell’imposta turistica forfettaria, bensì alle persone che hanno svolto un ruolo di intermediario nella gestione di una struttura turistica a titolo oneroso, e che il suo oggetto è la trasmissione di informazioni all’amministrazione della Regione di Bruxelles-Capitale, a pena di ammenda, tuttavia, in primo luogo, l’amministrazione destinataria di tali informazioni è l’amministrazione tributaria, in secondo luogo, come sottolinea lo stesso giudice del rinvio, tale articolo fa parte di una normativa tributaria, vale a dire la legge regionale del 23 dicembre 2016, e, in terzo luogo, le informazioni che tale disposizione impone di trasmettere sono inscindibili, quanto alla loro sostanza, da tale normativa, essendo le sole in grado di identificare il soggetto effettivamente debitore di tale imposta, la base imponibile della medesima, ossia il luogo dell’alloggio a domicilio, il numero di unità abitative nonché il numero di pernottamenti e, di conseguenza, il suo importo. |
|
34 |
Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che una disposizione di una normativa tributaria di uno Stato membro che impone agli intermediari, per quanto riguarda esercizi ricettivi turistici situati in una regione di tale Stato membro per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, debba essere considerata inscindibile, quanto alla sua natura, dalla normativa di cui fa parte e rientri pertanto nel «settore tributario», che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31. |
Sulla seconda questione
Sulla ricevibilità
|
35 |
I governi italiano e austriaco ritengono che la seconda questione sia irricevibile, in quanto il giudice del rinvio non ha fornito le precisazioni richieste all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte a sostegno dell’invocazione degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE e non ha precisato quali conseguenze intendesse trarre ai fini della risoluzione della controversia principale dall’interpretazione richiesta di tali disposizioni. La necessità di tale questione non risulterebbe quindi dalla decisione di rinvio. |
|
36 |
Occorre constatare che la seconda questione si suddivide in due parti, di cui la prima parte è diretta a stabilire se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123 ostino a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale e la seconda verte sulla compatibilità di una simile normativa con l’articolo 56 TFUE. |
|
37 |
Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, è vero che il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione a sostegno della menzione degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123, cosicché la Corte non conosce i motivi che hanno indotto tale giudice a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni né il collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509, punto 29). Questa prima parte della seconda questione pregiudiziale è pertanto irricevibile. |
|
38 |
Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, per contro, la domanda di pronuncia pregiudiziale menziona più volte l’articolo 56 TFUE nella sintesi che il giudice del rinvio fa di tutti i motivi dedotti dalla Airbnb Ireland. Di conseguenza, la Corte è in grado di individuare il nesso esatto che tale giudice stabilisce, nell’ambito specifico del procedimento principale, tra tale disposizione e l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016. Occorre quindi considerare ricevibile la seconda parte della seconda questione e rispondervi nel merito. |
Nel merito
|
39 |
Con la seconda parte della sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se una normativa come quella di cui al procedimento principale, che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente, contrasti o meno con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE. |
|
40 |
Anzitutto occorre sottolineare che l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 istituisce un obbligo di dare seguito a una richiesta di informazioni delle autorità tributarie nei confronti di tutti gli intermediari la cui attività riguarda esercizi ricettivi turistici situati nella Regione di Bruxelles-Capitale, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tali intermediari e, di conseguenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabiliti, senza che sia neppure rilevante il modo in cui tali operatori economici effettuano la mediazione, se in forma digitale o con altre modalità di contatto. |
|
41 |
Una simile normativa non è quindi discriminatoria e non verte, in quanto tale, sulle condizioni della prestazione di servizi di intermediazione, ma solamente impone ai prestatori di servizi, una volta realizzata tale prestazione, di conservarne i dati ai fini dell’esatta riscossione delle imposte relative alla locazione dei beni di cui trattasi presso i proprietari interessati. |
|
42 |
A tale riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che una normativa nazionale opponibile a tutti gli operatori che esercitano attività sul territorio nazionale, che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui effetti restrittivi che potrebbe produrre sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l’obbligo da essa sancito possa essere considerato idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (sentenza dell’8 maggio 2014, Pelckmans Turnhout, C‑483/12, EU:C:2014:304, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
|
43 |
Pur ammettendo in teoria tale carattere non discriminatorio, la Airbnb Ireland ritiene che, in pratica, l’articolo 12 della legge regionale del 23 dicembre 2016 riguardi più in particolare servizi di intermediazione come quelli che essa garantisce. |
|
44 |
È vero che l’evoluzione dei mezzi tecnologici nonché l’attuale configurazione del mercato della prestazione di servizi di intermediazione immobiliare portano alla constatazione che gli intermediari che forniscono le loro prestazioni mediante un portale telematico possono far fronte, in applicazione di una normativa come quella di cui al procedimento principale, a un obbligo di trasmissione di dati all’amministrazione tributaria più frequente e più impegnativo di quello gravante su altri intermediari. Tuttavia, tale obbligo più gravoso è solo il riflesso di un maggior numero di transazioni alle quali detti intermediari procedono e della loro rispettiva quota di mercato. Di conseguenza, non ne risulta alcuna discriminazione. |
|
45 |
Occorre poi rilevare che, per loro stessa natura, gli obblighi tributari comportano oneri supplementari per i prestatori di servizi. |
|
46 |
Orbene, la Corte ha avuto modo di sottolineare che non rientrano nell’ambito dell’articolo 56 TFUE misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per la prestazione in questione e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra gli Stati membri e su quella interna a uno Stato membro (v. sentenza del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C‑625/17, EU:C:2018:939, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
|
47 |
Infine, anche se l’obbligo imposto a tutti gli intermediari di fornire informazioni all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima ne faccia richiesta, in merito ai dati del gestore e ai recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre che al numero di pernottamenti e di unità abitative gestite nell’anno precedente, può causare costi supplementari, in particolare connessi alla ricerca e all’archiviazione dei dati di cui trattasi, occorre rilevare, soprattutto nel caso di servizi di intermediazione prestati in forma digitale, che i dati in questione sono memorizzati da intermediari quali la Airbnb Ireland, di modo che, in ogni caso, il costo aggiuntivo causato da tale obbligo per detti intermediari appare ridotto. |
|
48 |
A tale riguardo, è sufficiente fare riferimento alle dichiarazioni di quest’ultima nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland (C‑390/18, EU:C:2019:1112), secondo le quali essa indicava di offrire come servizio «un sistema di valutazione dei locatori e dei locatari consultabile dai futuri locatori e locatari», circostanza che implica, automaticamente, la conservazione dei relativi dati. |
|
49 |
Si deve quindi rispondere alla seconda parte della seconda questione dichiarando che una normativa come quella di cui al procedimento principale – che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un’attività di promozione, di comunicare all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest’ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente – non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE. |
Sulla terza questione
|
50 |
La terza questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 e si basa sulla premessa secondo cui quest’ultima è applicabile al procedimento principale. Orbene, dalla risposta fornita alla prima questione risulta che così non è. Non occorre pertanto rispondere alla terza questione. |
Sulle spese
|
51 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.