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Documento 62009CJ0401
Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 June 2011. # Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Central Bank (ECB). # Appeal - Admissibility - Power of attorney - Consortium - Public contracts - Negotiated procedure - IT consultancy and IT development services - Rejection of the tender - Rules of Procedure of the General Court - Interest in bringing proceedings - Ground for exclusion - Permit required by national law - Obligation to state reasons. # Case C-401/09 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 giugno 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Banca centrale europea (BCE).
Impugnazione - Ricevibilità - Procura - Consorzio - Appalti pubblici - Procedura negoziata - Servizi di consulenza e di sviluppo in materia informatica - Rigetto dell’offerta - Regolamento di procedura del Tribunale - Interesse ad agire - Motivo di esclusione - Autorizzazione prevista dal diritto nazionale - Obbligo di motivazione.
Causa C-401/09 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 giugno 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Banca centrale europea (BCE).
Impugnazione - Ricevibilità - Procura - Consorzio - Appalti pubblici - Procedura negoziata - Servizi di consulenza e di sviluppo in materia informatica - Rigetto dell’offerta - Regolamento di procedura del Tribunale - Interesse ad agire - Motivo di esclusione - Autorizzazione prevista dal diritto nazionale - Obbligo di motivazione.
Causa C-401/09 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-04911
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:370
Causa C‑401/09 P
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE
contro
Banca centrale europea (BCE)
«Impugnazione — Ricevibilità — Procura — Consorzio — Appalti pubblici — Procedura negoziata — Servizi di consulenza e di sviluppo in materia informatica — Rigetto dell’offerta — Regolamento di procedura del Tribunale — Interesse ad agire — Motivo di esclusione — Autorizzazione prevista dal diritto nazionale — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1. Procedura — Eccezione di irricevibilità — Obbligo di presentare l’eccezione con atto separato — Limiti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114)
2. Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta — Portata
3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
1. L’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale non esige affatto che qualsiasi eccezione di irricevibilità sia presentata con atto separato. Al contrario, è necessario che tale eccezione sia presentata con atto separato soltanto se la parte che l’ha formulata intende chiedere al giudice di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso senza avviare il dibattito sul merito.
Un’eccezione di irricevibilità, quindi, può essere sollevata nel controricorso ed esaminata dal Tribunale qualora quest’ultimo statuisca sul ricorso.
(v. punti 43-45)
2. Il ricorrente non può avere interesse legittimo all’annullamento di una decisione della cui riconferma nei suoi confronti egli è, fin d’ora, già certo. Inoltre, un motivo di annullamento è irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente. Quindi, il Tribunale è legittimato a considerare, dopo aver respinto un primo motivo, che non occorre più pronunciarsi sugli altri motivi sollevati dal ricorrente, che non avrebbero permesso a quest’ultimo di risultare vittorioso nel contesto del suo ricorso.
(v. punti 49-50)
3. Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della pronuncia del Tribunale di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda. Non risponde a questo requisito il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore che vizierebbe la pronuncia impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame di un motivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte. Inoltre, la sola enunciazione astratta di un motivo in un ricorso di impugnazione, non sorretta da indicazioni più precise, non soddisfa l’obbligo di motivazione del ricorso. Ciò accade quando un motivo di ricorso si limiti a menzionare diverse disposizioni del diritto dell’Unione, senza dimostrare la loro applicabilità nella fattispecie e senza accertare sotto quale profilo esse sarebbero state violate.
(v. punti 55, 61)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 giugno 2011 (*)
«Impugnazione – Ricevibilità – Procura – Consorzio – Appalti pubblici – Procedura negoziata – Servizi di consulenza e di sviluppo in materia informatica – Rigetto dell’offerta – Regolamento di procedura del Tribunale – Interesse ad agire – Motivo di esclusione – Autorizzazione prevista dal diritto nazionale – Obbligo di motivazione»
Nel procedimento C‑401/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 settembre 2009,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis, dikigoros,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Banca centrale europea (BCE), rappresentata dai sigg. F. von Lindeiner e G. Gruber, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (in prosieguo: la «Evropaïki Dynamiki») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 luglio 2009, causa T‑279/06, Evropaïki Dynamiki/BCE (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento delle decisioni con le quali la Banca centrale europea (BCE) aveva dichiarato di escludere l’offerta da essa presentata nell’ambito di una procedura negoziata ai fini della prestazione di servizi di consulenza e sviluppo informatici e di aggiudicare l’appalto ad altro offerente.
Fatti
2 Il 19 luglio 2005, la BCE ha pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU S 137) un bando di gara riguardante una procedura negoziata ai fini della prestazione di servizi di consulenza e sviluppo informatici, con preselezione dei candidati idonei. Detta procedura negoziata aveva l’obiettivo di selezionare due imprenditori ai fini della prestazione di servizi a favore della BCE in esecuzione di contratti quadro.
3 Il 29 agosto 2005, la Evropaïki Dynamiki ha presentato una candidatura per conto del consorzio E2Bank, cui apparteneva anche la Engineering Ingegneria Informatica SpA. Il comitato di aggiudicazione della BCE ha selezionato, tra le 23 candidature ricevute, 7 candidati tra i quali figurava detto consorzio.
4 Il 22 dicembre 2005, la BCE ha notificato il capitolato d’oneri ai candidati scelti e li ha invitati a presentare le loro offerte. Tale capitolato d’oneri comprendeva l’invito a sottoporre offerte e cinque allegati tra cui il progetto di contratto quadro.
5 Il punto 2.4 dell’allegato 3 dell’invito a sottoporre offerte prevedeva che i concorrenti avessero l’obbligo di ottenere un’autorizzazione in forza della legge tedesca relativa alla messa a disposizione di manodopera per lavoro interinale (Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz; in prosieguo: l’«AÜG») e indicava che questi ultimi erano tenuti a menzionare che si impegnavano ad entrare in possesso dell’autorizzazione a mettere a disposizione manodopera interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung; in prosieguo: l’«autorizzazione richiesta») al momento della firma del contratto.
6 La BCE ha ricevuto cinque offerte nel termine stabilito, tra le quali quella del consorzio E2Bank. Detta offerta, che è stata giudicata completa, conteneva segnatamente l’impegno definitivo dei due membri del consorzio E2Bank ad ottenere l’autorizzazione richiesta prima della firma del contratto. A titolo di prova di tale impegno, era stata fornita una copia di due domande di autorizzazione presentate il 3 e il 6 febbraio 2006 presso le autorità tedesche competenti.
7 Il comitato di aggiudicazione della BCE, dopo aver valutato le offerte, ha deciso di inviare un invito a presentare un’offerta ai tre offerenti meglio classificati. Il consorzio E2Bank si era classificato in quarta posizione.
8 In seguito ai negoziati condotti nel corso del mese di aprile 2006, detto comitato di aggiudicazione ha deciso di proseguire i negoziati soltanto con due offerenti, in quanto il terzo, avente sede in India, non aveva avuto la possibilità di far fronte alla preoccupazione della BCE relativa all’ottenimento dell’autorizzazione richiesta. I negoziati proseguiti con i due concorrenti restanti hanno avuto termine nel corso del mese di giugno 2006.
9 Con lettera dell’11 luglio 2006, la Evropaïki Dynamiki ha espresso dubbi quanto alla legittimità del procedimento di aggiudicazione dell’appalto in esame, facendo segnatamente valere che l’obbligo di essere titolare dell’autorizzazione richiesta costituiva una discriminazione nei confronti degli offerenti non stabiliti in Germania.
10 Dopo essere stata informata, con lettera del 31 luglio 2006, della decisione di aggiudicazione dei due contratti quadro ai due offerenti scelti, la Evropaïki Dynamiki, con lettera del 1° agosto 2006, ha sollecitato più ampie informazioni quanto alla valutazione delle offerte, ha chiesto alla BCE di riconsiderare la sua decisione e ha annunciato la propria intenzione di portare la controversia dinanzi al Tribunale in caso di rigetto del ricorso. Il comitato di aggiudicazione della BCE ha ritenuto che tale lettera costituisse ricorso formale e l’ha sottoposta all’organo di ricorso della BCE, il quale con lettera del 18 agosto 2006 ha informato la Evropaïki Dynamiki del rigetto del ricorso stesso.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
11 Il 9 ottobre 2006, la Evropaïki Dynamiki ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento delle decisioni della BCE di escludere la sua offerta e di attribuire l’appalto agli offerenti scelti. A sostegno del ricorso, la Evropaïki Dynamiki ha sollevato otto motivi.
12 Dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e attinente ad un asserito difetto di interesse ad agire della ricorrente, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, l’ottavo motivo di ricorso, che verteva sull’illegittimità del requisito secondo cui i concorrenti dovevano essere titolari dell’autorizzazione richiesta.
13 Con la prima parte di questo motivo, la Evropaïki Dynamiki ha contestato alla BCE di aver introdotto tale requisito arbitrariamente e di aver favorito fornitori di servizi aventi sede in Germania.
14 Con la seconda parte del suo ottavo motivo la Evropaïki Dynamiki ha sostenuto che, secondo l’AÜG, l’autorizzazione richiesta viene concessa alle imprese straniere soltanto se dispongono, nello Stato in cui hanno sede, di un permesso relativo alla messa a disposizione di manodopera interinale. Orbene, in forza della normativa ellenica, tale permesso potrebbe essere concesso soltanto a quelle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di messa disposizione della manodopera in parola. Le sarebbe quindi impossibile ottenere tale permesso in Grecia e beneficiare conseguentemente dell’autorizzazione richiesta.
15 Con la terza parte di tale motivo, la Evropaïki Dynamiki ha fatto valere che il requisito in base al quale i concorrenti dovevano essere titolari dell’autorizzazione richiesta è in contrasto con la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici e costituisce pertanto una violazione della libera prestazione dei servizi di cui all’art. 49 CE.
16 Con la quarta parte di tale motivo, la Evropaïki Dynamiki ha sostenuto che detto requisito è discriminatorio e costituisce una violazione del principio di trasparenza.
17 Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha preliminarmente osservato che la BCE, al pari delle istituzioni dell’Unione, dispone di un importante potere discrezionale con riferimento agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico e che il controllo esercitato dal Tribunale deve limitarsi alla verifica dell’assenza di un errore grave e manifesto.
18 Per quanto riguarda la prima parte dell’ottavo motivo di ricorso, il Tribunale ha constatato, anzitutto, che la Evropaïki Dynamiki non contestava né la legittimità del fatto che il contratto quadro fosse disciplinato dal diritto tedesco né la sottoposizione di qualsiasi controversia sorta dal rapporto contrattuale tra la BCE e la controparte all’esclusiva giurisdizione dell’Amtsgericht/Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale distrettuale/regionale di Francoforte sul Meno). Il Tribunale ha successivamente ricordato che la prestazione di servizi fornita in esecuzione del contratto quadro necessitava la messa disposizione della BCE di lavoratori a titolo professionale, il che imponeva alla controparte di quest’ultima di essere titolare dell’autorizzazione richiesta. Esso ha del pari ricordato che, secondo la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), l’ambito di applicazione del requisito fissato dall’AÜG non è circoscritto alle agenzie di lavoro interinale, ma si applica anche alle società del settore delle tecnologie dell’informazione che distaccano il loro personale presso altre società. Infine, per quanto riguarda l’asserto secondo cui, nel mese di maggio 2006, all’atto della conclusione di un contratto relativo alla messa a disposizione della BCE di un esperto, non era stata richiesta alcuna autorizzazione, il Tribunale ha dichiarato che un’eventuale anteriore violazione dell’AÜG da parte della BCE non dispensava quest’ultima dalla corretta applicazione di tale legge nell’ambito della presente procedura negoziata.
19 Pertanto, il Tribunale ha concluso che la BCE non aveva commesso nessun errore di interpretazione o di applicazione dell’AÜG nel considerare che la fornitura delle prestazioni di servizi di cui trattasi fosse soggetta all’obbligo di titolarità dell’autorizzazione richiesta e che la BCE, pubblicando tale requisito, non avesse né agito arbitrariamente né favorito i concorrenti aventi sede in Germania. Esso ha conseguentemente dichiarato che la prima parte dell’ottavo motivo era manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico.
20 Per quanto riguarda la seconda parte dell’ottavo motivo, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in forza dell’art. 230 CE, esso non è competente ad esaminare la questione se l’interazione dei due diritti nazionali costituisca effettivamente un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, vietata dall’art. 49 CE. Il Tribunale ha ricordato che, per contestare la compatibilità con il diritto comunitario della decisione che rifiuta la concessione dell’autorizzazione richiesta, la Evropaïki Dynamiki avrebbe potuto adire il giudice nazionale presentando un ricorso di annullamento diretto contro le decisioni delle autorità nazionali interessate. Conseguentemente, esso ha dichiarato che la seconda parte dell’ottavo motivo era manifestamente irricevibile.
21 Con riferimento alla terza parte di detto motivo, dopo aver anzitutto ricordato che la Evropaïki Dynamiki non aveva invocato nessuna norma giuridica che avrebbe consentito alla BCE di sottrarsi, nella fattispecie, alla territorialità del diritto tedesco e che le istituzioni sono tenute ad accertarsi che le condizioni previste nei documenti relativi ad un appalto pubblico non incentivino i potenziali concorrenti a violare la normativa applicabile alla loro attività, il Tribunale ha constatato che non si può contestare alla BCE di aver applicato disposizioni di diritto tedesco.
22 Il Tribunale ha poi sottolineato che, nel momento in cui la Evropaïki Dynamiki fa valere che la BCE non avrebbe dovuto esigere l’autorizzazione richiesta, tale impresa contesta in realtà la compatibilità dell’AÜG con l’art. 49 CE e con le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), nonché del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114). Orbene, per verificare la legittimità della normativa nazionale alla luce del diritto comunitario, la Evropaïki Dynamiki avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice nazionale il quale, in tal modo, avrebbe potuto adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.
23 Infine, il Tribunale ha osservato che la Evropaïki Dynamiki non può validamente addurre a fondamento della sua tesi la giurisprudenza che invoca. Esso ha ricordato al riguardo, da un lato, che nella causa definita dalla sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes (Racc. pag. 4635), l’amministrazione aggiudicatrice aveva preso in considerazione un criterio supplementare non imposto dalla normativa nazionale e, dall’altro, che la sentenza 3 ottobre 2006, causa C‑290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen (Racc. pag. I‑9461), riguardava questioni pregiudiziali relative alla compatibilità delle disposizioni di diritto nazionale con il diritto comunitario. Il Tribunale ha quindi respinto la terza parte dell’ottavo motivo dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.
24 Per quanto riguarda la quarta parte di detto motivo, il Tribunale ha rilevato che, poiché la condizione secondo cui i partecipanti alla gara d’appalto dovevano essere titolari della richiesta autorizzazione era chiaramente prevista in diversi documenti relativi alla procedura negoziata e la Evropaïki Dynamiki non aveva incontrato nessuna difficoltà di interpretazione del requisito controverso, la sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑421/01, Traunfellner (Racc. pag. I‑11941), che riguarda il principio di trasparenza e l’obbligo di menzionare condizioni minime nel capitolato d’oneri, era priva di qualsiasi pertinenza per la soluzione della controversia ad esso sottoposta.
25 Per quanto concerne le sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale-Bau e a. (Racc. pag. I‑11617) e 9 febbraio 2006, cause riunite C‑226/04 e C‑228/04, La Cascina e a. (Racc. pag. I‑1347), il Tribunale ha ricordato che, secondo la prima di tali sentenze, la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve rispettare, in tutte le sue fasi, e in particolare in quella della selezione dei candidati in una procedura ristretta, tanto il principio della parità di trattamento dei partecipanti alla gara potenziali quanto quello di trasparenza. Esso ha indicato che la seconda di tali sentenze riguarda questioni pregiudiziali relative alla compatibilità di disposizioni di diritto nazionale con il diritto comunitario, segnatamente alla luce dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
26 Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la Evropaïki Dynamiki non può validamente sostenere di non essere stata sufficientemente informata del requisito controverso, di modo che essa non può far valere utilmente la violazione del principio di trasparenza. Per quanto concerne l’asserita violazione del principio di non discriminazione, esso ha sottolineato che detto requisito riguardava tutti i partecipanti. Il Tribunale ha pertanto respinto la quarta parte dell’ottavo motivo dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.
27 Conseguentemente, il Tribunale ha respinto l’ottavo motivo di ricorso, perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
28 Con riferimento ai primi sette motivi di ricorso, il Tribunale li ha dichiarati manifestamente irricevibili.
29 Al riguardo, il Tribunale ha osservato, da una parte, che la Evropaïki Dynamiki non era giunta a dimostrare che il criterio imperativo, previsto dai documenti relativi alla procedura negoziata di cui trattasi, secondo cui i partecipanti alla gara dovevano essere dotati dell’autorizzazione richiesta, era illegittimo e, dall’altra, che tale società aveva espressamente riconosciuto nelle sue memorie di non potere in nessun caso ottenere l’autorizzazione richiesta in Germania. Pertanto, secondo il Tribunale, la Evropaïki Dynamiki non poteva trarre alcun vantaggio dalla circostanza che uno o più dei primi sette motivi avrebbero potuto rivelarsi fondati. Infatti, anche se le decisioni di rigetto della sua offerta e di aggiudicazione dell’appalto ad altri concorrenti avessero dovuto essere annullate in base a tali motivi, ciò nondimeno la Evropaïki Dynamiki non è riuscita a dimostrare l’illegittimità del motivo di esclusione accolto dalla BCE, in modo tale che quest’ultima avrebbe potuto sostituire le decisioni impugnate soltanto con una nuova decisione di rigetto dell’offerta della Evropaïki Dynamiki per tale causa di esclusione.
30 Il Tribunale ha ricordato che un ricorrente non può avere interesse legittimo all’annullamento di una decisione della cui riconferma nei suoi confronti è già certo. Esso ha quindi constatato che la Evropaïki Dynamiki non aveva più, successivamente al rigetto dell’ottavo motivo del suo ricorso, alcun interesse legittimo ad invocare altri motivi diretti all’annullamento delle decisioni di rigetto della sua offerta e di aggiudicazione dell’appalto ad altri concorrenti. Il Tribunale ha, del pari, ricordato che un motivo di annullamento è irricevibile per assenza di interesse ad agire del ricorrente qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base del motivo in esame non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente.
31 Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarandolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
32 Con il suo ricorso, la Evropaïki Dynamiki, agendo per conto del consorzio E2Bank, chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– annullare gli atti con cui la BCE ha escluso il consorzio E2Bank dalla procedura e ha aggiudicato l’appalto ad un altro offerente; nonché
– condannare la BCE alle spese, comprese quelle relative al procedimento di primo grado.
33 La BCE chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
34 La BCE considera che l’impugnazione è irricevibile in quanto è stata proposta in nome e per conto del consorzio E2Bank senza che sia stato redatto a tale scopo un atto di procura. Essa osserva che la Evropaïki Dynamiki aveva presentato il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale in nome e per conto di tale consorzio e che vi aveva allegato una procura firmata da un rappresentante della Engineering Ingegneria Informatica SpA, società facente parte del detto consorzio, ma che l’estensione alla procura in parola era limitata al procedimento avviato dinanzi al Tribunale e che essa non autorizzava il suo beneficiario a proporre ricorso dinanzi alla Corte.
35 La Evropaïki Dynamiki afferma che l’ultimo paragrafo di detta procura non ne limita l’efficacia al procedimento dinanzi al Tribunale, ma contempla l’esaurimento di tutte le possibili vie legali.
36 Al riguardo, va constatato che, indubbiamente, in forza del primo paragrafo di detta procura, la Evropaïki Dynamiki è autorizzata a intraprendere per conto del consorzio E2Bank, dinanzi al Tribunale, tutte le azioni giuridiche necessarie.
37 Tuttavia, il secondo paragrafo della stessa procura precisa che essa resterà valida finché ciò sarà necessario per portare a termine tutte le azioni legali, in conformità alle disposizioni applicabili.
38 In tal contesto, si deve ritenere che la procura di cui trattasi includa anche la presente impugnazione proposta dinanzi alla Corte.
39 Il ricorso è pertanto ricevibile.
Nel merito
40 A sostegno del suo ricorso, la Evropaïki Dynamiki fa valere quattro motivi.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale
41 Con tale motivo di ricorso, la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’art. 114 del suo regolamento di procedura considerando ricevibile l’eccezione di irricevibilità della BCE, sebbene essa non fosse stata presentata con atto separato.
42 La BCE considera il motivo infondato, dal momento che l’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale impone di presentare un’eccezione di irricevibilità con atto separato soltanto qualora si chieda al Tribunale una pronuncia, su tale aspetto, separata rispetto a quella nel merito della controversia.
43 Al riguardo, va anzitutto constatato che l’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale non esige affatto che qualsiasi eccezione di irricevibilità sia presentata con atto separato.
44 Al contrario, è necessario che tale eccezione sia presentata con atto separato soltanto se la parte che l’ha formulata intende chiedere al giudice di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso senza avviare il dibattito sul merito.
45 Un’eccezione di irricevibilità, quindi, può essere sollevata nel controricorso ed esaminata dal Tribunale qualora quest’ultimo statuisca sul ricorso.
46 Ne consegue che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto.
Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sul travisamento delle regole relative all’interesse ad agire
47 Con tale motivo, la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i primi sette motivi, pur avendo respinto l’ottavo motivo, e che esso constata a torto l’assenza di interesse ad agire. Essa ritiene che la nozione di interesse ad agire debba ricevere interpretazione estensiva come deriverebbe tanto dalla giurisprudenza della Corte quanto dalle disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
48 La BCE sostiene che deve essere constatata l’assenza di interesse ad agire quando l’annullamento della decisione contestata non può dare soddisfazione al ricorrente. Essa ritiene che il Tribunale, dopo aver respinto l’ottavo motivo, abbia giustamente respinto i primi sette motivi dinanzi ad esso sollevati dalla Evropaïki Dynamiki, dato che, anche qualora essi fossero stati fondati, l’appalto non avrebbe potuto essere aggiudicato al consorzio E2Bank, poiché quest’ultimo non disponeva dell’autorizzazione richiesta e non poteva in nessun caso ottenerla.
49 Al riguardo, va constatato che il Tribunale ha giustamente osservato, riferendosi alla giurisprudenza della Corte, che, da un lato, il ricorrente non può avere interesse legittimo all’annullamento di una decisione della cui riconferma nei suoi confronti egli è, fin d’ora, già certo (v., in tal senso, sentenza 20 maggio 1987, causa 432/85, Souna/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 20) e, dall’altro, un motivo di annullamento è irricevibile a causa della mancanza di interesse ad agire qualora, anche supponendo che detto motivo sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v., in tal senso, sentenza 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato/Commissione, Racc. pag. 361, punti 2‑8).
50 Ne consegue che non si può contestare al Tribunale di aver considerato, dopo aver respinto l’ottavo motivo di ricorso della Evropaïki Dynamiki, che non occorreva più pronunciarsi sugli altri sette motivi, che non avrebbero permesso a quest’ultima di risultare vittoriosa nel contesto del suo ricorso.
51 Quanto all’argomento della Evropaïki Dynamiki, secondo cui tale società avrebbe comunque conservato l’interesse ad agire rispetto ai primi sette motivi del suo ricorso, in quanto avrebbe avuto la possibilità di ottenere l’autorizzazione richiesta grazie a una succursale stabilita in Germania, va osservato che la Evropaïki Dynamiki non ha menzionato siffatta possibilità dinanzi al Tribunale. Consentirle di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza 21 settembre 2010, cause riunite C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Svezia e a./API e Commissione, Racc. pag. I‑8533, punto 126 e giurisprudenza ivi citata). Tale censura è conseguentemente irricevibile.
52 Pertanto, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente sull’assenza di obbligatorietà per quanto riguarda l’autorizzazione richiesta
53 Con tale motivo la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale ha considerato a torto che il possesso dell’autorizzazione richiesta da parte dei partecipanti alla gara avesse carattere imperativo. Essa aggiunge che il diritto tedesco non esigeva nella fattispecie che fosse ottenuta siffatta autorizzazione e che essa ha concluso altri contratti con la BCE senza esserne titolare. Essa asserisce anche che il fatto che la BCE abbia richiesto tale autorizzazione è in contrasto con il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, nonché con l’art. 49 CE.
54 La BCE afferma, per parte sua, che non è ad essa ascrivibile l’introduzione dell’obbligo per i partecipanti alla gara di essere titolari dell’autorizzazione richiesta, ma che il possesso di quest’ultima costituisce un requisito obbligatorio derivante dal diritto tedesco.
55 Al riguardo, si deve ricordare che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della pronuncia del Tribunale di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda (v., segnatamente, sentenza 23 aprile 2009, causa C‑425/07 P, AEPI/Commissione, Racc. pag. I‑3205, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Non risponde a questo requisito il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore che vizierebbe la pronuncia impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame di un motivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, Reynolds Tobacco e a./Commissione, Racc. pag. I‑7795, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
56 Nella fattispecie va osservato che il Tribunale, come deriva dai punti 52‑94 dell’ordinanza impugnata, nonché 12‑27 della presente sentenza, ha minuziosamente esaminato l’asserita illegittimità del requisito per cui i partecipanti dovevano essere titolari dell’autorizzazione richiesta.
57 Orbene, è giocoforza constatare che le censure formulate dalla Evropaïki Dynamiki nel contesto del presente motivo di ricorso non riguardano con precisione elementi dell’argomentazione svolta dal Tribunale nell’ordinanza impugnata nel respingere l’ottavo motivo presentato dinanzi ad esso. Con tale motivo di ricorso, che, come osservato anche dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, riprende sostanzialmente l’ottavo motivo, la Evropaïki Dynamiki reitera essenzialmente le censure fatte valere dinanzi al Tribunale avverso la decisione della BCE, come riflessa nei documenti relativi all’appalto controverso, consistente nell’imporre nella fattispecie ai partecipanti l’obbligo di detenere l’autorizzazione richiesta.
58 Il terzo motivo di impugnazione deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Sul quarto motivo, vertente su un travisamento dell’obbligo di motivazione
59 Con tale motivo la Evropaïki Dynamiki sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato le disposizioni pertinenti che l’avrebbero indotto ad annullare la decisione impugnata e che, in ogni caso, la BCE non avrebbe fornito valide giustificazioni né sufficienti informazioni a sostegno di tale decisione. Riferendosi, nel titolo di tale motivo, all’art. 253 CE, all’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), all’art. 100, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), nonché all’art. 149, n. 2, del Regolamento (CE, Euratom) 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), la Evropaïki Dynamiki sembra inoltre invocare il travisamento di dette disposizioni di diritto dell’Unione da parte dell’ordinanza impugnata.
60 La BCE fa valere che tale motivo è irricevibile e, in subordine, che esso è infondato.
61 Per quanto riguarda, in primo luogo, le disposizioni del diritto dell’Unione invocate dalla Evropaïki Dynamiki nel contesto di tale motivo, va constatato che quest’ultima si limita a menzionarle, senza dimostrare la loro applicabilità nella fattispecie e senza accertare sotto quale profilo l’ordinanza impugnata violi tali disposizioni. Orbene, risulta dalla giurisprudenza che la sola enunciazione astratta di un motivo in un ricorso di impugnazione, non sorretta da indicazioni più precise, non soddisfa l’obbligo di motivazione del ricorso (v., in tal senso, ordinanze 29 novembre 2007, causa C‑107/07 P, Weber/Commissione, punti 24 e 25, nonché 10 febbraio 2009, causa C‑290/08 P, Correia de Matos/Commissione, punti 18 e 19).
62 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli altri argomenti della Evropaïki Dynamiki vertenti sul fatto che il Tribunale non ha risposto all’argomento da essa dedotto, secondo cui la semplice presentazione delle note relative alla valutazione delle offerte non era sufficiente a giustificare la decisione della BCE di aggiudicare l’appalto agli offerenti scelti, va ricordato che il Tribunale ha limitato la sua valutazione al motivo relativo all’illegittimità del requisito secondo cui i partecipanti alla gara dovevano essere titolari dell’autorizzazione richiesta. Dopo aver respinto tale motivo, il Tribunale ha giustamente respinto, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, gli altri sette motivi del ricorso e, segnatamente, il quinto e il sesto motivo, vertenti, da un lato, sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, nonché dell’obbligo di motivazione e, dall’altro, su errori di valutazione dell’offerta della ricorrente, in quanto manifestamente irricevibili, senza esaminare nel merito gli argomenti di quest’ultima.
63 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto nel suo insieme.
64 Poiché nessuno dei motivi invocati dalla Evropaïki Dynamiki è stato accolto, occorre respingere il ricorso.
Sulle spese
65 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BCE ne ha fatto domanda, la Evropaïki Dynamiki, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.