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Document 32023D0458

Decisione di esecuzione (UE) 2023/458 della Commissione del 1o marzo 2023 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1366

GU L 67 del 3.3.2023, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/458/oj

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/458 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2023

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

(2)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all’Agenzia europea per le sostanze chimiche entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all’articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l’uso nei biocidi.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all’allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo (tipi) di prodotto

1022

Pentaidrossido di cloruro di dialluminio

NL

234-933-1

12042-91-0

2

691

N-(idrossimetil)glicinato di sodio

AT

274-357-8

70161-44-3

6

459

Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento

SE

Non disponibile

Non disponibile

1, 2, 6, 7, 9, 10, 11

531

(Benzilossi)metanolo

AT

238-588-8

14548-60-8

13

1016

Cloruro di argento

SE

232-033-3

7783-90-6

1

444

7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

6, 13

797

Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

6, 13

368

3-cloroallilocloruro di metenamina (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

6, 12, 13


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