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Document 32014D0313R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2014/313/EU of 28 May 2014 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances ( OJ L 164, 3.6.2014 )
Rettifica della decisione 2014/313/UE della Commissione, del 28 maggio 2014 , che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze ( GU L 164 del 3.6.2014 )
Rettifica della decisione 2014/313/UE della Commissione, del 28 maggio 2014 , che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze ( GU L 164 del 3.6.2014 )
GU L 300 del 18.10.2014, p. 69–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/313/corrigendum/2014-10-18/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32014D0313 | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/69 |
Rettifica della decisione 2014/313/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 3 giugno 2014 )
A pagina 77, allegato I, punto 1), relativo all'allegato della decisione 2011/263/UE
anziché:
«1) |
nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
leggi:
«1) |
nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
.
A pagina 78, allegato II, punto 1), relativo all'allegato della decisione 2011/264/UE
anziché:
«1) |
nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
leggi:
«1) |
nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:
|
.
(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*****) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(******) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(*******) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(********) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*********) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**********) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***********) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(************) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»
(*************) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.
(**************) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.
(***************) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.
(****************) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»