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Document 32014R1097
Commission Implementing Regulation (EU) No 1097/2014 of 17 October 2014 amending Regulation (EU) No 479/2010 concerning Member States' notifications in the milk and milk product sector
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 300 del 18.10.2014, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0479 | cancellazione | capo I | 01/11/2014 | |
Modifies | 32010R0479 | modifica | articolo 4 | 01/11/2014 | |
Modifies | 32010R0479 | modifica | articolo 2.3 punto B) | 01/11/2014 | |
Modifies | 32010R0479 | aggiunta | capo I BI | 01/05/2015 | |
Modifies | 32010R0479 | sostituzione | articolo 8 | 01/11/2014 |
18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 151, terzo comma, e l'articolo 223, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1o aprile 2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e gli Stati membri lo comunicano alla Commissione. Nel regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (2) si dovrebbero pertanto fissare regole sulla periodicità di tali dichiarazioni e comunicazioni. |
(2) |
Le comunicazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 479/2010 si riferiscono ad aiuti che non sono più in vigore e che occorre pertanto sopprimere. |
(3) |
L'obbligo di ricorrere ai sistemi di informazione nel regolamento (UE) n. 479/2010, ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (3), è stato introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione (4), tranne per quanto riguarda le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 del regolamento (UE) n. 479/2010. Gli adeguamenti del sistema d'informazione necessari a trattare tali comunicazioni saranno portati a termine entro il 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato:
1) |
il capo I è soppresso; |
2) |
è inserito il seguente capo I bis: «CAPO I bis CONSEGNE DI LATTE CRUDO AI PRIMI ACQUIRENTI Articolo 1 bis 1. A norma dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal 1o maggio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. Il quantitativo complessivo di latte vaccino crudo è espresso in chilogrammi e fa riferimento al tenore effettivo di materie grasse del latte. 2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, ai fini di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 1.» ; |
3) |
all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le parole «se è disponibile» sono soppresse; |
4) |
all'articolo 4, il riferimento alla sezione K è sostituito da un riferimento alla sezione J; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*). 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 le comunicazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono effettuate dagli Stati membri con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a loro disposizione. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o delle autorità competenti, secondo i casi. (*) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»" |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2014.
Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26).
(3) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1709/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1296/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 8).