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Document 32001R1620

Regolamento (CE) n. 1620/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

GU L 215 del 9.8.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1620/oj

32001R1620

Regolamento (CE) n. 1620/2001 della Commissione, dell'8 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 09/08/2001 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 1620/2001 della Commissione

dell'8 agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1232/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione(3) ha aperto la distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Italia. Questa distillazione è aperta per un quantitativo che è stato fissato a 1200000 hl. A norma dell'articolo 4 del regolamento suddetto, lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per l'approvazione dei contratti sottoscritti, indicando il tasso di riduzione da applicare qualora il volume totale dei contratti sottoscritti superi il volume globale di 1200000 hl. Nel fissare questo tasso è sfuggito un errore di calcolo che, dopo l'applicazione del tasso fissato, porta il volume globale a 1211500 hl. Per tener conto di questa situazione, si propone di fissare a 1211500 hl il volume globale per il quale è aperta la distillazione di crisi in Italia.

(2) Poiché l'approvazione finale dei contratti deve aver luogo entro il 27 luglio 2001, è necessario rendere applicabile tale modifica anteriormente a questa data.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1232/2001 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 1211500 hl di vini da tavola in Italia."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 9.

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