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Document 31989R2141
Commission Regulation (EEC) No 2141/89 of 14 July 1989 concerning the classification of certain goods under CN codes 3921 11 00 and 4810 12 00
Regolamento (CEE) n. 2141/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 3921 11 00 e 4810 12 00
Regolamento (CEE) n. 2141/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 3921 11 00 e 4810 12 00
GU L 205 del 18.7.1989, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31988R3564 | modifica | allegato | 08/08/1989 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32005R0705 | modifica | allegato | 25/05/2005 | |
Modified by | 32013R0441 | modifica | articolo 1.2 | 04/06/2013 |
Regolamento (CEE) n. 2141/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 3921 11 00 e 4810 12 00
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 18/07/1989 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0075
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 3921 11 00 e 4810 12 00 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 (2), e in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento summenzionato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione tariffaria delle seguenti merci: 1. Pannelli leggeri, di forma quadrata o rettangolare, costituiti da una lastra di polistirene espanso ricoperta sulle due facce da un foglio di carta. Lo spessore totale della carta rappresenta meno del 10 % dello spessore totale dell'articolo; 2. Pannelli leggeri, di forma quadrata o rettangolare, costituiti da uno strato di polistirene espanso ricoperto sulle due facce da un foglio di carta bianco patinato al caolino, senza fibre ottenute con procedimento meccanico e di peso superiore a 150 g per m2. Lo spessore totale della carta rappresenta almeno il 10 % dello spessore totale dell'articolo; considerando che la nomenclatura combinata allegata al suddetto regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede al codice 3921 11 00 « altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche alveolari o di polimeri di stirene » e al codice 4810 12 00 « carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche, in rotoli o in fogli, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso superiore ai 150 g per m2 », che per la classificazione delle merci suddette sono da prendere in considerazione tali codici; considerando che le merci sopraindicate sono composte da due materie differenti e che quindi sono da classificare, conformemente alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in base alla materia che conferisce loro il carattere essenziale; considerandi che evidentemente le suddette merci possono essere classificate soltanto nel capitolo 39 o nel capitolo 48 secondo la loro composizione; che risulta opportuno fissare la delimitazione tra questi due capitoli in base al criterio dello spessore totale dei fogli di carta che ricoprono le due facce della lastra o dello strato di polistirene e lo spessore totale della merce; che è necessario stabilire tale spessore totale della carta a meno di 10 % (classificazione nel capitolo 39) oppure a 10 % o più (classificazione nel capitolo 48); considerando che, con riserva delle disposizioni della nota 10 del capitolo 39 e della nota 7 del capitolo 48, il criterio di classificazione applicato nel presente regolamento resta valido indipendentemente, da un lato, dal tipo di materia plastica alveolare previsto dai codici NC da 3921 11 00 a 3921 19 90 e, dall'altro, dal tipo di carta delle apposite voci del capitolo 48; considerando che il presente regolamento assorbe i punti 1 e 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3564/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (1); che quindi vanno soppressi; considerando che il comitato della nomenclatura non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le seguenti merci vanno classificate nei codici NC indicati accanto a ciascuna di esse: 1.2 // 1. Pannelli leggeri, di forma quadrata o rettangolare, costituiti da una lastra di polistirene espanso ricoperta sulle due facce da un foglio di carta. Lo spessore totale della carta rappresenta meno del 10 % dello spessore totale dell'articolo // 2. Pannelli leggeri, di forma quadrata o rettangolare, costituiti da uno strato di polistirene espanso ricoperto sulle due facce da un foglio di carta bianco patinato al caolino, senza fibre ottenute con procedimento meccanico e di peso superiore a 150 g per m2. Lo spessore totale della carta rappresenta almeno il 10 % dello spessore totale dell'articolo // 4810 12 00 Articolo 2 I punti 1 e 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3564/88 sono soppressi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione // 3921 11 00 (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 23.