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Document 62020TA0268
Case T-268/20: Judgment of the General Court of 7 July 2021 — Pshonka v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of the persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources — Retention of the applicant’s name on the list — Obligation of the Council to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of defence and the right to effective judicial protection)
Causa T-268/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
Causa T-268/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
GU C 329 del 16.8.2021, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 329/24 |
Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio
(Causa T-268/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2021/C 329/31)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |