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Document 62017TN0122

Causa T-122/17: Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)

GU C 121 del 18.4.2017, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/47


Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)

(Causa T-122/17)

(2017/C 121/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: B. Van Asbroeck, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di commercio e dell’industria di Haskovo (Haskovo, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» — Marchio dell’Unione europea n. 9 408 865

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 579/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione del 29 gennaio 2016 adottata dalla divisione di annullamento nel procedimento 9 559;

respingere in tutto o almeno in parte la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» n. 9 408 865 per tutti i prodotti designati nella classe 32;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

laddove la commissione di ricorso non abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


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