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Document 52011IP0051

Attuazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (2010/2053(INI))

GU C 188E del 28.6.2012, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/1


Martedì 15 febbraio 2011
Attuazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE)

P7_TA(2011)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (2010/2053(INI))

2012/C 188 E/01

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1),

vista la nota informativa della Commissione del 18 maggio 2010 al Consiglio «Competitività» sulla situazione per quanto concerne la direttiva relativa ai servizi,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» (COM(2010)0608),

visto il rapporto al Presidente della Commissione dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico»,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (2),

visti gli articoli 48 e 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0012/2011),

A.

considerando che l'obiettivo della direttiva sui servizi è la realizzazione del mercato interno dei servizi a fronte di un elevato livello di qualità e di coesione sociale,

B.

considerando che la direttiva sui servizi costituisce uno strumento per la crescita dell'Unione europea e che la sua attuazione deve integrarsi nel quadro della strategia «Europa 2020» e dell'atto per il mercato unico,

C.

considerando che la libertà di fornire servizi è sancita dai trattati,

D.

considerando che il recepimento della direttiva sui servizi costituisce un'importante sfida per gli Stati membri, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali a motivo delle sue disposizioni in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi e dell'apertura di sportelli unici per assistere i prestatori di servizi, segnatamente le PMI,

E.

considerando che l'impatto della direttiva sull'economia, le imprese e i cittadini potrà essere valutato solamente quando la direttiva sarà integralmente e correttamente recepita in tutti gli Stati membri dell'Unione,

F.

considerando che la qualità dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è essenziale quanto il rispetto dei termini fissati a tal fine,

G.

considerando che la direttiva sui servizi consente in particolare ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese di operare con molta più facilità, individuare nuovi ambiti d'attività e anche assumere nuovi dipendenti in altri Stati membri,

H.

considerando che le attività contemplate dalla direttiva sui servizi concorrono per il 40 % al PIL e ai posti di lavoro nell'UE e pertanto sono un settore fondamentale ai fini della crescita economica e della lotta alla disoccupazione; considerando che la direttiva sui servizi ha lo scopo di sbloccare l'enorme potenziale economico e di creazione di posti di lavoro del mercato unico interno dei servizi, stimato pari a 0,6-1,5 % del PIL dell'UE; considerando inoltre che la direttiva sui servizi punta a conseguire gli obiettivi elencati all'articolo 3 TFUE,

I.

considerando che un settore dei servizi più dinamico e a maggiore intensità di lavoro potrebbe contribuire a sostenere la crescita,

1.

ricorda la discussione pubblica e politica senza precedenti di cui è stata oggetto la direttiva sui servizi e il ruolo chiave svolto dal Parlamento europeo nel quadro di questo negoziato; ritiene, di conseguenza, che il Parlamento europeo debba assicurare un monitoraggio efficace del processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri; invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sullo stato del recepimento;

2.

sottolinea che la direttiva sui servizi è un passo essenziale verso un autentico mercato unico dei servizi, che dovrebbe permettere alle imprese, specialmente alle PMI, di fornire ai cittadini servizi migliori a prezzo competitivo grazie al mercato interno; ritiene tuttavia che dopo l'attuazione piena occorrerà procedere a una valutazione globale dell'impatto della direttiva sui servizi;

3.

si compiace del fatto che l'attuazione della direttiva sui servizi comporti una dinamica di modernizzazione senza precedenti in tutti gli Stati membri, che si traduce in nuovi metodi di lavoro e di valutazione; sottolinea il ruolo chiave delle parti sociali e delle organizzazioni professionali nel processo di recepimento; invita la Commissione ad associare queste ultime a pieno titolo nella fase di valutazione reciproca;

4.

rileva che la maggior parte degli Stati membri ha privilegiato un recepimento attraverso la legislazione orizzontale; osserva, tuttavia, che le modalità di recepimento dipendono dalla specificità dell'organizzazione interna degli Stati membri; invita di conseguenza gli Stati membri a garantire una maggiore trasparenza, in particolare attraverso una migliore partecipazione dei parlamenti nazionali e l’elaborazione di tavole di correlazione;

5.

ricorda che l'attuazione della direttiva sui servizi non andrà considerata dalla maggior parte degli Stati membri come una semplice procedura di esecuzione che consiste nell'abolire meccanicamente e orizzontalmente regolamenti e norme speciali, ma piuttosto come un'occasione per aggiornare e semplificare la legislazione e ristrutturare sostanzialmente l’economia dei servizi, tenendo conto degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico, come indicato peraltro nella direttiva stessa;

6.

ritiene che bisognerebbe vigilare affinché la direttiva sui servizi venga applicata a pieno titolo e in tempo utile, in ambito giuridico e operativo, in tutti gli Stati membri, cosicché i prestatori di servizi possano beneficarne completamente;

7.

invita la Commissione a monitorare con attenzione l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e ad elaborare relazioni periodiche in merito; osserva che tali relazioni dovrebbero tenere in conto gli effetti reali della direttiva, nel medio e lungo termine, sull'occupazione nell'Unione europea;

8.

auspica che la direttiva sui servizi abbia realmente un impatto positivo in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, duraturi e di qualità e di miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi offerti;

9.

riconosce che la direttiva sui servizi ha la possibilità di favorire l'avanzamento dell'integrazione economica dell'Unione europea e il rilancio del mercato unico, promuovendo il benessere economico e la competitività e contribuendo all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, in quanto i servizi rappresentano una parte significativa del PIL e dell'occupazione nell'UE; è del parere che la rapida e corretta attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri sia un presupposto importante per realizzare gli obiettivi della politica regionale e di coesione e che essa possa promuovere un nesso di mutuo potenziamento tra mercato interno e politica di coesione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, operando nel contempo per superare le attuali carenze del mercato interno nel settore dei servizi;

10.

auspica che si possa rapidamente iniziare a conseguire gli obiettivi della direttiva e che l'intera Unione europea e le sue regioni possano beneficiarne, contribuendo così a una vera coesione economica, sociale e territoriale;

11.

invita la Commissione a seguire efficacemente e a valutare sin dall’inizio l’impatto della direttiva sulle regioni, nonché ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le politiche collegate alla sua applicazione; invita la Commissione a sostenere la realizzazione di una campagna d'informazione sull’applicazione della direttiva, destinata agli enti locali e regionali, in modo da favorire il conseguimento dei suoi obiettivi;

12.

auspica che la direttiva possa implicare di fatto una riduzione degli oneri amministrativi e dei casi di incertezza giuridica, specialmente quelli a carico delle PMI, che predominano nel settore dei servizi; ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi favorirà altresì lo sviluppo di servizi supplementari nelle zone rurali, remote e periferiche;

13.

accoglie con favore l’attuazione di strategie nazionali a sostegno delle PMI innovative, che sono le più colpite dagli effetti della crisi economica e finanziaria;

Processo di valutazione

14.

ritiene che il processo di valutazione delle legislazioni nazionali che disciplinano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi costituisca un pilastro della direttiva; osserva che tale processo deve consentire di ammodernare i regimi di autorizzazione e i requisiti in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi al fine di facilitare la prestazione dei servizi a livello transfrontaliero;

15.

ritiene che la valutazione reciproca contribuisca in modo significativo alla qualità e all’efficacia delle norme del mercato interno in quanto una valutazione sistematica dell’attuazione e i controlli di attuazione associati richiedono che le autorità nazionali prestino attenzione alle esigenze dell’Unione e alla loro attuazione a livello nazionale;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per continuare a far evolvere il mercato unico dei servizi in virtù della procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva sui servizi, attualmente in fase di recepimento negli Stati membri;

17.

ricorda che gli Stati membri possono mantenere i propri regimi di autorizzazione e taluni requisiti soltanto se questi ultimi sono palesemente necessari, proporzionati e non discriminatori; sottolinea che, in tale ottica, gli Stati membri hanno mantenuto taluni regimi di autorizzazione, rendendoli più accessibili e più trasparenti per i prestatori di servizi; deplora la scarsa ambizione di taluni Stati membri e il fatto che non abbiano valorizzato pienamente il potenziale della direttiva sui servizi di fini della semplificazione amministrativa e regolamentare;

18.

sottolinea le difficoltà incontrate in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, specialmente nel settore medico; ricorda che la direttiva sui servizi non può applicarsi alle disposizioni già coperte da direttive settoriali; invita la Commissione a chiarire questa situazione nel quadro di una revisione della direttiva sulle qualifiche professionali;

19.

ricorda la specificità delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e di quelle concernenti la prestazione temporanea dei servizi in un altro Stato membro; invita la Commissione a tenere pienamente conto di tale specificità nella sua valutazione;

20.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre fine alla discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori in base alla cittadinanza o alla residenza, assicurando l'efficace applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, nonché l'adeguata attuazione, da parte delle autorità e dei tribunali nazionali, delle disposizioni nazionali che applicano tale principio di non discriminazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; ricorda che l’articolo 20, paragrafo 2, non ha lo scopo di impedire, in generale, le differenze di trattamento basate su considerazioni obiettive come la distanza percorsa o i costi più elevati connessi con la fornitura del servizio a destinatari in altri Stati membri;

21.

sottolinea che il processo di valutazione avviato nel quadro della direttiva costituisce un impegno significativo per le amministrazioni nazionali, e che tale onere deve essere preso in considerazione nella valutazione del recepimento;

22.

rileva gli sforzi operati dagli Stati membri per attuare il processo di valutazione reciproca; ritiene che la procedura di valutazione costituisca uno strumento importante per verificare le modalità di attuazione della direttiva negli Stati membri; ritiene che lo stato di avanzamento del processo non consenta ancora di valutarne l'efficacia; sottolinea che la procedura in questione serve per esaminare se le regole in vigore negli Stati membri corrispondano alle prescrizioni del mercato interno e non comportino nuovi ostacoli; auspica che la Commissione proceda a un esame approfondito delle potenzialità di questo nuovo metodo nel quadro dell'atto per il mercato unico;

23.

deplora il fatto che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non partecipino maggiormente al processo di valutazione reciproca;

24.

invita la Commissione a individuare talune professioni e settori problematici in materia di prestazione di servizi transfrontalieri e a procedere a una valutazione approfondita delle legislazioni applicabili e della genesi dei problemi;

Sportelli unici

25.

ritiene che la creazione degli sportelli unici sia un elemento essenziale dell'efficace attuazione della direttiva; riconosce che quest'ultima richiede uno sforzo sostanziale da parte degli Stati membri sul piano finanziario, tecnico e organizzativo; segnala la necessità di una partecipazione delle parti sociali e delle associazioni professionali;

26.

chiede agli Stati membri di trasformare progressivamente gli sportelli unici in portali che offrano una gamma completa di servizi online di e-governance, destinati ai prestatori di servizi desiderosi di creare un’impresa o di fornire servizi transfrontalieri; invita gli Stati membri a continuare a migliorare l'accessibilità agli sportelli unici, compresa la possibilità di espletare ogni iter e formalità senza dover recarsi in uno degli sportelli unici e per via elettronica, nonché la qualità e la pertinenza delle informazioni e delle procedure offerte agli utenti, in particolare alle PMI, comprese le informazioni e l'espletamento degli iter procedurali a norma della legislazione del lavoro o fiscale vigente nello Stato membro applicabile al prestatore di servizi, nonché l'iter in materia di IVA e registrazione presso la previdenza sociale; invita la Commissione e gli Stati membri ad accertare che le informazioni fornite dagli sportelli unici siano disponibili in lingue diverse da quelle nazionali, con particolare considerazione per le lingue dei paesi limitrofi;

27.

chiede agli Stati membri di migliorare la possibilità di espletare le formalità per via elettronica, compresa la traduzione di tutti i moduli pertinenti; chiede agli Stati membri di offrire agli utenti degli sportelli unici mezzi per seguire lo stato di avanzamento delle formalità in corso;

28.

riconosce i problemi operativi che gli sportelli unici incontrano e che sono connessi all’esigenza di una prova di identità, all’uso delle firme elettroniche, alla trasmissione di documenti originali o di copie certificate conformi, soprattutto nell'ambito transfrontaliero; chiede alla Commissione di proporre misure volte a risolvere tali problemi per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato unico ed evitare ogni incertezza giuridica e tecnica;

29.

sottolinea che è particolarmente importante specificare, per fini di convivialità, quali requisiti si applicano in caso di insediamento stabile di un'impresa rispetto alla fornitura temporanea di servizi transfrontalieri;

30.

deplora il fatto che i consigli offerti dagli sportelli unici non pervengano ancora ai potenziali prestatori di servizi e che le informazioni sulla maniera in cui gli sportelli unici possono essere contattati siano poco conosciute dal pubblico; invita la Commissione a stanziare nel progetto di bilancio per il 2012 fondi sufficienti per finanziare una campagna di informazione su scala europea sull'offerta degli sportelli unici ai prestatori di servizi; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare quanto prima, in cooperazione con le parti interessate, campagne mirate di promozione, informazione e formazione; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la visibilità e il riconoscimento del dominio eu-go e a presentare esempi concreti di imprese che hanno fatto ricorso agli sportelli unici e dei vantaggi che ne hanno potuto trarre;

31.

ritiene che il dialogo e lo scambio di prassi migliori tra gli Stati membri costituiscano elementi molto importanti per migliorare e sviluppare gli sportelli in questione; sottolinea la necessità di interventi urgenti negli Stati membri in cui gli sportelli unici non esistono ancora o non funzionano correttamente; sollecita la maggior parte degli Stati membri a raddoppiare gli sforzi volti al completamento di tutti i passi e le procedure attraverso gli sportelli unici;

32.

chiede agli Stati membri di vigilare affinché i nuovi obblighi di informazione imposti ai prestatori di servizi a profitto dei consumatori siano messi a disposizione sui siti nazionali degli sportelli unici;

33.

invita gli Stati membri a fornire su basi regolari alla Commissione i dati statistici comparabili necessari alla valutazione del funzionamento degli sportelli unici e dell'impatto di questi ultimi a livello nazionale ed europeo, in particolare in materia di prestazioni di servizi transfrontalieri; invita la Commissione a stabilire criteri chiari per valutare gli sportelli unici; ritiene che detti criteri dovrebbero basarsi su indicatori sia quantitativi sia qualitativi;

34.

rileva che taluni Stati membri devono risolvere una serie di problemi giuridici e tecnici al fine di permettere l'utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; invita tali Stati membri ad adottare le misure necessarie prestando maggiore attenzione al riconoscimento delle firme elettroniche; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per migliorare l’interoperabilità e il reciproco riconoscimento delle formalità compiute per via elettronica e a prendere le misure di sostegno necessarie per facilitare l’utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; raccomanda che la Commissione offra ai prestatori di servizi un link elettronico diretto verso gli sportelli unici degli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;

35.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di intensificare gli sforzi per garantire la piena interoperabilità elettronica degli sportelli unici; segnala il nesso con la proposta 22 dell'atto per il mercato unico relativo alle firme elettroniche, all'autentificazione e all'identificazione elettroniche;

36.

ricorda che gli Stati membri sono tenuti a condurre una valutazione del rischio in modo che le imprese non siano poste di fronte ad oneri eccessivi allorché desiderano espletare le loro formalità per via elettronica; invita la Commissione a valutare come le imprese potrebbero utilizzare i mezzi nazionali di identificazione / autentificazione elettronica quando si rivolgono agli sportelli unici in altri Stati membri;

37.

ritiene che, a fronte della complessità della legislazione, ciascun cittadino debba avere la facoltà di consultare le autorità competenti al fine di ottenere una risposta precisa alle proprie domande; è del parere che il concetto di decisione amministrativa preventiva debba pertanto essere sviluppato nell'ambito del diritto del lavoro e in quello della sicurezza sociale al fine di combattere l'incertezza giuridica; ritiene inoltre che, per garantire la trasparenza, le decisioni prese dovrebbero essere rese pubbliche;

Cooperazione amministrativa

38.

ricorda l'importanza delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca; ritiene che l'attuazione di tali disposizioni sia la premessa ineludibile per assicurare un controllo efficace dei prestatori di servizi e un elevato livello di qualità e di sicurezza dei servizi in seno all'Unione europea;

39.

si compiace per il crescente numero di iscrizioni delle autorità nazionali competenti per il controllo dei servizi nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), consentendo in tal modo uno scambio di informazioni diretto, rapido ed efficace; ritiene che detto sistema possa essere utilizzato per altre direttive pertinenti;

40.

ritiene che il sistema d'informazione del mercato interno e gli sportelli unici, richiedendo un grande sforzo di cooperazione amministrativa fra tutte le autorità coinvolte, possano aprire la strada allo sviluppo dell'interoperabilità e delle attività in rete a livello nazionale, regionale e locale nell'intera Unione europea; ritiene che all’atto della definizione di norme e procedure occorra prevedere una certa flessibilità per garantirne il funzionamento, in modo da tener conto delle diverse esigenze derivanti dalle disparità regionali all’interno dell’UE, e che a tal fine le misure debbano essere adottate in cooperazione e sulla base di un autentico dibattito a livello locale e regionale;

41.

ritiene utile stabilire una cooperazione nell’ambito di una rete europea costituita dalle autorità pubbliche degli Stati membri e realizzare un interscambio di informazioni sull’affidabilità dei prestatori di servizi, al fine di eliminare ulteriori controlli sulle attività transfrontaliere;

42.

sottolinea la necessità di sviluppare azioni di formazione dei funzionari delle amministrazioni nazionali e regionali incaricate del controllo sui servizi; riconosce gli sforzi compiuti negli Stati membri a tal fine e li invita a rafforzare maggiormente le reti nazionali di informazione sul mercato interno controllando in modo permanente il funzionamento pratico e assicurando una formazione adeguata; ricorda che il successo duraturo dei sistemi di informazione sul mercato interno è assicurato da investimenti sufficienti a livello comunitario; invita la Commissione ad attuare a tal fine un programma pluriennale e a mobilitare tutte le risorse necessarie per il suo corretto funzionamento;

43.

ritiene che le procedure amministrative debbano diventare più efficaci; è dell'avviso che in tale contesto sarebbe opportuna una stretta cooperazione tra gli sportelli unici tale da consentire scambi di esperienze nel settore dei servizi transfrontalieri nelle diverse regioni d’Europa;

Ambito di applicazione

44.

ricorda che la direttiva esclude dal suo campo di applicazione una serie di settori, tra cui i servizi di interesse generale non economici, i servizi di cure sanitarie e la maggior parte dei servizi sociali; osserva che la direttiva non si applica al diritto del lavoro né incide sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale;

45.

prende nota delle discussioni svoltesi in taluni Stati membri sui servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva; rileva che nella loro maggioranza gli Stati membri non hanno incontrato seri problemi in sede di attuazione della direttiva sui servizi per quanto riguarda il campo di applicazione; ricorda che tali servizi sono stati esclusi a motivo delle loro specificità e in taluni casi richiedono un quadro legislativo comunitario settoriale; osserva che la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» comporta l'impegno che nel 2011 sia proposto un insieme di azioni sui servizi di interesse generale;

46.

chiede un controllo adeguato e completo dell'applicazione delle restrizioni previste dalla direttiva in relazione ai servizi di interesse economico generale, nel rispetto della divisione delle competenze con gli Stati membri; rileva che la direttiva in questione lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in linea con il diritto dell'Unione europea, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati in conformità delle regole sugli aiuti di Stato e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti;

47.

chiede che il principio fondamentale dell’autonomia locale sia tenuto maggiormente in considerazione nell’attuazione della direttiva e che, in relazione ai servizi di interesse economico generale, siano evitati il più possibile oneri amministrativi/burocratici e limitazioni della libertà decisionale a livello locale;

48.

ritiene che le misure addizionali necessarie per il completamento del mercato interno dei servizi debbano integrarsi totalmente nel quadro della discussione avviata sull'atto per il mercato unico;

*

* *

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0186.


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