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Sistema di interfaccia unica marittima europea

Sistema di interfaccia unica marittima europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2019/1239 introduce un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) con interfacce armonizzate1 al fine di semplificare gli obblighi di dichiarazione2 per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da porti dell’Unione europea (Unione).
  • Esso mira a migliorare la competitività e l’efficienza del settore del trasporto marittimo europeo riducendo gli oneri amministrativi e introducendo componenti e servizi digitali per armonizzare i sistemi nazionali esistenti e ridurre la necessità di supporti cartacei.

PUNTI CHIAVE

L’EMSWe è il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni sugli obblighi di dichiarazione per le navi che fanno scalo nei porti dell’Unione. Si tratta di una rete di interfacce3 uniche marittime nazionali con interfacce armonizzate delle dichiarazioni e include scambi di dati utilizzando SafeSeaNet e altri sistemi, nonché servizi di:

  • gestione del registro degli utenti e dell’accesso;
  • indirizzamento comune;
  • banca dati EMSWe delle navi;
  • banca dati comune dei siti;
  • banca dati comune sui materiali pericolosi;
  • banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi.

Creazione di una serie di dati EMSWe comune

Il regolamento gestisce l’esistente sistema nazionale marittimo in ciascun Stato membro dell’Unione come base per un EMSWe tecnologicamente neutro e interoperabile.

Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire una nuova serie di dati EMSWe comune, che incorpora e adatta i requisiti più pertinenti nella legislazione nazionale o dell’Unione esistente. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali obblighi e requisiti di dichiarazione derivanti dalla legislazione nazionale e tutti gli elementi di dati che desiderano essere inclusi nella serie di dati EMSWe.

Il regolamento delegato (UE) 2023/205 integra il regolamento (UE) 2019/1239 creando un nuovo allegato I, che raccoglie tutte le informazioni che una nave deve fornire quando fa scalo in un porto. Ciò consente una condivisione e un riutilizzo più efficienti dei dati, riduce gli oneri amministrativi per i dichiaranti e migliora lo scambio di dati tra le autorità nazionali. Il regolamento delegato definisce inoltre la serie di dati EMSWe di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1239 in un nuovo allegato II. Ciò tiene conto delle dichiarazioni obbligatorie esistenti stabilite nella legislazione dell’Unione, internazionale e nazionale.

Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

La Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche per il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni per i sistemi di interfaccia unica marittima nazionale, al fine di renderli interoperabili con le diverse tecnologie e sistemi di dichiarazione degli utenti.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 stabilisce alcune specifiche comuni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche per il modulo di interfaccia delle dichiarazioni e per il sistema di gestione del registro degli utenti e dell’accesso sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790.

Principio una tantum

La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. Ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono garantire che gli operatori navali siano invitati a fornire tutte le informazioni richieste una sola volta per scalo portuale e che i dati forniti pertinenti siano conservati per un eventuale riutilizzo.

Servizi comuni

Come componenti del sistema EMSWe, la Commissione stabilisce:

  • un sistema comune di gestione del registro degli utenti e dell’accesso per i dichiaranti e i fornitori di servizi di dati nei casi in cui è richiesta l’autenticazione;
  • un servizio di indirizzamento comune supplementare e facoltativo, a condizione che il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni sia stato pienamente attuato;
  • una banca dati delle navi contenente un elenco di informazioni e caratteristiche di identificazione delle navi nonché i registri delle esenzioni di dichiarazione delle navi;
  • una banca dati comune dei siti contenente un elenco di riferimento dei codici dei siti e dei codici degli impianti portuali registrati nella banca dati GISIS (Global Integrated Shipping Information System) dell’Organizzazione marittima internazionale;
  • una banca dati comune sui materiali pericolosi contenente un elenco di merci pericolose e inquinanti che devono essere segnalate;
  • una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi in grado di ricevere e archiviare dati su dichiarazioni sanitarie marittime;
  • un piano pluriennale di attuazione, riesaminato annualmente.

La Commissione adotta e riesamina annualmente, in seguito ad appropriate consultazioni degli esperti degli Stati membri, un piano pluriennale di attuazione.

Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente con il mandato legale di fungere da coordinatore nazionale per l’EMSWe.

Il regolamento non pregiudica lo scambio di informazioni tra autorità doganali o tra autorità doganali e imprese, utilizzando le tecniche elettroniche di trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione (si veda la sintesi).

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/1239 abroga la direttiva 2010/65/UE (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applicherà a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Modulo di interfacce armonizzate delle dichiarazioni. Un componente middleware (software) del sistema di interfaccia unica marittima nazionale attraverso il quale è possibile scambiare informazioni tra il sistema informatico utilizzato dal dichiarante e il sistema di interfaccia unica marittima nazionale di pertinenza.
  2. Obbligo di dichiarazione. Le informazioni richieste dalla legislazione e dai requisiti dell’Unione europea, internazionali e nazionali (di cui all’allegato) che devono essere fornite nei porti di scalo.
  3. Interfaccia unica marittima nazionale. Una piattaforma tecnica istituita e gestita a livello nazionale per la ricezione, lo scambio e la trasmissione elettronica di informazioni per adempiere agli obblighi di dichiarazione, compresa la gestione dei diritti di accesso, un modulo di interfaccia armonizzato delle dichiarazioni e un’interfaccia utente grafica, nonché collegamenti con i sistemi delle autorità competenti e le banche dati a livello nazionale e unionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e che abroga la direttiva 2010/65/CE (GU L 198 del , pag. 64).

ultimo aggiornamento:

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