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European maritime single window environment
Sistema di interfaccia unica marittima europea
Sistema di interfaccia unica marittima europea
Regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea
L’EMSWe è il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni sugli obblighi di dichiarazione per le navi che fanno scalo nei porti dell’Unione. Si tratta di una rete di interfacce3 uniche marittime nazionali con interfacce armonizzate delle dichiarazioni e include scambi di dati utilizzando SafeSeaNet e altri sistemi, nonché servizi di:
Il regolamento gestisce l’esistente sistema nazionale marittimo in ciascun Stato membro dell’Unione come base per un EMSWe tecnologicamente neutro e interoperabile.
Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire una nuova serie di dati EMSWe comune, che incorpora e adatta i requisiti più pertinenti nella legislazione nazionale o dell’Unione esistente. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione eventuali obblighi e requisiti di dichiarazione derivanti dalla legislazione nazionale e tutti gli elementi di dati che desiderano essere inclusi nella serie di dati EMSWe.
Il regolamento delegato (UE) 2023/205 integra il regolamento (UE) 2019/1239 creando un nuovo allegato I, che raccoglie tutte le informazioni che una nave deve fornire quando fa scalo in un porto. Ciò consente una condivisione e un riutilizzo più efficienti dei dati, riduce gli oneri amministrativi per i dichiaranti e migliora lo scambio di dati tra le autorità nazionali. Il regolamento delegato definisce inoltre la serie di dati EMSWe di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1239 in un nuovo allegato II. Ciò tiene conto delle dichiarazioni obbligatorie esistenti stabilite nella legislazione dell’Unione, internazionale e nazionale.
La Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche per il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni per i sistemi di interfaccia unica marittima nazionale, al fine di renderli interoperabili con le diverse tecnologie e sistemi di dichiarazione degli utenti.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 stabilisce alcune specifiche comuni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche per il modulo di interfaccia delle dichiarazioni e per il sistema di gestione del registro degli utenti e dell’accesso sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2790.
La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. Ai sensi del regolamento, gli Stati membri devono garantire che gli operatori navali siano invitati a fornire tutte le informazioni richieste una sola volta per scalo portuale e che i dati forniti pertinenti siano conservati per un eventuale riutilizzo.
Come componenti del sistema EMSWe, la Commissione stabilisce:
La Commissione adotta e riesamina annualmente, in seguito ad appropriate consultazioni degli esperti degli Stati membri, un piano pluriennale di attuazione.
Ogni Stato membro designa un’autorità nazionale competente con il mandato legale di fungere da coordinatore nazionale per l’EMSWe.
Il regolamento non pregiudica lo scambio di informazioni tra autorità doganali o tra autorità doganali e imprese, utilizzando le tecniche elettroniche di trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione (si veda la sintesi).
Il regolamento (UE) 2019/1239 abroga la direttiva 2010/65/UE (si veda la sintesi) a partire dal .
Si applicherà a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e che abroga la direttiva 2010/65/CE (GU L 198 del , pag. 64).
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