Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2887

GU L 234 del 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1437 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2016

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un accesso rapido su base non discriminatoria alle informazioni previste dalla regolamentazione e metterle a disposizione degli utenti finali, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha l'obbligo di predisporre e gestire un punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»). Il punto di accesso dovrebbe essere concepito come portale accessibile attraverso il sito web dell'ESMA e, dato il suo ruolo di centralizzazione, non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione. Il punto di accesso dovrebbe consentire di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate da tutti i meccanismi ufficialmente stabiliti, evitare la duplicazione dello stoccaggio dei dati e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dello scambio dei dati.

(2)

Per agevolare la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione e garantire il rapido accesso a tali informazioni, il punto di accesso dovrebbe offrire agli utenti finali la possibilità di effettuare la ricerca in base all'identità dell'emittente, allo Stato membro d'origine o al tipo di informazione prevista dalla regolamentazione. Allo stesso tempo il punto di accesso dovrebbe consentire agli utenti finali di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione da loro richieste attraverso collegamenti ipertestuali al sito web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove tali informazioni sono stoccate.

(3)

Il corretto funzionamento del punto di accesso e il suo collegamento con i meccanismi ufficialmente stabiliti dipendono dalla sicurezza, dall'efficacia, dall'efficienza e dall'adattabilità delle tecnologie della comunicazione utilizzate. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Tuttavia, dati i continui sviluppi nelle tecnologie della comunicazione e l'esigenza di garantire l'integrità e la sicurezza dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero collaborare per individuare e mettere in atto in futuro tecnologie della comunicazione alternative. Inoltre, qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a tal fine sia inefficace, dovrebbe essere in grado di indicare quali tecnologie di comunicazione alternative devono essere utilizzate dal punto di accesso e dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

(4)

Per consentire le ricerche transfrontaliere e ottenere risultati della ricerca accurati, il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe utilizzare un identificativo univoco per ciascun emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'armonizzazione degli identificativi univoci utilizzati dai meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbe consentire agli utenti finali del punto di accesso di individuare più prontamente gli emittenti riguardo ai quali cercano informazioni. Inoltre, data l'integrazione dei mercati finanziari a livello internazionale, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare identificativi univoci che siano accettati a livello internazionale, che siano idonei ad essere assegnati a qualsiasi emittente e coerenti nel tempo, che abbiano un impatto finanziario limitato sugli emittenti e sui meccanismi ufficialmente stabiliti e che tengano conto degli sviluppi futuri in questo settore. Pertanto, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare come identificativo univoco degli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato gli identificativi dei soggetti giuridici.

(5)

Ai fini del funzionamento efficace del punto di accesso è necessario armonizzare il formato utilizzato per lo scambio di informazioni tra il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Pertanto, il formato idoneo per lo scambio di informazioni dovrebbe essere individuato tenendo conto degli attributi di sicurezza relativi alla convalida e allo scambio dei formati standard più comunemente utilizzati sul mercato. Poiché il punto di accesso non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione, il formato di scambio delle informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe determinare i metadati sulle informazioni previste dalla regolamentazione che il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe abilitare per consentire la ricerca mirata e l'accesso rapido degli utenti finali alle informazioni previste dalla regolamentazione.

(6)

La definizione di un elenco comune di tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe consentire agli investitori una migliore comprensione delle informazioni cui si applicano i requisiti di accuratezza, completezza e diffusione tempestiva da parte degli emittenti ai sensi della direttiva 2004/109/CE. La denominazione e la classificazione comuni delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti affinché gli utenti finali possano accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione tramite il punto di accesso dovrebbero consentire agli utenti finali di concentrare le loro ricerche sulle tipologie di informazioni che li interessano e determinare incrementi di efficienza nel processo decisionale degli investitori.

(7)

La visualizzazione o lo scaricamento da parte degli utenti finali di documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione dipendono dalle politiche tariffarie applicate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro. Tuttavia, i meccanismi ufficialmente stabiliti non dovrebbero addebitare al punto di accesso la fornitura di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

(8)

È necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per garantire l'utilizzo degli identificativi dei soggetti giuridici come identificativo univoco per gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È inoltre necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per lo stoccaggio e la marcatura delle informazioni ai fini della classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(10)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nell'ambito dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche, analizzato i potenziali costi e benefici e chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento. Al tempo stesso l'ESMA ha tenuto conto dei requisiti tecnici del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese di cui alla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto di accesso elettronico europeo

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce un portale web, denominato punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»), per l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, che consente agli utenti finali la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate nei meccanismi ufficialmente stabiliti. Il portale è accessibile tramite il sito web dell'ESMA.

Articolo 2

Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso

1.   Sono garantite la sicurezza e l'integrità dei metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e il punto di accesso. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizzano il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

2.   L'ESMA collabora con i meccanismi ufficialmente stabiliti per individuare e mettere in atto una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS e definirne il calendario di attuazione.

3.   Qualora l'ESMA ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a norma del paragrafo 2 sia inefficace per garantire la sicurezza e l'integrità dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'ESMA può specificare una tecnologia di comunicazione alternativa all'HTTPS.

4.   Il punto di accesso è facilmente scalabile e adattabile alle variazioni del volume delle ricerche e dei metadati che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono trasmettere.

5.   Il punto di accesso è a disposizione degli utenti finali almeno per il 95 % del tempo ogni mese.

6.   Il back up del sistema del punto di accesso è effettuato con cadenza almeno giornaliera.

7.   L'ESMA fornisce assistenza agli utenti finali del punto di accesso e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante l'orario di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal suo direttore esecutivo e pubblicato sul sito web dell'ESMA.

Articolo 3

Funzione di ricerca

1.   Il punto di accesso offre i seguenti criteri di ricerca:

a)

il nome degli emittenti dai quali provengono le informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

l'identificativo univoco degli emittenti di cui all'articolo 7;

c)

lo Stato membro d'origine dell'emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;

d)

la classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2.   Il punto di accesso abilita gli utenti finali a effettuare ricerche dei nomi degli emittenti in tutte le versioni linguistiche disponibili dei nomi stessi stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti.

3.   Il punto di accesso fornisce i risultati della ricerca conformemente ai criteri di ricerca selezionati dagli utenti finali. I risultati della ricerca appaiono sotto forma di elenco di metadati come stabilito alla sezione A dell'allegato.

Articolo 4

Agevolazione dell'accesso tramite il punto di accesso

1.   I metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla sezione A dell'allegato comprendono collegamenti ipertestuali alla pagina specifica dei siti web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Tali pagine web comprendono collegamenti ipertestuali a tutte le versioni linguistiche dei documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione diffuse dagli emittenti e stoccate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

2.   Nella misura del possibile, il punto di accesso fornisce agli utenti finali l'accesso al suo sistema di ricerca tramite browser, compresi quelli su dispositivi mobili.

Articolo 5

Tecnologie della comunicazione, assistenza e manutenzione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il suo collegamento con il punto di accesso sia disponibile almeno per il 95 % del tempo ogni mese.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce assistenza al punto di accesso durante il suo orario di lavoro, al fine di mantenere il collegamento con il punto di accesso e attuare la procedura in caso di incidente. Tali servizi di assistenza sono forniti in una lingua comunemente utilizzata per le comunicazioni elettroniche.

Articolo 6

Agevolazione dell'accesso da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti

1.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il punto di accesso possa estrarre i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione che ha stoccato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

3.   I metadati comprendono collegamenti ipertestuali alle pagine web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione tutte le versioni linguistiche di tali documenti diffusi dagli emittenti e stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

4.   Qualora venga modificato un documento contenente informazioni previste dalla regolamentazione, il meccanismo ufficialmente stabilito interessato aggiorna immediatamente i metadati relativi al documento in questione.

5.   I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano al punto di accesso la trasmissione di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 7

Identificativo univoco utilizzato dai meccanismi ufficialmente stabiliti

Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza come identificativi univoci per tutti gli emittenti gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI).

Articolo 8

Formato comune per la trasmissione dei metadati

1.   Per trasmettere al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza un formato basato sul linguaggio di marcatura estensibile (XML).

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione nel formato stabilito alla sezione A dell'allegato.

Articolo 9

Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

1.   L'elenco comune delle tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione include le seguenti informazioni:

a)

le relazioni finanziarie annuali e le relazioni di revisione annuali, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE;

b)

le relazioni finanziarie semestrali e le relazioni di revisione semestrali ovvero le revisioni limitate, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE;

c)

i pagamenti ai governi, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE;

d)

lo Stato membro d'origine scelto, comprese le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE;

e)

le informazioni privilegiate che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

f)

le notifiche relative ai diritti di voto, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE;

g)

l'acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE;

h)

il totale dei diritti di voto e del capitale, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE;

i)

le modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE;

j)

tutte le informazioni che non rientrano nelle lettere da a) a i) ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

2.   Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito classifica tutte le informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla sezione B dell'allegato.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli 7 e 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).


ALLEGATO

SEZIONE A

Scambio di informazioni — Formato dei metadati da trasmettere

Campo dei metadati

Caratteristiche del campo dei metadati

Nome dell'emittente (in tutte le lingue utilizzate dall'emittente)

campo alfanumerico a contenuto libero, codifica UTF-8

Stato membro d'origine dell'emittente

codice dello Stato a 2 caratteri, ISO 3166-1

Identificativo univoco

codice LEI, ISO 17442:2012, campo alfanumerico, 20 caratteri

Tipologia delle informazioni previste dalla regolamentazione

tassonomia secondo l'elenco comune delle informazioni previste dalla regolamentazione stabilito alla sezione B del presente allegato

Uniform Resource Locator (URL)

campo alfanumerico. Il collegamento ipertestuale deve permettere l'accesso a tutti i documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in funzione dei criteri di ricerca.

SEZIONE B

Classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione

Classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione

Base giuridica

1.   Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione

1.1.

Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE

1.2.

Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE

1.3.

Pagamenti ai governi

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE

2.   Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa

2.1.

Stato membro d'origine

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE

2.2.

Informazioni privilegiate

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE

2.3.

Notifiche di partecipazioni rilevanti

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE

2.4.

Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE

2.5.

Totale dei diritti di voto e del capitale

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

2.6.

Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari

tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE

3.   Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

3.1.

Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE


Top