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Document 32015R0490

Regolamento (UE) 2015/490 della Commissione, del 23 marzo 2015 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 78 del 24.3.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/490/oj

24.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/9


REGOLAMENTO (UE) 2015/490 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia») sono composte da un contributo dell'Unione e dai diritti pagati all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2014. Il tasso d'inflazione nell'Unione pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato del — 0,1 % nel 2014.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(5)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2015.

(6)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2015. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, lettera a), «278 500 EUR» è sostituito da «278 200 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «108 100 EUR» è sostituito da «108 000 EUR»,

al secondo comma, «180 000 EUR» è sostituito da «179 800 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, «83 600 EUR» è sostituito da «83 500 EUR»,

al secondo comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 600 EUR»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

i)

al primo comma, «83 600 EUR» è sostituito da «83 500 EUR»;

ii)

al secondo comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 600 EUR»;

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «99 900 EUR» è sostituito da «99 800 EUR»;

ii)

al secondo comma, «24 900 EUR e 74 900 EUR» è sostituito da «24 900 EUR e 74 800 EUR»;

2)

all'articolo 4, «69 400 EUR» è sostituito da «69 300 EUR»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

al primo comma, «139 400 EUR» è sostituito da «139 300 EUR»;

ii)

al quarto comma, «69 400 EUR» è sostituito da «69 300 EUR»;

b)

la lettera b) è così modificata:

i)

al primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «69 300 EUR»,

ii)

al secondo comma, «117 700 EUR» è sostituito da «117 600 EUR»;

4)

all'articolo 7, al primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «69 300 EUR»;

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «83 600 EUR» è sostituito da «83 500 EUR»;

ii)

al quarto comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 600 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «278 500 EUR» è sostituito da «278 200 EUR»;

ii)

al terzo comma, «139 400 EUR» è sostituito da «139 300 EUR»;

iii)

al quinto comma, «3 000 EUR e 240 000 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 239 800 EUR»;

iv)

al sesto comma, «3 000 EUR e 120 200 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 120 100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


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