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Document 32013D0072
Council Decision 2013/72/CFSP of 31 January 2013 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
Decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013 , che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
Decisione 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013 , che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
GU L 32 del 1.2.2013, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011D0072 | sostituzione | articolo 5 | 01/02/2013 | |
Extended validity | 32011D0072 | 31/01/2014 |
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/20 |
DECISIONE 2013/72/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1). |
(2) |
Le misure restrittive fissate dalla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2013. Sulla base di un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2014. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione 2011/72/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2014. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.