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Document 32008R0615

Regolamento (CE) n. 615/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 168 del 28.6.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrog. impl. da 32013R0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/615/oj

28.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO (CE) N. 615/2008 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (2) stabilisce l’ambito di applicazione del regolamento e reca la definizione di isole minori. Dall’esperienza maturata con l’applicazione di detto regolamento appare necessario adattarne l’ambito di applicazione.

(2)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede un regime specifico di approvvigionamento inteso ad ovviare alle difficoltà connesse alla particolare situazione geografica di alcune isole dell’Egeo, che comporta spese di trasporto supplementari per l’approvvigionamento in prodotti essenziali per il consumo umano o destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli. I suddetti prodotti essenziali sono elencati nell’allegato I del trattato. È quindi opportuno modificare l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 per includervi un riferimento all’allegato I del trattato e limitarne così l’ambito di applicazione esclusivamente ai prodotti che figurano in tale allegato.

(3)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce la procedura per l’adozione delle modalità di esecuzione delle disposizioni previste nel suo capo II. Una disposizione simile è prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1405/2006 con riguardo alle modalità di esecuzione dell’intero regolamento: per questo motivo occorre sopprimere l’articolo 6.

(4)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006 istituisce misure a favore delle produzioni agricole locali in generale e ha quindi un ambito di applicazione più ampio dell’articolo 3. È quindi opportuno modificare l’articolo 7 di detto regolamento per includervi un riferimento alla parte terza, titolo II, del trattato, in modo che siano contemplati i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

(5)

L’articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1405/2006 fa riferimento, tra le misure da includere nel programma di sostegno, alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative. Le disposizioni nazionali relative ai controlli e alle sanzioni amministrative non possono tuttavia essere soggette ad approvazione nell’ambito del programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori del Mare Egeo. A norma dell’articolo 16 di detto regolamento le misure nazionali possono infatti soltanto essere comunicate alla Commissione. È quindi opportuno modificare la lettera e) dell’articolo 9 del menzionato regolamento per escludere le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative dal programma che le autorità competenti della Grecia sono tenute a presentare.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1405/2006.

(7)

Nella maggior parte dei casi le misure di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 costituiscono pagamenti diretti e, in quanto tali, dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3). In virtù dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006, la riga corrispondente alle isole del Mar Egeo è stata soppressa, per errore, dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto rettificare detto allegato I, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore dell’agricoltura intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso le “isole minori”»;

2)

nell’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato (“i prodotti agricoli”), essenziali nelle isole minori per il consumo umano o per la fabbricazione di altri prodotti o l’utilizzo in quanto fattori di produzione agricoli.»;

3)

l’articolo 6 è soppresso;

4)

nell’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori nell’ambito della parte terza, titolo II, del trattato.»;

5)

nell’articolo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta del programma, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione;».

Articolo 2

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, dopo la riga POSEI è inserita la riga seguente:

«Isole del Mar Egeo

Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 (4)

Pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  Parere espresso il 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(4)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 3


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