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Document 32007R1430
Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 amending Annexes II and III to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 320 del 6.12.2007, p. 3–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005L0036 | modifica | allegato 2 | 26/12/2007 | |
Modifies | 32005L0036 | modifica | allegato 3 | 26/12/2007 |
6.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), e l’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Germania, Lussemburgo, Austria e Italia hanno presentato richieste motivate di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE. I Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato III della direttiva 2005/36/CE. |
(2) |
La Germania ha chiesto di aggiungere il termine «sanitario(a)» («Gesundheit») alla denominazione di infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»). La legge del 16 luglio 2003 relativa alle cure infermieristiche, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha infatti modificato il contenuto di tale formazione e ne ha modificato la denominazione in «infermiere(a) puericultore(trice) e sanitario(a)» [«Gesundheits- und Kinderkrenkanpfleger(in)»]. La struttura e le condizioni di accesso alla formazione restano immutate. |
(3) |
La Germania ha chiesto che venga soppressa dall’allegato II la professione di «infermiere(a) psichiatrico(a)» [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], poiché questa formazione completa quella di infermiere responsabile dell’assistenza generale e rientra pertanto nella definizione del diploma. |
(4) |
La Germania ha chiesto di aggiungere la professione di «infermiere(a) geriatrico(a)» («Altenpflegerin und Altenpfleger»), che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, quale risulta dalla legge sulle cure geriatriche del 17 novembre 2000 e dal regolamento relativo alla formazione e agli esami per la professione di infermiere(a) geriatrico(a) del 26 novembre 2002. |
(5) |
Infine la Germania ha chiesto di fondere le professioni di «ortopedico bendaggi» («Bandagist») e di «meccanico ortopedico» («Orthopädiemechaniker») in quella di «tecnico ortopedico» («Orthopädietechniker») conformemente al codice dell’artigianato [Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]. |
(6) |
Il Lussemburgo ha chiesto di sostituire le denominazioni di «infermiere puericultore» («infirmier puériculteur») con «infermiere in pediatria» («infirmier en pédiatrie»), di «infermiere anestesista» («infirmier anesthésiste») con «infermiere in anestesia e rianimazione» («infirmier en anesthésie et réanimation») e di «massaggiatore diplomato» («masseur diplômé») con «massaggiatore» («masseur»), a seguito della legge modificata del 26 marzo 1992 sull’esercizio e la rivalorizzazione di talune professioni sanitarie. Le modalità della formazione sono invariate. |
(7) |
L’Austria ha chiesto di precisare la descrizione della formazione applicabile alle professioni di infermieri psichiatrici e di infermieri pediatrici di cui alla legge sulle cure infermieristiche (BGBI I no 108/1997). |
(8) |
L’Italia ha chiesto di sopprimere dall’allegato II le professioni di «geometra» e «perito agrario» in quanto sono oggetto di una formazione rientrante nella definizione del diploma che figura all’articolo 55 del decreto presidenziale 5 giugno 2001, n. 328 e all’allegato I del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 227. |
(9) |
La Germania, il Lussemburgo e l’Austria hanno chiesto di inserire nell’allegato II tutta una serie di formazioni che danno luogo all’acquisizione del titolo di mastro artigiano («Meister»/«Maître»). Tali formazioni derivano principalmente dalle legislazioni seguenti: per la Germania: il codice dell’artigianato [Gesetz zur Ordnung des Handwerks — Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)]; per il Lussemburgo: la legge del 28 dicembre 1988 [la loi du 28 décembre 1988 (JO du 28 décembre 1988 A No. 72)] e il regolamento granducale del 4 febbraio 2005 [le règlement Grand-ducal du 4 février 2005 (JO du 10 mars 2005 A — No. 29)]; per l’Austria: il codice della legislazione industriale e del lavoro [Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)]. Esse soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE. |
(10) |
I Paesi Bassi hanno chiesto di modificare nell’allegato III la descrizione delle formazioni regolamentate per tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale (legge WEB del 1996). Tali formazioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2005/36/CE. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
ALLEGATO
Gli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE sono modificati come segue.
I. |
L’allegato II è modificato come segue:
|
II. |
L’allegato III è modificato come segue: il contenuto della voce «nei Paesi Bassi»è sostituito dal testo seguente: «i corsi di formazione regolamentati che corrispondono al livello di qualifica 3 o 4 del registro centrale nazionale delle formazioni professionali istituito dalla legge sull’istruzione e l’insegnamento professionale o corsi di formazione più vecchi il cui livello è assimilato a questi livelli di qualifica. I livelli 3 e 4 della struttura di qualifica corrispondono alle descrizioni seguenti:
I due livelli corrispondono a cicli di studi regolamentati di una durata totale di almeno 15 anni che presuppongono il completamento di otto anni di insegnamento di base seguiti da quattro anni di insegnamento professionale preparatorio medio (“VMBO”), ai quali si aggiungono almeno tre anni di formazione di livello 3 o 4 in un istituto di insegnamento medio professionale (MBO), sanzionata da un esame. [La durata della formazione professionale media può essere ridotta da tre a due anni se l’interessato dispone di una qualifica che dà accesso all’università (14 anni di formazione preliminare) o all’insegnamento professionale superiore (13 anni di formazione preliminare)]. Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato;». |