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Document 32001R2539

    Regolamento (CE) n. 2539/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 341 del 22.12.2001, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2002; abrog. impl. da 32002R0498

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2539/oj

    32001R2539

    Regolamento (CE) n. 2539/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0077 - 0078


    Regolamento (CE) n. 2539/2001 della Commissione

    del 21 dicembre 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/2001(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(6).

    (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le zucchine, i limoni, le mele e le pere.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

    (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

    (4) GU L 287 del 31.10.2001, pag. 19.

    (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (6) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

    (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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