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Document 31993R0207

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

GU L 25 del 2.2.1993, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32008R0889

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/oj

31993R0207

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 02/02/1993 pag. 0005 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 207/93 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1993 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 nelle parti A, B e C dell'allegato VI devono essere definiti elenchi tassativi;

considerando che, per le tre parti di detto allegato VI, devono essere date talune definizioni per motivi di coerenza con le altre norme comunitarie connesse;

considerando che qualsiasi ingrediente o ausiliario di fabbricazione citato all'allegato VI di detto regolamento dev'essere usato unicamente in conformità con i requisiti legislativi riguardanti la preparazione delle derrate alimentari e con le norme di buona fabbricazione delle stesse;

considerando che nella stesura dell'allegato VI è necessario considerare che il consumatore si aspetta che i prodotti biologici siano essenzialmente costituiti da ingredienti naturali;

considerando che nell'allegato VI possono essere tuttavia inseriti altri ingredienti o ausiliari di fabbricazione autorizzati nelle derrate alimentari prodotte con metodi convenzionali e di preferenza esistenti in natura, unicamente però quando sia stata dimostrata l'impossibilità di produrre o conservare derrate alimentari biologiche senza ricorrere a dette sostanze;

considerando che, per quanto riguarda gli enzimi derivati da microorganismi, occorrerà esaminare successivamente se tali prodotti ottenuti da microorganismi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), possono essere utilizzati in derrate alimentari sulla cui etichetta è fatto riferimento a metodi di produzione biologici; che tale problema sarà esaminato in dettaglio allorché l'utilizzazione di detti enzimi nelle derrate alimentari sarà autorizzata, secondo la pertinente normativa comunitaria;

considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/92 dovrà essere riveduto regolarmente per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione circa la disponibilità sul mercato comunitario di taluni ingredienti biologici di origine agricola;

considerando che occorre definire norme di esecuzione relative alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per garantirne l'applicazione uniforme negli Stati membri finché gli ingredienti contemplati dalla suddetta deroga non siano stati inclusi nella parte C dell'allegato VI;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 104 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio (3), sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari;

b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.

Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del medesimo, a condizione che

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme ad una delle condizioni di cui al primo o al secondo trattino dell'articolo 5, paragrafo 4 e

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato l'utilizzazione per un periodo massimo di tre mesi che può essere abbreviato qualora risulti che l'ingrediente è disponibile nella Comunità.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione

a) la data dell'autorizzazione,

b) il nome dell'ingrediente di origine agricola,

c) le quantità necessarie con relative pezze giustificative,

d) i motivi e il periodo previsto di carenza.

3. Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione nella Comunità, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(3) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

ALLEGATO

« ALLEGATO VI

INTRODUZIONE

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

1. Ingredienti: le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1).

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

2. Ingredienti di origine agricola

a) Singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;

b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. Ingredienti di origine non agricola: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;

3.3. Acqua e sale;

3.4. Preparazioni microorganiche;

3.5. Oligoelementi e vitamine.

4. Ausiliari di fabbricazione: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2).

(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

5. Additivi alimentari: sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7. Aromi: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (3) e disciplinati dalla medesima.

(3) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

PRINCIPI GENERALI

Le parti A, B e C comprendono tutti gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di tutti i prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, fatta eccezione per i vini.

Pur trattandosi di un ingrediente di cui alle parti A e C o di un ausiliario di fabbricazione di cui alla parte B, esso deve essere usato unicamente in conformità con la relativa legislazione comunitaria e/o legislazione nazionale compatibile con il trattato e riguardante le derrate alimentari nonché, in loro assenza, secondo i principi di buona fabbricazione delle derrate alimentari. In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (1).

(1) GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28.

PARTE A: INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/92

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

>SPAZIO PER TABELLA>

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

i) Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE: se inclusi qui si seguito conformemente alla procedura di cui all'artiolo 14.

A.5. Oligoelementi e vitamine

Autorizzati esclusivamente se il loro uso è prescritto per legge nelle derrate alimentari in cui sono incorporati.

PARTE B - AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA c) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

>SPAZIO PER TABELLA>

Preparazioni a base di microorganismi ed enzimi:

i) tutte le preparazioni a base di microorganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE:

se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

PARTE C - INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a).

C.1.1. Frutti e semi commestibili

Noci di cocco

Noci del Brasile

Noci di anacardio

Datteri

Ananassi

Manghi

Papaie

Prugnole

Cacao

Frutti della passione

Noci di cola

Arachidi

Bacche di rosa canina

Olivelli

Mirtillo

Sciroppo d'acero

Semi di quinoa

Amaranto

Semi di rafano

Semi di zucca

Pinoli

Semi di ramolaccio

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili

Tutti i prodotti ad eccezione del timo.

C.1.3. Cereali

Miglio

Riso d'acqua (degli indiani) (Zizania plauspra)

C.1.4. Semi e frutti oleosi

Semi di sesamo

C.1.5. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b)

C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

olivo

girasole

C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti da cereali e tuberi

Zucchero di canna e di barbabietola

Amidi e fecole, non chimicamente modificati,

Cialde di riso

Glutine

C.2.3. Prodotti vari

Succo di limone

Aceto di bevande fermentate diverse dal vino

C.3. Prodotti di origine animale

Miele

Gelatina

Latte in polvere e latte scremato in polvere

Organismi acquatici commestibili, diversi dai prodotti dell'acquacoltura. »

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