Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2002_331_E_0172_01

Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [COM(2002) 467 def. — 2002/0204(ACC)]

GU C 331E del 31.12.2002, pp. 172–174 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0467

Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2002/0467 def. - ACC 2002/0204 */

Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0172 - 0174


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato "regolamento di base") va modificato per due ragioni.

In primo luogo, per la trasparenza e la certezza del diritto, la maggior parte delle modifiche forniscono un chiarimento del regolamento di base alla luce dell'esperienza finora acquisita nella prassi antidumping corrente.

Le modifiche chiariscono i termini "parti collegate" (ai fini della determinazione del dumping) e "commissione" e specificano che cosa si intende per "particolare situazione di mercato" che non consente un valido confronto. Indicano inoltre come comportarsi quanto alcuni costi risultano distorti. Un'altra modifica riguarda l'uso degli elementi disponibili, chiarendo che è possibile avvalersi anche dei prezzi praticati sul mercato mondiale o su altri mercati rappresentativi.

Si precisano inoltre i criteri per la concessione di un "trattamento individuale" ad alcuni esportatori di paesi che non presentano un'economia di mercato o in fase di transizione, vale a dire un dazio individuale (calcolato confrontando il valore normale del paese che non è ad economia di mercato nel suo complesso con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore).

In secondo luogo, in considerazione dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni di un'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno concedere alla Federazione russa il pieno status di economia di mercato e quindi togliere il paese dall'elenco dei paesi con un'economia in transizione, ovvero quelli cui si riconosce tale status valutando la situazione delle singole imprese. Ciò significa che per gli esportatori e produttori russi il valore normale potrà essere calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

2002/0204 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995 [2], il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario [3] contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 [4].

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 11.3.2002, pag. 11).

[4] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 119.

(3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto.

(4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti vanno ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.

(5) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96, modificato dai regolamenti (CE) n. 905/98 [5] e 2238/2000 [6] prevede, tra l'altro, che in caso di importazioni dalla Federazione russa, per i produttori che dimostrino la prevalenza delle condizioni di mercato nella produzione e vendita del prodotto in questione il valore normale possa essere calcolato secondo il regime vigente nei paesi ad economia di mercato. Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno consentire che per gli esportatori e produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96.

[5] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

[6] GU L 257 dell'11.10.2000, pag.2.

(6) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 384/96 prevede l'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione in caso di pagamento di commissioni. È opportuno chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione e dal Consiglio, tali adeguamenti vengono effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore.

(7) Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale.

Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali.

Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrà dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato.

(8) L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

(9) Per la certezza del diritto, è necessario stabilire che tali modifiche si applicano quanto prima a tutte le nuove inchieste.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 384/96 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di "parti collegate", di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario [7]."

[7] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

"Ai sensi della frase precedente, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali."

3. All'articolo 2, paragrafo 5, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente:

"Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi."

4. Nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), i termini "Federazione russa" sono soppressi.

5. All'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è aggiunta la frase seguente:

"Nel termine "commissione" si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni."

6. All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che istituisce i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

(a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

(b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

(c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

(d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

(e) l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori."

7. All'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

"Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

Top