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Protezione dei lavoratori contro l’esposizione ad agenti biologici

Protezione dei lavoratori contro l’esposizione ad agenti biologici

 

SINTESI DI:

Direttiva 2000/54/CE: protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce le norme relative alla valutazione e alla limitazione dei rischi nei casi in cui tale esposizione non può essere evitata.

PUNTI CHIAVE

La presente direttiva protegge la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti biologici* (ad esempio, microrganismi* o colture cellulari*) nell’ambito della loro attività professionale.

Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro gruppi, a seconda del livello di rischio di infezione:

  • il gruppo 1 comprende gli agenti che non rischiano di causare malattie in soggetti umani;
  • il gruppo 2 riguarda gli agenti che possono causare malattie nei soggetti umani ma hanno una scarsa probabilità di propagarsi nella comunità, e per i quali è disponibile un trattamento efficace;
  • il gruppo 3 comprende gli agenti che possono causare malattie nei soggetti umani e costituire un rischio di propagazione nella comunità, benché sia possibile prevenire o curare la malattia;
  • il gruppo 4 riguarda gli agenti che possono causare gravi malattie nei soggetti umani. Presentano un alto rischio di diffusione nella comunità e non esiste un trattamento efficace.

Valutazione dei rischi

Va condotta una valutazione dei rischi per qualsiasi attività professionale che possa esporre i lavoratori ad agenti biologici. Si deve determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione in modo da determinare le misure profilattiche da adottare.

Il datore di lavoro deve collaborare alla valutazione periodica dei rischi.

Obblighi dei datori di lavoro

Ove l’attività lo permetta, il datore di lavoro deve sostituire gli agenti pericolosi con agenti poco o non pericolosi, tenendo conto delle loro condizioni di utilizzo e del livello delle conoscenze scientifiche.

Inoltre, in caso di rischio per la sicurezza o per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve impegnarsi a ridurre tale rischio a un livello sufficientemente basso. Egli può:

  • limitare al minimo il numero di lavoratori esposti;
  • adottare misure tecniche per controllare l’emissione di agenti biologici sul luogo di lavoro;
  • adottare misure di protezione collettive e/o individuali;
  • adottare misure igieniche per prevenire o ridurre il trasferimento accidentale al di fuori del luogo di lavoro;
  • installare segnali di rischio biologico;
  • elaborare procedure di emergenza per affrontare gli incidenti;
  • predisporre la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti;
  • prevedere condizioni di manipolazione e di trasporto sicuro degli agenti biologici.

Il datore di lavoro tiene un elenco dei lavoratori esposti ad agenti del gruppo 3 e/o 4. L’elenco può essere conservato fino a 40 anni in determinati casi.

Inoltre, egli deve informare l’autorità nazionale competente della prima utilizzazione degli agenti del gruppo 2, 3, 4.

Infine, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano sufficientemente informati e formati, riguardo a:

  • i rischi potenziali per la salute;
  • le precauzioni per evitare l’esposizione;
  • le norme igieniche;
  • l’impiego di equipaggiamenti e di indumenti protettivi;
  • le misure previste in caso di infortunio.

In caso di infortunio o incidente, il datore di lavoro deve informare al più presto i lavoratori e/o i loro rappresentanti delle cause, dei rischi e delle misure da adottare.

Sorveglianza sanitaria

I paesi dell’UE devono adottare disposizioni per garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, prima e dopo l’esposizione ad agenti biologici.

Modifiche

Gli allegati della direttiva 2000/54/CE sono stati sostanzialmente aggiornati dalla direttiva di modifica (UE) 2019/1833 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.

La direttiva di modifica (UE) 2020/739 aggiunge il SARS-CoV-2 all’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e modifica di conseguenza l’allegato III della direttiva 2000/54/CE.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 6 novembre 2000.

TERMINI CHIAVE

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o tossicità.
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

Le modifiche successive alla direttiva 2000/54/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione (GU L 175 del 4.6.2020, pag. 11).

Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 54).

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 66).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 18.06.2020

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