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Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per prevenire il rischio di emissioni di carbonio* per talune merci contenenti emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l’Unione europea (Unione);
  • integra il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS dell’Unione, si veda la sintesi) applicando norme simili alle importazioni contemplate dal regolamento;
  • sostituisce gli elementi del sistema esistente in base alla misura in cui le quote dell’ETS dell’Unione sono assegnate gratuitamente.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • si applica, durante la fase transitoria iniziale, alle seguenti importazioni ad alta intensità di carbonio:
    • cemento, elettricità, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e sostanze chimiche (idrogeno) (l’allegato I contiene ulteriori dettagli);
  • non si applica alle importazioni:
    • di scarso valore o per uso militare,
    • da paesi e territori ai quali si applica l’ETS dell’Unione, o che hanno concluso un accordo con l’Unione che collega pienamente l’ETS dell’Unione con il sistema di scambio di quote di emissione di quel paese o territorio. Attualmente, si tratta di: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e i territori di Büsingen, Ceuta, Helgoland, Livigno e Melilla (allegato III),
    • di energia elettrica proveniente da paesi terzi il cui mercato interno dell’energia elettrica è integrato con quello dell’Unione.

Dichiaranti CBAM

  • Nel periodo definitivo che inizia a decorrere dal 2026, soltanto un dichiarante CBAM autorizzato, ossia un importatore o un rappresentante doganale indiretto che ha presentato domanda di autorizzazione per tale status presso la propria autorità nazionale, può importare merci interessate dal regolamento.
  • I richiedenti CBAM devono fornire informazioni di base quali i dati di contatto, l’attività economica principale e la prova di conformità alle norme doganali e fiscali nei cinque anni precedenti.
  • Le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione europea tengono un registro dei dichiaranti CBAM autorizzati.
  • A partire dal 2027, i dichiaranti CBAM presentano una dichiarazione annuale entro il 31 maggio sulle attività dell’anno precedente contenente le seguenti informazioni:
    • quantità di ciascun tipo di importazione;
    • emissioni incorporate* totali nelle merci;
    • il numero di certificati CBAM che sono stati restituiti;
    • copie di diverse relazioni di verifica.

Emissioni

  • L’allegato IV stabilisce come calcolare le emissioni incorporate della merce.
  • L’allegato II elenca le merci per le quali vengono prese in considerazione solo le emissioni dirette: ghisa, ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).

I dichiaranti CBAM:

  • conservano registri dettagliati per quattro anni delle informazioni utilizzate per calcolare le emissioni incorporate (l’allegato V elenca i requisiti);
  • garantiscono che le emissioni incorporate totali presentate nella loro dichiarazione siano approvate da un verificatore accreditato;
  • possono richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM che forniscono per le emissioni incorporate per tenere conto del prezzo del carbonio* pagato nel paese di origine.

La Commissione europea, su richiesta del gestore di un impianto in un paese terzo, registra le informazioni necessarie su tale gestore e sui suoi impianti nel registro CBAM.

Autorità nazionali

  • Gli Stati membri designano le autorità nazionali incaricate dell’attuazione del regolamento. Esse si scambiano informazioni essenziali o pertinenti tra di loro.
  • I verificatori ufficiali devono soddisfare i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 (si veda la sintesi) o essere approvati da un organismo nazionale di accreditamento.
  • La Commissione:
    • assiste le autorità nazionali e ne coordina il lavoro;
    • istituisce un registro CBAM sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata dei dichiaranti autorizzati, che contiene informazioni sui loro certificati CBAM e altri dettagli pertinenti;
    • effettua controlli basati sul rischio per quanto riguarda i dati e le operazioni registrati nel registro;
    • riesamina le dichiarazioni di CBAM per verificare i dati forniti e trasmette le sue conclusioni all’autorità nazionale competente, che può condurre il proprio riesame e determinare, in base al calcolo preliminare della Commissione, se debbano essere consegnati più certificati CBAM;
    • controlla le pratiche commerciali per individuare eventuali tentativi di evitare il rispetto del regolamento, ad esempio modificando leggermente le merci al fine di renderle escluse dall’ambito di applicazione del regolamento;
    • facilita lo scambio di informazioni sul comportamento fraudolento e sulle sanzioni imposte.
  • Le autorità doganali nazionali garantiscono che solo un dichiarante CBAM autorizzato possa importare merci e trasmettere informazioni pertinenti alla Commissione.

Certificati CBAM

Gli Stati membri vendono i certificati CBAM su una piattaforma centrale comune, che la Commissione istituisce e gestisce, ai dichiaranti CBAM autorizzati nel loro paese.

Le informazioni presenti nella piattaforma centrale sulla vendita, il riacquisto e l’annullamento dei certificati CBAM vengono trasferite al registro CBAM alla fine di ogni giornata lavorativa.

La Commissione:

  • provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico;
  • calcola il prezzo settimanale dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote ETS dell’Unione sulla piattaforma d’asta;
  • il 1o luglio di ogni anno cancella senza compensazioni i certificati CBAM in eccesso detenuti da un dichiarante CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente.

I dichiaranti CBAM autorizzati:

  • a partire dal 2027, restituiscono annualmente entro il 31 maggio il numero di certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate l’anno precedente;
  • sono tenuti al pagamento di una sanzione se non restituiscono il numero necessario di certificati;
  • garantiscono che il numero di certificati sul loro conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno l’80 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che hanno importato dall’inizio dell’anno civile;
  • possono richiedere, entro il 30 giugno di ogni anno civile, di vendere nuovamente alla Commissione, tramite gli Stati membri, fino a un terzo dei certificati che hanno acquistato l’anno precedente, al loro prezzo originale.

La Commissione:

  • adotta atti di esecuzione e delegati;
  • presenta le seguenti relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea;
    • almeno un anno prima della fine del periodo transitorio (31 dicembre 2025), sui prodotti a valle della catena del valore delle merci elencate nell’allegato I che potrebbero essere inclusi nel regolamento;
    • prima della fine del periodo transitorio, in merito all’eventuale ampliamento dell’ambito di applicazione del regolamento ad altre merci che possono produrre emissioni di carbonio, in particolare sostanze chimiche organiche e polimeri, verso altri materiali in entrata (precursori), contribuendo alle emissioni incorporate indirette alle merci di cui all’allegato II e alle emissioni incorporate nel trasporto delle merci,
    • prima del 1o gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, sull’applicazione del regolamento e sul funzionamento del CBAM;
  • fornisce:
    • un regolamento di esecuzione che specifica gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio e la metodologia di calcolo delle emissioni per le merci CBAM;
    • orientamenti per gli importatori dell’Unione e gli impianti di paesi terzi sull’attuazione pratica delle nuove norme;
    • materiali di formazione online, webinar, tutorial e schede informative specifiche per settore a sostegno delle imprese.

Periodo transitorio

  • Sarà operativo dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.
  • Gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti presentano una relazione CBAM alla Commissione a partire dal 31 gennaio 2024, su base trimestrale, senza che sia necessario acquistare o restituire alcun certificato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1o ottobre 2023, ma alcuni articoli si applicano dal 31 dicembre 2024 e altri dal 1o gennaio 2026.

CONTESTO

  • CBAM è la misura di riferimento dell’Unione per gestire le emissioni di carbonio e un pilastro centrale del suo pacchetto Pronti per il 55 %. Equalizza il prezzo del carbonio tra i prodotti nazionali e le importazioni e mira a incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi.
  • La fase transitoria serve da periodo di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità). La Commissione studierà i dati sulle emissioni incorporate per affinare la metodologia per il periodo definitivo che inizia nel 2026.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Emissioni di carbonio. Quando le aziende trasferiscono la produzione in paesi con norme sulle emissioni di gas a effetto serra meno rigorose rispetto a quelle nazionali.
Emissioni incorporate. Emissioni dirette rilasciate durante la produzione delle merci ed emissioni indirette dell’energia elettrica consumata durante il processo.
Prezzo del carbonio. L’importo monetario versato in un paese terzo, sotto forma di tassa, prelievo o imposta nell’ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 94).

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 20).

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/841 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.02.2024

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