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Servizi di consegna transfrontalieri di pacchi

Servizi di consegna transfrontalieri di pacchi

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/644 – servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso punta a:

  • Migliorare la trasparenza e la sorveglianza regolamentare; e
  • Garantire che i cittadini e le piccole imprese abbiano accesso a servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a prezzi ragionevoli.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce regole per la consegna transfrontaliera dei pacchi relativamente a tre aspetti principali:

  • Sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna dei pacchi;
  • trasparenza su determinate tariffe per pacchi unitari tramite pubblicazione su un sito web; e
  • valutazioni dei casi in cui le tariffe sono soggette all’obbligo di servizio universale* per individuare le tariffe irragionevolmente elevate.

Informazioni che devono essere fornite

I servizi di consegna dei pacchi dono tenuti a fornire determinate informazioni all’autorità nazionale di regolamentazione* del paese dell’Unione europea in cui sono stabiliti, tra le quali vi sono:

  • denominazione, status e forma giuridica, numero di registrazione e numero di identificazione IVA (imposta sul valore aggiunto), indirizzo e recapiti;
  • caratteristiche e descrizione dei servizi offerti;
  • termini e condizioni generali dei servizi, comprese le procedure per i reclami;
  • entro il 30 giugno di ogni anno civile:
    • fatturato annuo;
    • numero di persone occupate;
    • numero di pacchi trattati;
    • nome dei subappaltatori;
    • listini prezzi dell’anno in corso.

Le aziende che impiegano meno di 50 persone e che forniscono i servizi solo nello Stato in cui sono stabilite non hanno l’obbligo di fornire tali informazioni, tuttavia sono previste delle eccezioni.

Trasparenza

Le tariffe soggette alle misure sulla trasparenza verranno pubblicate dalla Commissione europea su un sito dedicato entro la fine di marzo di ogni anno.

Valutazione delle tariffe transfrontaliere

Le autorità nazionali di regolamentazione valutano l’accessibilità delle tariffe soggette all’obbligo di servizio universale:che ritengono necessario valutare. Esse tengono in considerazione una serie di elementi tra cui:

  • se le tariffe sono accessibili e correlate ai costi oltre che trasparenti e non discriminatorie;
  • le tariffe interne e altre tariffe rilevanti dei servizi di consegna dei pacchi comparabili nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione;
  • l’eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri;
  • i volumi, i costi di trasporto o di movimentazione specifici; altri costi pertinenti e standard di qualità del servizio;
  • il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie imprese.

L’autorità nazionale di regolamentazione trasmette la propria valutazione alla Commissione entro la fine di giugno dell’anno civile in questione. La Commissione pubblica la versione non riservata della valutazione entro un mese dal ricevimento.

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 22 maggio 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Obbligo di servizio universale: gli Stati membri devono assicurare che ai cittadini venga erogato un servizio postale di qualità ovunque nel proprio paese a un prezzo accessibile.
Autorità nazionale di regolamentazione: organismo che regola i servizi postali a livello nazionale. Esso assicura il corretto funzionamento dell’obbligo di servizio universale e una concorrenza non viziata nei servizi postali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pagg. 19-28).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea Protocollo (n. 26) sui servizi d’interesse generale (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 307).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre – Politiche e azioni interne dell’Unione– titolo XV – Protezione del consumatore – articolo 169 (ex articolo 153 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 124).

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 64-88).

Le successive modifiche alla direttiva sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pagg. 14-25).

Si veda la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 02.10.2018

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