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Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

 

SINTESI DI:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Decisione del Consiglio 98/392/CE concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La decisione approva formalmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la relativa parte XI dell’accordo che consente all’UE di aderire entrambi.

La convenzione definisce un ordine giuridico per i mari e per gli oceani e stabilisce regole sugli utilizzi degli oceani e delle loro risorse.

PUNTI CHIAVE

La convenzione stabilisce:

  • i corrispondenti ordini giuridici nei diversi spazi oceanici che comprendono:
    • il mare territoriale*;
    • la zona contigua*;
    • la zona economica esclusiva*;
    • la piattaforma continentale*;
    • alto mare*;
    • l’area dei fondi marini internazionali («area») oltre i limiti della giurisdizione nazionale;
    • oltre ai rispettivi diritti e obblighi di tutti gli Stati;
  • i diritti e gli obblighi degli Stati costieri relativi alla definizione e alla gestione delle acque sotto la loro sovranità e giurisdizione.
    • il mare territoriale (fino a 12 miglia marine dalla linea di base determinata);
    • la zona contigua (fino a 24 miglia marine dalla linea di base determinata);
    • la zona economica esclusiva (fino a 200 miglia marine dalla linea di base determinata e dalla piattaforma continentale).
  • diritti e obblighi di altri Stati (tra i quali gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati) in tali aree;
  • la libertà dell’alto mare per tutti gli Stati (tra i quali gli Stati privi di litorale), tra i quali:
    • navigazione e sorvolo;
    • posa di cavi sottomarini e condotte;
    • costruzione di isole artificiali e altre installazioni;
    • pesca e ricerca scientifica;
  • doveri degli Stati di bandiera;
  • regole sulla conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine, comprese quelle relative alla cooperazione per la gestione e lo sfruttamento dei banchi di pesce condivisi;
  • regole sullo sfruttamento delle risorse minerali del fondo marino nell’Area, che comprende l’istituzione dell’Autorità internazionale dei fondi marini che regolamenta e autorizza l’esplorazione dei fondali marini e la prospezione mineraria e raccoglie e distribuisce canoni o diritti.
  • responsabilità degli Stati costieri di mari chiusi o semichiusi*;
  • regole per la protezione e conservazione dell’ambiente marino che comprendono i requisiti per intraprendere una valutazione dell’impatto ambientale e i requisiti per gli Stati sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino e le responsabilità derivanti dalla mancata prevenzione;
  • regole per la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
  • regole per il potenziamento delle capacità e per il trasferimento della tecnologia marina;
  • un meccanismo obbligatorio di risoluzione delle controversie: le controversie possono essere presentate al Tribunale internazionale per il diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o all’arbitraggio. Il tribunale ha la giurisdizione esclusiva sulle dispute relative all’attività mineraria in acque profonde.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

La decisione è applicata dal 13 luglio 1998.

La convenzione è entrata in vigore nel 1994. Tutti gli Stati membri hanno sottoscritto la convenzione. L’UE ha firmato la convenzione nel 2003. Una dichiarazione specifica gli argomenti coperti dalla convenzione e l’accordo, in base al quale le competenze vengono a essa trasferite dagli Stati membri.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Mare territoriale: il mare territoriale di uno stato si estende fino a un limite massimo di 12 miglia marine (22,2 km; 13,8 mi), a partire dalle linee di base.
Zona contigua: una zona di mare che si estende oltre il limite esterno del mare territoriale in cui lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: prevenire o punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale.
Zona economica esclusiva: una zona economica esclusiva che si estende dalla linea di base fino a 200 miglia marine (370,4 km; 230,2 mi). Lo Stato costiero ha il controllo su tutte le risorse economiche (ad esempio la pesca, le risorse minerarie e l’esplorazione petrolifera) entro la propria zona economica esclusiva, e dell’inquinamento di tali risorse.
Piattaforma continentale: si estende fino all’orlo esterno del margine continentale, ma per almeno 200 miglia marine (370 km; 230 mi) dalle linee di base del mare territoriale di uno Stato costiero.
Alto mare: mare aperto, specificatamente quello che non rientra in nessuna giurisdizione nazionale.
mare chiuso o semichiuso: un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione — Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (GU L 215 del 20.8.1994, pag. 10).

Ultimo aggiornamento: 28.08.2018

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