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Document 31997Y0807(01)

    Risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1997 relativa ai medici migranti all'interno della Comunità

    GU C 241 del 7.8.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31997Y0807(01)

    Risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1997 relativa ai medici migranti all'interno della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 07/08/1997 pag. 0001 - 0002


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1997 relativa ai medici migranti all'interno della Comunità (97/C 241/01)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    (1) considerando che l'azione della Comunità mira all'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, inclusi gli ostacoli che riguardano i medici e le loro prestazioni;

    (2) considerando che l'azione della Comunità deve contribuire a realizzare un alto livello di protezione sanitaria, e nel contempo rafforzare la protezione dei consumatori;

    (3) considerando la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (1);

    (4) considerando che la direttiva 93/16/CEE non rientra nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2);

    (5) tenendo conto delle conclusioni del simposio «Quality of Medical Practice and Professional Misconduct in the European Union», che si è svolto ad Amsterdam il 20 gennaio 1997 durante la presidenza olandese;

    (6) constatando che si sono verificati casi in cui medici che, in seguito ad errori e/o negligenza nell'esercizio della loro attività, sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari o a condanne penali, o a sanzioni di altro tipo in uno Stato membro, o sono stati sospesi dall'esercizio della professione in uno Stato membro, in attesa di un procedimento giudiziario, hanno tuttavia continuato ad esercitare liberamente la loro professione in un altro Stato membro;

    (7) considerando che tale situazione potrebbe avere conseguenze particolarmente dannose per la salute pubblica;

    (8) considerando che anche nei casi in cui l'attività di taluni medici sia stata in qualche altro modo limitata dall'autorità competente di uno Stato membro, essi possono continuare ad esercitare liberamente la loro professione in un altro Stato membro rischiando, in tal modo, di mettere in discussione il diritto del paziente a ricevere cure adeguate;

    (9) constatando che l'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/16/CEE prevede che lo Stato membro d'origine o di provenienza debba fornire allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo adottate a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza;

    (10) considerando che è di fondamentale importanza per proteggersi contro gli errori professionali e/o la negligenza da parte dei medici che le autorità competenti dello Stato ospitante mantengano stretti contatti con le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza del medico in questione, e viceversa;

    (11) considerando che l'articolo 43 della direttiva 93/16/CEE stabilisce che qualora nell'applicazione della suddetta direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con decisione 75/365/CEE (3);

    (12) considerando che, in via di principio, tutti gli Stati membri possono incontrare o hanno incontrato difficoltà nel settore contemplato dalla presente risoluzione;

    CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

    - di esaminare ulteriormente l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico di cui alla direttiva 93/16/CEE;

    - di valutare a tal fine se vi sia la necessità di allineare al capitolo VI della direttiva 93/16/CEE le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi con le pertenenti disposizioni in materia di diritto di stabilimento;

    - di esaminare le possibilità di ottimizzare lo scambio di informazioni di cui alla direttiva 93/16/CEE.

    (1) GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

    (2) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

    (3) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 15).

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