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Document 31993R2958

    Regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

    GU L 267 del 28.10.1993, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1914

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2958/oj

    31993R2958

    Regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione, del 27 ottobre 1993, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 267 del 28/10/1993 pag. 0004 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0125
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0125


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/93 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1993 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica comune (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che le misure finanziate parzialmente dal FEAOG-garanzia e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli comunitari, agli effetti della posizione geografica eccezionale delle isole minori del Mar Egeo consistono in agevolazioni sotto forma di aiuti forfettari per la fornitura di questi prodotti nel quadro dei bilanci di previsione, aiuti che sono modulati in funzione della lontananza dei vari gruppi di isole che ne beneficiano;

    considerando che il beneficio degli aiuti concessi, destinati a coprire le spese più elevate di commercializzazione locale, deve trasmettersi sui prezzi praticati all'utilizzazione finale; che gli effetti di tale ripercussione devono essere constatati mediante adeguate misure adottate dalle autorità greche;

    considerando che il consumo locale dei prodotti agricoli che beneficiano degli aiuti comunitari comporta il divieto di rispedire verso la Comunità e esportare verso paesi terzi suddetti prodotti tal quali o dopo la loro trasformazione; che occorre adottare opportune misure atte ad impedire le rispedizioni e le esortazioni nonché eventualmente a sanzionarle;

    considerando che occorre fornire alle autorità incaricate della gestione gli strumenti necessari affinché il regime di approvvigionamento non venga sviato dalle sue finalità che consistono nell'approvvigionamento regolare degli utilizzatori e nella ripercussione dei benefici a tutti gli stadi fino a quello dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale; che a tal fine le autorità incaricate dell'attuazione delle procedure di approvvigionamento devono fissare la periodicità degli approvvigionamenti e le loro quantità in funzione delle capacità di smercio dei prodotti;

    considerando che la gestione del regime di approvvigionamento può essere svolta utilizzando come supporto il formulario di titolo d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93 (4); che il rilascio del suddetto tiolo, in appresso denominato « certificato di aiuto », è subordinato al deposito, da parte del richiedente, di una cauzione pari al 20 % dell'importo dell'aiuto corrispondente alla quantità attribuita;

    considerando che per verificare la corretta esecuzione delle misure prese dalle autorità greche è necessario istituire un sistema di controllo comunitario; che a tal fine occorre prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

    considerando che le procedure di adozione degli atti regolamentari di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 non sono state completate nel termine stabilito dal regolamento stesso; che sono pertanto necessarie disposizioni transitorie per la concessione degli aiuti previsti per il 1993; che di conseguenza le disposizioni previste dal presente regolamento devono essere applicate immediatamente;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'aiuto forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è fissato, per tutti i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento, nella misura di:

    - 15 ECU/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo A di cui all'allegato I,

    - 30 ECU/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo B di cui all'allegato II.

    2. A partire dal 1994 gli importi d'aiuto sono tuttavia ridotti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2019/93.

    3. L'aiuto viene versato su domanda scritta dell'interessato e dietro presentazione di un certificato di aiuto regolarmente imputato.

    Le autorità greche fissano i periodi per la presentazione delle domande di certificato e possono prescrivere l'impiego di un formulario di domanda specifico.

    4. La domanda deve essere presentata entro i dodici mesi successivi alla data d'imputazione, salvo forza maggiore. Se la domanda è presentata entro i sei mesi successivi al termine di dodici mesi, l'aiuto viene corrisposto nella misura dell'85 % dell'aiuto prestabilito.

    L'aiuto viene versato dalle autorità greche entro i due mesi successivi al giorno di presentazione della domanda, tranne:

    a) in caso di forza maggiore,

    oppure

    b) nel caso in cui si stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il versamento ha luogo soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

    5. Il « certificato di aiuto » è compilato sul formulario del titolo d'importazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano per quanto di ragione l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, da 13 a 16, da 19 a 21, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    6. La dicitura « certificato di aiuto gruppo A » o « certificato di aiuto gruppo B » è stampata o apposta mediante timbro nella casella n. 20 (diciture particolari) del titolo.

    Le caselle 7 e 8 del titolo sono barrate completamente.

    7. Il certificato di aiuto è rilasciato, su richiesta degli interessati, dalle autorità designate dalla Grecia, nei limiti delle quantità previste nel bilancio di previsione di approvvigionamento. Le autorità greche possono fissare un termine per il rilascio del certificato.

    8. Il rilascio del certificato di aiuto è subordinato al deposito di una cauzione pari al 20 % dell'importo dell'aiuto prestabilito.

    Se le quantità richieste superano quelle disponibili per il periodo in questione, le quantità richieste vengono ridotte applicando un coefficiente di riduzione uniforme.

    9. Il certificato di aiuto viene presentato per l'imputazione alle autorità del luogo di destinazione contemporaneamente ai prodotti cui si riferisce. Esso viene imputato dalle autorità greche.

    10. La prova del'avvenuta utilizzazione del certificato d'aiuto deve essere fornita entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza di validità del certificato stesso, salvo forza maggiore.

    Articolo 2

    Il tasso di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno in cui il « certificato di aiuto » viene imputato dalle autorità greche.

    Articolo 3

    1. Il titolare del certificato di aiuto include nel contratto, in caso di cessione del prodotto o del certificato, una clausola che garantisca l'effettiva trasmissione del beneficio sino all'utilizzazione finale.

    Questa clausola deve figurare in tutti i contratti successivi riguardanti il prodotto.

    2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare l'effettiva trasmissione del beneficio concesso.

    3. Qualora il beneficio concesso non venga effettivamente trasmesso, le autorità competenti:

    - recuperano la totalità o parte del beneficio concesso presso il titolare del certificato di aiuto,

    - possono limitare o sospendere, in via provvisoria o definitiva a seconda della gravità dell'inadempienza, il diritto di richiedere certificati di aiuto.

    4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, primo trattino:

    - il titolare del certificato di aiuto è considerato quale fruitore del beneficio concesso,

    - il beneficio concesso è pari all'importo dell'aiuto.

    Articolo 4

    1. Le autorità greche adottano le opportune disposizioni atte a garantire che i prodotti che hanno beneficiato del regime di approvvigionamento non siano rispediti verso altre parti della Comunità né siano riesportati nello stato originario o trasformato; esse comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° febbraio 1994.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la rispedizione dei prodotti fuori delle isole del gruppo A o del gruppo B è considerata rispedizione verso un'altra parte del territorio della Comunità.

    Articolo 5

    Entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le autorità competenti trasmettono alla Commissione i seguenti dati relativi al penultimo mese precedente, ripartendoli per prodotto e per gruppo di isole di destinazione:

    - quantitativi che hanno formato oggetto delle domande di certificato di aiuto,

    - casi di mancata utilizzazione dei certificati di aiuto e relativi quantitativi.

    Articolo 6

    L'aiuto previsto per i quantitativi di prodotti iscritti nel bilancio di approvvigionamento fissato per il 1993 è maggiorato, a titolo di compensazione e di rimborso delle spese di approvvigionamento, del 50 % dell'importo forfettario previsto; tale maggiorazione si applica alle spedizioni effettuate fino al 31 dicembre 1993.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.

    ALLEGATO I

    Elenco delle isole e dei Nomos che fanno parte del gruppo A:

    (articolo 1)

    - Taso,

    - Samotracia,

    - Sporadi,

    - Citira,

    - Anticitira,

    - Amoliani,

    - isole del Nomos dell'Eubea, esclusa l'Eubea,

    - le seguenti isole del Nomos delle Cicladi:

    - Kea,

    - Kythnos,

    - Giaros,

    - Andros,

    - Tinos,

    - Syros,

    - Mykonos,

    - Dilos,

    - Rinia.

    ALLEGATO II

    Elenco delle isole e dei Nomos facenti parte del gruppo B:

    (articolo 1)

    - Nomos del Dodecanneso,

    - Nomos di Chio,

    - Nomos di Lesbo,

    - Nomos di Samo,

    - le isole del Nomos delle Cicladi escluse le isole elencate nel gruppo A.

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