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Document 31969L0062

    Direttiva 69/62/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    GU L 48 del 26.2.1969, p. 7–8 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 55 - 56

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/62/oj

    31969L0062

    Direttiva 69/62/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    Gazzetta ufficiale n. L 048 del 26/02/1969 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0050
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0055
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0086
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0068
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0068
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0171
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0171


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1969 che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

    (69/62/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate (2);

    considerando che occorre completare le disposizioni transitorie e consentire l'utilizzazione dituberi-seme di fasi anteriori a quella dei tuberi-seme di base;

    considerando che occorre modificare un'indicazione dell'etichetta, nonché il colore di quest'ultima se si tratta di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, è modificata conformemente a quanto viene stabilito negli articoli seguenti.

    Articolo 2

    1. L'articolo 2 diventa l'articolo 2, paragrafo 1.

    2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

    « a) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; »

    3. All'articolo 2 è agginato il seguente paragrafo 2:

    « 2. Gli Stati membri possono:

    a) durante un periodo transitorio di non oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto B, certificare come tuberi-seme certificati i tuberi-seme provenienti direttamente da tuberi-seme ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dai tuberi-seme certificati « tuberi-seme di base » o « tuberi-seme certificati » secondo i principi della presente direttiva;

    b) prevedere che, fino al 30 giugno 1972, gli esami ufficiali concernenti l'osservanza delle condizioni di cui all'allegato II non devono essere effettuati, all'atto della certificazione, su tutte le partite, salvo se esiste un dubbio circa l'osservanza di tali condizioni. L'esame deve tuttavia essere effettuato su almeno il 20 % delle partite. »

    Articolo 3

    All'articolo 7, il termine « livraison » nel testo francese è sostituito dal termine « lot ».

    Articolo 4

    All'articolo 8, il termine « livraisons » nel testo francese è sostituito dal termine « lots ».

    Articolo 5

    Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata. »

    Articolo 6

    Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

    « b) contengono, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato III, parte A, punti 3, 4 e 6 per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio. »

    Articolo 7

    All'articolo 15, paragrafo 2, la data indicata nella ultima frase è sostituita dalla data del 1o luglio 1970.

    Articolo 8

    All'articolo 16, paragrafo 2, i termini « giallo scuro » sono sostituiti dal termine « bruno ».

    Articolo 9

    1. Il testo dell'allegato III, parte A, punti 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 1. « Normativa CEE »

    2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi. »

    2. Tuttavia, le etichette che recano l'indicazione prescritta all'allegato III, parte A, punto 1 della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate potranno essere utilizzate sino al 30 giugno 1970, ma non oltre.

    Articolo 10

    Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1969, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatti a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. P. BUCHLER

    (1) GU n. C 108 del 19. 10. 1968, pag. 30.(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

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