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Document E2001C0253
2001/253/: EFTA Surveillance Authority Decision No 253/01/COL of 8 August 2001 on the map of assisted areas and levels of aid in Iceland (Aid No 00-002)
2001/253/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 253/01/COL, dell'8 agosto 2001, relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002)
2001/253/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 253/01/COL, dell'8 agosto 2001, relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002)
GU L 15 del 17.1.2002, p. 49–57
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
2001/253/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 253/01/COL, dell'8 agosto 2001, relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002)
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/2002 pag. 0049 - 0057
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 253/01/COL dell'8 agosto 2001 relativa alla carta delle regioni assistite e ai livelli di aiuto in Islanda (Aiuto n. 00-002) L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli 61-63 e il protocollo 26, visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare gli articoli 24 e 1 del protocollo 3, vista la guida dell'autorità(3) all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli(4), considerando quanto segue: I. I FATTI 1. Procedura Il 12 luglio 2000 l'autorità di vigilanza EFTA ha deciso di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia riguardo agli aiuti di Stato sotto forma di aiuti regionali in Islanda (carta delle regioni assistite)(5). La decisione è stata presa dopo che è stato ripetutamente ricordato alle autorità islandesi che l'autorità sarebbe stata costretta ad avviare il procedimento se non fosse stata presentata una notifica della carta delle regioni assistite. La decisione è stata pubblicata il 21 dicembre 2000 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6). Le parti interessate avevano un mese di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione per comunicare i loro commenti sulle misure in questione. L'autorità non ha ricevuto alcun commento. Con lettera del 2 agosto 2000 della missione dell'Islanda presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 4 agosto 2000 (Doc. n.: 00-5486-A), le autorità islandesi hanno notificato la loro proposta relativa alle regioni ammissibili agli aiuti regionali in Islanda e ai massimali di aiuto applicabili. Nella lettera si faceva riferimento all'articolo 1, paragrafo 3) del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia. Con lettera del 27 marzo 2001 (doc. n.: 01-2146-D), l'autorità ha chiesto informazioni statistiche supplementari concernenti i comuni in Islanda, tra cui una carta dettagliata che mostrasse i confini dei comuni, la popolazione totale e la densità abitativa in ciascun comune. Le autorità islandesi hanno risposto a tale richiesta con lettera del 23 maggio 2001, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 23 maggio 2001 (Doc. n.: 01-3881-A). La lettera conteneva tre documenti: una tabella con i dati statistici relativi a ciascun comune, una carta che mostrava i confini dei comuni in Islanda (in cui erano state segnate le regioni ammissibili agli aiuti regionali) e una carta che mostrava i comuni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km quadrato. Con lettera del 18 giugno 2001 (Doc. n.: 01-4602-D), l'autorità ha convenuto con le autorità islandesi che il paese sarebbe stato suddiviso in due regioni: la regione della capitale intorno a Reykjavik e la regione rurale e che quest'ultima era ammissibile agli aiuti regionali. L'autorità ha inoltre convenuto che la densità di popolazione debba essere il criterio fondamentale per la selezione delle regioni ammissibili. Tuttavia, l'autorità non era convinta del fatto che la regione della capitale dovesse essere delimitata sulla base dei distretti elettorali, criterio scelto dalle autorità islandesi nella notifica del 2 agosto 2000. Considerate le dimensioni geografiche e della popolazione dei distretti elettorali, l'autorità ha ritenuto giusto delimitare la regione rurale e la regione della capitale sulla base dei comuni. L'autorità ha fatto presente che, dalle informazioni ottenute a livello comunale (comunicate con lettera del 23 maggio 2001), risulta che erano stati inclusi nella regione proposta per gli aiuti regionali diversi comuni la cui distanza da Reykjavik consente il pendolarismo e con un'elevata densità di popolazione (oltre 12,5 abit./km quadrato). Pertanto, l'autorità ha suggerito alle autorità islandesi di escludere dalla regione proposta per gli aiuti alcuni comuni ad elevata densità abitativa e ubicati in prossimità di Reykjavik. Con lettera del 12 luglio 2000 della missione dell'Islanda presso l'Unione europea, ricevuta e protocollata dall'autorità in data 13 luglio 2001 (Doc. n.: 01-5213-A), le autorità islandesi hanno presentato delle modifiche alla notifica precedente del 2 agosto 2000. Inoltre, le autorità islandesi hanno fornito ulteriori informazioni statistiche ed economiche sui comuni a densità abitativa relativamente elevata della regione della capitale. 2. Quadro generale La carta delle regioni assistite applicabile alla fine del 1999 è stata approvata il 28 agosto 1996(7). All'epoca, abitava nella regione assistita il 40,8 % della popolazione islandese. La densità media abitativa delle regioni assistite era di 1,1 abitanti per km quadrato. L'intensità dell'aiuto approvato era del 17 % equivalente sovvenzione netto (ESN), con un supplemento del 10 % lordo per le piccole e medie imprese (PMI). 3. I contenuti della carta proposta 3.1. Metodologia e copertura La notifica consiste essenzialmente in 3 lettere delle autorità islandesi, la prima del 2 agosto 2000, ricevuta e protocollata dall'autorità il 4 agosto 2000 (doc. n.: 00-5486-A), la seconda del 23 maggio 2001, ricevuta e protocollata il 23 maggio 2001 (doc. n.: 01-3881-A), e la terza del 12 luglio 2001, ricevuta e protocollata il 13 luglio 2001 (doc. no: 01-5213-A). Nella lettera del 2 agosto 2000, le autorità islandesi hanno proposto di dividere il paese in due regioni, la regione della capitale e la regione rurale. Le autorità islandesi hanno suggerito che solo le imprese ubicate nella regione rurale siano ammissibili agli aiuti regionali ai sensi della deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE. La regione rurale doveva consistere in tre distretti rurali elettorali: il distretto elettorale nordoccidentale, il distretto elettorale nordorientale e il distretto elettorale meridionale. La popolazione totale interessata della regione proposta per l'aiuto regionale sarebbe il 38,2 % della popolazione islandese. Con lettera del 12 luglio 2001, le autorità islandesi hanno presentato una notifica modificata. Le unità geografiche nella notifica modificata sono al livello V NUTS(8) (comuni). Sono stati tolti 4 comuni (Reykjanesbær, Sanðgerdisbær, Gerðahreppur e Vatnsleysustrandarhreppur) dalla proposta di regione cui destinare gli aiuti del 2 agosto 2000. Pertanto, la popolazione totale interessata della regione proposta per l'aiuto regionale si è ridotta al 33,2 %. Il criterio utilizzato per determinare la regione cui destinare gli aiuti è la bassa densità abitativa. Le autorità islandesi hanno fatto presente che la densità abitativa della regione proposta per l'aiuto è estremamente bassa, solo 0,92 abit./km quadrato. Le autorità islandesi hanno anche segnalato che le tendenze demografiche in queste regioni sono molto diverse da quelle della regione della capitale e che le regioni assistite dipendono maggiormente dalla pesca e dall'agricoltura. La popolazione totale della regione proposta per gli aiuti è di 93.812 abitanti. Per regione della capitale non ammissibile agli aiuti regionali si intende la capitale Reykjavík e i comuni limitrofi di Kópavogsbær, Seltjarnarneskaupstaður, Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Bessastaðahreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Gerðahreppur e Vatnsleysustrandahreppur. La regione della capitale ha una popolazione di 189.033 abitanti che corrisponde al 66,8 % della popolazione totale dell'Islanda. 3.2. Massimali di aiuto Le autorità islandesi hanno proposto un massimale di aiuto generale del 17 % ESN per l'intera regione interessata. Propongono, inoltre, che le piccole e medie imprese (PMI) siano ammissibili ad un aumento del 10 % lordo. Le intensità di aiuto proposte sono uguali a quelle approvate il 28 agosto 1996. II. VALUTAZIONE 1. Osservazioni generali L'autorità ha notato che le autorità islandesi non hanno sostenuto che in Islanda vi sono regioni ammissibili agli aiuti regionali sulla base della deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE (o di una delle altre clausole di esenzione in virtù dell'articolo 61). L'autorità ha pertanto esaminato la carta di aiuti regionali proposta alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE e del capitolo 25, Norme relative agli aiuti regionali, della sua guida agli aiuti di Stato. Il capitolo 25, paragrafo 5, lettera 1) della guida agli aiuti di Stato dispone che "L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato EFTA ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro approvati per ciascuna di esse, costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato EFTA.". La carta proposta non prevede aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Tuttavia l'autorizzazione della carta comporta un'autorizzazione della concessione di aiuti ai sensi dei regimi di aiuti a finalità regionale. Inoltre a tali regimi si applicheranno i massimali approvati sulla base della carta. L'insieme delle lettere datate 2 agosto 2000 (doc. n.: 00-5486-A), 23 maggio 2001 (doc. n.: 01-3881-A) e 12 luglio 2001 (doc. n.: 01-5213-A) costituisce una notifica completa e forma la base della valutazione dell'autorità. Pertanto, l'autorità di vigilanza EFTA è tenuta a valutare se la clausola d'esenzione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE è applicabile. 2. Metodologia e popolazione interessata Le regioni notificate devono, conformemente al capitolo 25.3(16) della guida agli aiuti di Stato, "corrispondere al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, ad una unità geografica omogenea diversa. Ogni singolo Stato EFTA può presentare un solo tipo di unità geografica". Le regioni proposte devono inoltre costituire zone compatte. Dal momento che i distretti elettorali proposti dalle autorità islandesi nella lettera del 2 agosto 2000 sono troppo grandi per servire a delimitare la regione della capitale dalla regione ammissibile agli aiuti regionali, l'autorità ritiene giustificato utilizzare i comuni (NUTS V) per delimitare la regione ammissibile agli aiuti regionali. L'autorità osserva che le autorità islandesi hanno notificato solo un tipo di unità geografica e che la regione proposta per gli aiuti regionali forma una zona compatta. Il capitolo 25, paragrafo 3, lettera 17) della guida agli aiuti di Stato stabilisce che: "entro i limiti dei massimali indicati al punto (12) per ogni Stato EFTA, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per kmq." L'utorità osserva che la regione proposta per l'aiuto ha una popolazione totale di 93.812 persone e una densità abitativa di 0,92 abitanti per chilometro quadrato. La carta proposta delle regione copre il 33,2 % della popolazione totale in Islanda. L'autorità ritiene che questa parte della proposta soddisfi i criteri in materia del capitolo 25 della guida agli aiuti di Stato. Nell'allegato I alla presente decisione si fornisce un quadro generale dei comuni coperti dalla carta regionale. 3. Massimali di aiuto Il capitolo 25, paragrafo 4, lettera 16) della guida agli aiuti di Stato afferma, tra l'alto, che "nell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) il massimale degli aiuti regionali in generale non deve superare il 20 % ESN, tranne che nelle regioni a bassa densità abitativa in cui può raggiungere il 30 % ESN." Il capitolo 25, paragrafo 4, lettera 20) afferma inoltre che "Ai massimali indicati ai punti (15)-(19) possono aggiungersi i supplementi a favore delle PMI, cioè un supplemento di 15 punti percentuali, al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera a) e di 10 punti percentuali, sempre al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c). Il massimale finale si applica alla base tipo per le PMI. I supplementi a favore delle PMI non si applicano alle imprese del settore dei trasporti." Le autorità islandesi hanno proposto un massimale di aiuto generale del 17 % ESN, con un supplemento del 10 % lordo per le PMI. L'autorità conclude pertanto che le intensità massime di aiuto per gli aiuti regionali agli investimenti proposti dalle autorità islandesi sono conformi alla guida e possono essere ammesse alla clausola di esenzione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. Il supplemento del 10 % lordo proposto per i massimali di aiuto per le PMI è ammissibile, ai sensi della guida agli aiuti di Stato, ma è indispensabile garantire che le disposizioni giuridiche nazionali in materia facciano riferimento a una definizione di PMI coerente con quella stabilita nel capitolo 10.2 della guida agli aiuti di Stato. Le intensità massime di aiuto della carta regionale sono massimali di aiuto cumulativi. Ciò significa che qualora un progetto d'investimento abbia i requisiti per ottenere aiuti sulla base di più di un regime di aiuti, l'intensità cumulativa degli aiuti concessi al progetto sulla base dei diversi regimi non deve superare il massimale di aiuto corrispondente della carta delle regioni assistite. 4. Applicazione della decisione e cumulo degli aiuti Per quanto riguarda l'applicazione della carta delle regioni assistite in Islanda, va sottolineato che eventuali nuovi progetti relativi alla concessione o alla modifica di aiuti con obiettivi regionali, che rispettino la delimitazione geografica e le intensità massime di aiuto della carta, non necessiteranno di ulteriori giustificazioni per quanto riguarda i loro aspetti regionali, fermo restando l'obbligo di notifica di tali progetti per le autorità islandesi conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia. Restano applicabili tutti gli obblighi specifici di notifica per quanto riguarda alcuni settori sensibili (attualmente: cantieri navali, acciaio, fibre sintetiche e veicoli a motore). La carta delle regioni assistite non dovrà essere rielaborata, tranne eccezioni, fino al termine del periodo di validità approvato, vale a dire il 31 dicembre 2006. Tuttavia, durante tale periodo, e previa notifica preventiva ed approvazione dell'autorità di vigilanza EFTA, non è esclusa la possibilità di modificare la carta in seguito ad un cambiamento delle circostanze. Tuttavia, la presente decisione non limita il potere dell'Autorità di vigilanza EFTA di riesaminare la carta, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia, ove necessario, prima del termine del periodo approvato di cui sopra. 5. Conclusione Alla luce di quanto sopra affermato, l'autorità ritiene che la carta degli aiuti regionali notificata per il periodo che va fino alla fine del 2006 soddisfi i requisiti richiesti nella guida agli aiuti di stato (capitolo 25) per gli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo EFTA e sia pertanto ammissibile all'esenzione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo EFTA. Pertanto, l'autorità conclude il procedimento formale con una decisione positiva basata sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1. La carta degli aiuti regionali per l'Islanda è giudicata compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. L'attuazione della misura è pertanto autorizzata. 2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia, la carta delle regioni assistite è applicabile a decorrere dalla data delle presente decisione fino al 31 dicembre 2006. 3. Destinataria della presente decisione è l'Islanda. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2001. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Il Presidente Knut Almestad (1) In appresso accordo SEE. (2) In appresso accordo sull'autorità di vigilanza e la Corte di giustizia. (3) Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida aiuti di Stato), adottate ed emanate dall'autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE della GU n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 23 maggio 2001, modifica non ancora pubblicata. (4) GU C 368 del 21.12.2000, pag. 12. (5) Dec. N.. 135/00/COL. (6) Cfr. la nota 4. (7) Dec. n.. 103/96/COL. (8) NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. ALLEGATO I COMUNI DELLA REGIONE ASSISTITA >SPAZIO PER TABELLA>