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Document C2006/143/64
Case T-111/06: Action brought on 12 April 2006 — Wesergold Getränkeindustrie v OHIM — Lidl Stiftung (VITAL& FIT)
Causa T-111/06: Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)
Causa T-111/06: Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)
GU C 143 del 17.6.2006, p. 32–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/32 |
Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)
(Causa T-111/06)
(2006/C 143/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) [Rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania).
Conclusioni della ricorrente:
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno 16 febbraio 2006 (R 3/2005-2) e |
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condannare l'Ufficio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «VITAL& FIT» per beni della classe 32 (domanda n. 1 457 951).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lidl Stiftung & Co. KG.
Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «VITAFIT» n. 1 050 163 per beni della classe 32.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: errato esame del merito del ricorso da parte della commissione di ricorso (art. 62, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (1)); violazione dei diritti della difesa nonché dell'obbligo di motivazione (art. 73 del regolamento n. 40/94); violazione dell'obbligo di tener conto di fatti e elementi di prova prodotti in tempo utile (art. 74 del regolamento n. 40/94); violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).