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Document C2006/143/64

Causa T-111/06: Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)

GU C 143 del 17.6.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/32


Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidt Stiftung (VITAL& FIT)

(Causa T-111/06)

(2006/C 143/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) [Rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania).

Conclusioni della ricorrente:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno 16 febbraio 2006 (R 3/2005-2) e

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «VITAL& FIT» per beni della classe 32 (domanda n. 1 457 951).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lidl Stiftung & Co. KG.

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo tedesco «VITAFIT» n. 1 050 163 per beni della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errato esame del merito del ricorso da parte della commissione di ricorso (art. 62, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (1)); violazione dei diritti della difesa nonché dell'obbligo di motivazione (art. 73 del regolamento n. 40/94); violazione dell'obbligo di tener conto di fatti e elementi di prova prodotti in tempo utile (art. 74 del regolamento n. 40/94); violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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