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Document C2006/143/26
Case C-456/04: Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 April 2006 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA v Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccato di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Maritime cabotage — Regulation (EEC) No 3577/92 — Law applicable to the manning of vessels over 650 gt carrying out island cabotage — Meaning of voyage which follows or precedes a voyage to or from another State)
Causa C-456/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di viaggio che segue o precede il viaggio di cabotaggio)
Causa C-456/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di viaggio che segue o precede il viaggio di cabotaggio)
GU C 143 del 17.6.2006, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/15 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 aprile 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) — Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Causa C-456/04) (1)
(Cabotaggio marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole - Nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio)
(2006/C 143/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agip Petroli SpA
Convenuti: Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa — Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Legge applicabile agli equipaggi di navi di stazza superiore alle 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole — Nozione di «viaggio che segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato»
Dispositivo
La nozione di «viaggio che segue o precede» il viaggio di cabotaggio, di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), comprende, in linea di principio, ogni viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, a prescindere dalla presenza di un carico a bordo. Tuttavia, non possono essere ammessi viaggi senza carico a bordo effettuati abusivamente allo scopo di aggirare le norme previste dal regolamento n. 3577/92. L'accertamento dell'esistenza di una pratica abusiva richiede, da un lato, che il viaggio internazionale in zavorra, nonostante l'applicazione formale delle condizioni di cui all'art. 3, n. 3, del detto regolamento, abbia come risultato che l'armatore fruisca, per tutte le questioni relative all'equipaggio, dell'applicazione delle norme dello Stato di bandiera in spregio dell'obiettivo dell'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, il quale consiste nel consentire l'applicazione delle norme dello Stato ospitante a tutte le questioni relative all'equipaggio nel caso del cabotaggio insulare. D'altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale di tale viaggio internazionale in zavorra è quello di evitare l'applicazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3577/92, a vantaggio di quella del n. 3 del medesimo articolo.