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Document 62022TN0760
Case T-760/22: Action brought on 6 December 2022 — TB v ENISA
Causa T-760/22: Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA
Causa T-760/22: Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA
GU C 63 del 20.2.2023, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/57 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2022 — TB / ENISA
(Causa T-760/22)
(2023/C 63/75)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TB (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il rapporto di evoluzione della carriera per il 2020 (in prosieguo: il «REC») risultante dalla decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022 nella parte in cui contiene le seguenti osservazioni:
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— |
annullare, per quanto necessario, la decisione del 26 agosto 2022 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente contro il REC 2020 e contro la decisione del direttore esecutivo dell’ENISA 8/2022 del 3 febbraio 2022; |
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disporre il risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità del REC per il 2020 e della decisione sul ricorso, in quanto non vi è stato un vero e proprio dialogo e la ripetizione della procedura di valutazione è viziata da una violazione della comunicazione amministrativa 1/2021, pag. 9, e dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione MB/2015/15. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da errori manifesti di valutazione, da una motivazione insufficiente e da una violazione dell’articolo 5 della decisione MB/2015/15 e della comunicazione amministrativa 1/2021, pagg. 11 e 12. |
1. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il REC per il 2020 e la decisione sul ricorso sono viziati da una violazione delle regole di obiettività e di imparzialità, da una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da una violazione del dovere di diligenza e di assistenza, nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione. |