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Document 62022TN0076

    Causa T-76/22: Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

    GU C 148 del 4.4.2022, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 148 del 4.4.2022, p. 29–29 (GA)

    4.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 148/36


    Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

    (Causa T-76/22)

    (2022/C 148/48)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

    Parti

    Ricorrente: Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH (Ehringshausen, Germania) (rappresentanti: E. Fortunet e P. Marchiset, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH (Innsbruck, Germania)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STIWELL» / Marchio dell’Unione europea n. 4 072 542

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2021 nel procedimento R 1383/2020-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata nella parte in cui rifiuta di accogliere la domanda di decadenza del marchio dell'Unione europea STIWELL n. 4 072 542 per i prodotti «dispositivi di stimolazione neuromuscolare» della classe 10, e nella parte in cui rifiuta di fissare il punto di partenza della data di decadenza per tutti i prodotti nel giorno del quinto anniversario della pubblicazione della registrazione di tale marchio nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea (il 21 febbraio 2011);

    condannare l'EUIPO e la società Med-El alle spese afferenti al presente ricorso.

    Motivi invocati

    Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio, non avendo svolto una valutazione globale che tenesse conto di tutti i fattori e fosse basata su tutte le circostanze;

    Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio valutando la specificità dei prodotti in relazione all'attività del titolare del marchio e non in relazione alla designazione dei prodotti;

    Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e insufficiente motivazione della sua decisione, in quanto la commissione di ricorso ha analizzato erroneamente la nozione di uso effettivo del marchio adottando una motivazione contraddittoria sulla presunta specificità di tali prodotti;

    Errore della commissione di ricorso nel fissare la data in cui ha avuto effetto la decadenza, nell’aver accolto un requisito attinente ad un legittimo motivo e nell'aver interpretato erroneamente tale legittimo motivo.


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