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Document 62022CN0026

Causa C-26/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen

GU C 148 del 4.4.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 12–13 (GA)

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen

(Causa C-26/22)

(2022/C 148/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: UF

Resistente: Land Hessen

Litisconsorte: SCHUFA Holding AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) («RGPD»), debba essere inteso nel senso che l’esito che l’autorità di controllo comunica all’interessato

a)

ha il carattere di una decisione su una petizione, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale della decisione di un’autorità di controllo su un reclamo, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, è in linea di principio limitato alla questione se l’autorità tratti il reclamo, svolga le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informi il reclamante dell’esito delle indagini,

oppure

b)

debba essere inteso come una decisione amministrativa sul merito, con la conseguenza che una decisione di un’autorità di controllo su un reclamo dev’essere sottoposta a un riesame integrale nel merito da parte dell’autorità giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD, il che prevede che in singoli casi — ad esempio nel caso di una riduzione a zero del potere discrezionale — l’autorità di controllo possa anche essere obbligata dall’autorità giurisdizionale ad adottare una misura specifica ai sensi dell’articolo 58 del RGPD.

2.

Se la conservazione dei dati presso un’agenzia privata di valutazione del credito, in cui dati personali provenienti da un registro pubblico — come le «banche dati nazionali» di cui all’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19) — sono conservati senza uno specifico motivo, al fine di poter fornire informazioni in caso di richiesta, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3

a)

Se le banche dati private parallele (in particolare le banche dati di un’agenzia di valutazione del credito), che vengono create accanto alle banche dati pubbliche e nelle quali i dati provenienti dalle banche dati pubbliche (nel caso di specie le comunicazioni di insolvenza) vengono conservati più a lungo di quanto disciplinato nell’ambito ristretto del regolamento 2015/848 in combinato disposto con il diritto nazionale, siano ammissibili in linea di principio.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 3a, se dal diritto all’oblio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del RGPD derivi che tali dati devono essere cancellati se è trascorso il periodo di trattamento previsto dal registro pubblico.

4.

Nei limiti in cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD può essere considerato come l’unico fondamento giuridico per una conservazione dei dati presso agenzie private di valutazione del credito per quanto riguarda i dati conservati anche nei registri pubblici, se sussista conseguentemente un legittimo interesse di un’agenzia di valutazione del credito a ricevere dati dal registro pubblico senza uno specifico motivo, in modo che tali dati siano disponibili in caso di una successiva richiesta.

5.

Se i codici di condotta che sono stati approvati dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 40 del RGPD e che prevedono termini per la revisione e la cancellazione superiori ai periodi di conservazione dei registri pubblici possano sospendere il bilanciamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).


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