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Document 62022CN0026
Case C-26/22: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germany) lodged on 11 January 2022 — UF v Land Hesse
Causa C-26/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen
Causa C-26/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen
GU C 148 del 4.4.2022, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 12–13
(GA)
4.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) l’11 gennaio 2022 — UF / Land Hessen
(Causa C-26/22)
(2022/C 148/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parti
Ricorrente: UF
Resistente: Land Hessen
Litisconsorte: SCHUFA Holding AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) («RGPD»), debba essere inteso nel senso che l’esito che l’autorità di controllo comunica all’interessato
|
2. |
Se la conservazione dei dati presso un’agenzia privata di valutazione del credito, in cui dati personali provenienti da un registro pubblico — come le «banche dati nazionali» di cui all’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19) — sono conservati senza uno specifico motivo, al fine di poter fornire informazioni in caso di richiesta, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3 |
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4. |
Nei limiti in cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD può essere considerato come l’unico fondamento giuridico per una conservazione dei dati presso agenzie private di valutazione del credito per quanto riguarda i dati conservati anche nei registri pubblici, se sussista conseguentemente un legittimo interesse di un’agenzia di valutazione del credito a ricevere dati dal registro pubblico senza uno specifico motivo, in modo che tali dati siano disponibili in caso di una successiva richiesta. |
5. |
Se i codici di condotta che sono stati approvati dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 40 del RGPD e che prevedono termini per la revisione e la cancellazione superiori ai periodi di conservazione dei registri pubblici possano sospendere il bilanciamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).