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Document 62021TN0564
Case T-564/21: Action brought on 6 September 2021 — Bremino-Grupp v Council
Causa T-564/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio
Causa T-564/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio
GU C 490 del 6.12.2021, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 490/46 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio
(Causa T-564/21)
(2021/C 490/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bremino-Grupp OOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano la ricorrente; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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2. |
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
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4. |
Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive
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