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Document 62021TN0564

    Causa T-564/21: Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio

    GU C 490 del 6.12.2021, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 490/46


    Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Bremino-Grupp/Consiglio

    (Causa T-564/21)

    (2021/C 490/56)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Bremino-Grupp OOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano la ricorrente;

    condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    La motivazione per l’inserimento del nominativo della ricorrente negli elenchi allegati agli atti impugnati non soddisfarebbe i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE. Essa sarebbe vaga e non sufficientemente precisa. Anzitutto, dalla motivazione non sarebbe chiaro quale sostegno pubblico la ricorrente avrebbe ricevuto per lo sviluppo della zona economica speciale Bremino-Orsha. Neanche il punto della motivazione relativo alla concessione di «numerosi vantaggi finanziari e fiscali e altri benefici» a favore della ricorrente sarebbe chiaro, poiché non si comprenderebbe a quali vantaggi si faccia riferimento. L’affermazione secondo cui gli azionisti della Bremino-Grupp OOO sarebbero «proprietari di Bremino Orsha» sarebbe semplicemente falsa, in quanto sarebbe giuridicamente impossibile essere proprietario di una zona economica. Inoltre, l’accusa secondo cui tutti e tre gli azionisti della ricorrente apparterrebbero alla «cerchia ristretta degli uomini d’affari legati a Lukashenko» sarebbe troppo generica e non potrebbe costituire una motivazione sufficiente per l’introduzione di sanzioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

    Il convenuto si sarebbe manifestamente fondato su una base fattuale errata, sicché la valutazione effettuata sarebbe erronea. Il fatto che la zona economica «Bremino Orsha» sia stata istituita con decreto presidenziale non costituirebbe un vantaggio per la ricorrente, poiché tale procedura è prevista nella legislazione bielorussa per l’istituzione di zone economiche. I vantaggi fiscali legati alla zona economica speciale sarebbero a disposizione di qualsiasi investitore. Non sarebbe chiaro come il convenuto definisca la specifica cerchia ristretta degli uomini d’affari legati a Lukashenko e su quali basi vi includa gli azionisti della ricorrente. Inoltre, da tale motivazione non si comprenderebbe in che modo la ricorrente sia coinvolta, dal momento che essa non avrebbe ricevuto alcun vantaggio al riguardo. Non vi sarebbe stato inoltre alcun sostegno alla ricorrente da parte del figlio del presidente, Viktar Lukashenko.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

    Il convenuto non avrebbe informato la ricorrente del suo previsto inserimento negli elenchi in questione e non le avrebbe dato alcuna possibilità, prima della pubblicazione della decisione sull’introduzione di misure restrittive contro la medesima, di difendersi e, se del caso, produrre elementi di prova per confutare le accuse.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive

    Gli atti impugnati costituirebbero un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali della ricorrente, in particolare nel suo diritto di proprietà, nel suo diritto di esercitare un’attività economica e nel suo diritto al rispetto della sua reputazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


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