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Document 62021TN0223

    Causa T-223/21: Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — SE/Commissione

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/48


    Ricorso proposto il 27 aprile 2021 — SE/Commissione

    (Causa T-223/21)

    (2021/C 278/69)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: SE (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione recante rigetto della sua domanda a candidatura per il posto COM/2020/1474, del quale è venuto a conoscenza, al più tardi, il 15 settembre 2020;

    annullare la decisione del 28 ottobre 2020 recante rigetto della sua richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, attinente alla sua ammissibilità alla promozione e ad essere riassegnato o ricollocato ad un nuovo posto;

    nei limiti del necessario, annullare le decisioni del 18 gennaio 2021 e del 3 marzo 2021 recanti rispettivamente rigetto delle denunce del ricorrente del 16 settembre 2020 e del 2 novembre 2020;

    disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di essere collocato o assegnato al posto COM/2020/1474 a partire dal 1o settembre 2020, data stimata nella domanda suddetta;

    disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di essere promosso dal 16 maggio 2020, data stimata nella domanda suddetta;

    disporre il risarcimento del danno materiale risultante dalla perdita dell’opportunità di diventare funzionario di ruolo, basata sulla partecipazione a concorsi interni riservati ad agenti temporanei di [cui all’articolo 2, lettera b) del RAA] di livello AD, come stimato nella domanda suddetta;

    condannare la convenuta all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due parti di motivi che constano di otto motivi totali.

    La prima parte di motivi si riferisce al ricorso proposto dal ricorrente, in quanto diretto contro il rigetto della sua domanda al posto COM/2020/1474, mentre la seconda parte di motivi riguarda il suo ricorso, in quanto diretto contro la decisione che gli nega la possibilità di essere promosso, ricollocato, riclassificato e/o assegnato ad un altro posto.

    1.

    Primo motivo di ricorso (prima parte dei motivi), vertente sul difetto di notifica e sul difetto di motivazione della decisione.

    Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto una notifica formale relativa all’esito della sua domanda per il posto vacante COM/2020/1474, in contrasto con l’obbligo previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e con l’obbligo di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il 15 settembre 2020, egli ha appreso che un’altra persona ha iniziato il proprio servizio in quella qualifica come agente temporaneo 2(b). Tale decisione non è stata, neanch’essa, correttamente motivata.

    2.

    Secondo motivo di ricorso (prima parte dei motivi) vertente sulla circostanza che il rigetto della domanda per il posto COM/2020/1474 è illegittimo perché basato su una interpretazione scorretta dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, con riferimento al contratto del ricorrente e all’interesse del servizio.

    Dai vari scambi di messaggi di posta elettronica risulta che l’amministrazione nutre l’erronea convinzione che non sia possibile che un agente temporaneo alla Commissione ottenga un secondo contratto come agente temporaneo presso la Commissione stessa durante la sua carriera e che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del RAA, un agente temporaneo [TA2(b)] può concludere soltanto un contratto. In ogni caso, il ricorrente sostiene che il RAA non contiene alcun elemento a sostegno dell’opinione della convenuta.

    3.

    Terzo motivo di ricorso (prima parte dei motivi), vertente sull’inadempienza dell’obbligo di seguire prassi amministrative consolidate, su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all’età.

    Il ricorrente sostiene che, in diversi casi, agenti temporanei 2b sono stati riassegnati a posti diversi in cui hanno svolto varie mansioni e assolto varie responsabilità senza bisogno di un nuovo contratto, come ad esempio nel vigore del Junior Professionals Program [Programma per giovani professionisti] (JPP).

    4.

    Quarto motivo di ricorso (prima parte dei motivi), che adduce mancanza di trasparenza, diniego del diritto al contraddittorio e diniego di un ricorso giurisdizionale effettivo.

    Egli sostiene che l’amministrazione non è stata trasparente nel trattare il procedimento. Essa si è immessa in dubbie prassi procedurali che sono risultate nella negazione del diritto del ricorrente al contraddittorio e all’opportunità di avvalersi di un ricorso giurisdizionale effettivo.

    5.

    Primo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un’interpretazione scorretta dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA — Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del RAA, con riferimento al contratto del ricorrente e all’interesse del servizio.

    Il ricorrente sostiene che la posizione dell’amministrazione recante diniego della sua promozione, ricollocamento, riclassificazione e assegnazione a un altro posto è manifestamente errata e priva di una base legale per le ragioni chiarite in rapporto alla prima decisione contestata.

    6.

    Secondo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio e su una discriminazione in base all’età tra agenti temporanei 2(b) alla Commissione.

    Riguardo all’ammissibilità del ricorrente a fare domanda e ad essere assegnato ad altri posti per agenti temporanei, e specificamente per posti vacanti di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2(b) del RAA, egli sostiene che l’amministrazione pone in essere prassi discriminatorie tra candidati in regime di JPP, che sono anche agenti temporanei 2(b), e il ricorrente che è, anch’egli, agente temporaneo 2(b).

    7.

    Terzo motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente su un trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) di diversi organi dell’Unione.

    La possibilità di promozione degli agenti temporanei 2(b) è stata espressamente riconosciuta da altre istituzioni e organismi dell’Unione europea. Venendo meno al compito di organizzare esercizi di promozione e non provvedendo al medesimo diritto di promozione per gli agenti temporanei 2(b), la Commissione europea tratta tali agenti temporanei in modo meno favorevole di altre istituzioni e organismi.

    8.

    Quarto motivo di ricorso (seconda parte dei motivi), vertente sul trattamento discriminatorio tra agenti temporanei 2(b) e altri agenti temporanei alla Commissione.

    Con riferimento alla promozione o alla riclassificazione, l’inadempimento dell’amministrazione dell’obbligo di organizzare esercizi di promozione o di consentire promozioni individuali, comporta un trattamento discriminatorio tra il ricorrente, in quanto agente temporaneo 2(b), rispetto ad altre categorie di agenti temporanei e, in particolare, gli agenti temporanei 2(a) e 2(c).


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