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Document 62021TB0709

Causa T-709/21: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati [«Ricorso di annullamento – Protezione dei dati personali – Progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila – Risoluzione delle controversie tra autorità di controllo ad opera del Comitato europeo per la protezione dei dati – Decisione vincolante – Articolo 60, paragrafo 4, e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Assenza di incidenza diretta»]

GU C 63 del 20.2.2023, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/48


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — WhatsApp Ireland/Comitato europeo per la protezione dei dati

(Causa T-709/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Protezione dei dati personali - Progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila - Risoluzione delle controversie tra autorità di controllo ad opera del Comitato europeo per la protezione dei dati - Decisione vincolante - Articolo 60, paragrafo 4, e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Assenza di incidenza diretta»)

(2023/C 63/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WhatsApp Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avvocati, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, SC, C. Geoghegan e E. Egan McGrath, barristers)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati (rappresentanti: I. Vereecken e G. Le Grand, agenti, assistiti da G. Ryelandt, E. de Lophem e P. Vernet, avvocati)

Oggetto

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la ricorrente, WhatsApp Ireland Ltd, chiede l'annullamento della decisione vincolante 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati, del 28 luglio 2021, relativa alla controversia tra le autorità di controllo interessate scaturita dal progetto di decisione riguardante la WhatsApp elaborato dalla Data Protection Commission (autorità di sorveglianza in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, Irlanda).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla Repubblica di Finlandia, dalla Commissione europea, dal Garante europeo della protezione dei dati e dalla Computer & Communication Industry Association, né sulle richieste di riservatezza che ne sono derivate.

3)

La WhatsApp Ireland Ltd sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Comitato europeo per la protezione dei dati, ad eccezione delle spese di quest'ultimo relative alle istanze di intervento.

4)

Il Comitato europeo per la protezione dei dati, la Repubblica di Finlandia, la Commissione, il Garante europeo per la protezione dei dati e la Computer & Communication Industry Association sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 2 del 3.1.2022


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