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Document 62021CN0297

    Causa C-297/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 10 maggio 2021 — XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

    GU C 278 del 12.7.2021, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 278/36


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 10 maggio 2021 — XXX.XX / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

    (Causa C-297/21)

    (2021/C 278/50)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Ordinario di Firenze

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: XXX.XX

    Convenuta: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

    Questioni pregiudiziali

    1)

    1. In via principale, se l’articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento UE 604/2013 (1) debba essere interpretato, in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e 27 del Regolamento UE 604/2013 nel senso che al giudice dello Stato membro, investito dell’impugnazione del provvedimento dell’Unità Dublino, sia consentito affermare la competenza dello Stato nazionale che dovrebbe eseguire il trasferimento in base all’articolo 18, paragrafo 1 lettera d), qualora accerti la sussistenza, nello Stato membro competente, del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove il richiedente sarebbe esposto a pericolo di morte o di trattamenti inumani e degradanti.

    2)

    In via subordinata, se l’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento UE 604/2013 debba essere interpretato in ossequio agli articoli 19 e 47 della [Carta] e 27 del Regolamento UE 604/2013, nel senso che sia consentito al giudice di affermare la competenza dello Stato tenuto ad eseguire il trasferimento ai sensi della lettera d) dell’articolo 18, paragrafo 1 del medesimo regolamento, qualora risulti accertata:

    a)

    la sussistenza nello Stato membro competente del rischio di violazione del principio di non refoulement per respingimento del richiedente verso il proprio paese di origine, dove sarebbe esposto a pericolo di morte o di subire trattamenti inumani o degradanti;

    b)

    l’impossibilità di eseguire il trasferimento verso altro Stato designato [in] base ai criteri di cui al capo III del Regolamento UE 604/2013.


    (1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31.).


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