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Document 62020CA0595

Causa C-595/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE / ShareWood Switzerland AG, VF [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratti conclusi da consumatori – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) – Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile – Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro]

GU C 148 del 4.4.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 6–6 (GA)

4.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — UE / ShareWood Switzerland AG, VF

(Causa C-595/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) - Contratti conclusi da consumatori - Scelta della legge applicabile - Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) - Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile - Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro)

(2022/C 148/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UE

Resistenti: ShareWood Switzerland AG, VF

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno in locazione al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro, non costituisce un «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.


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