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Document 62019TN0642

Causa T-642/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione

GU C 383 del 11.11.2019, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/75


Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium/Commissione

(Causa T-642/19)

(2019/C 383/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JCDecaux Street Furniture Belgium (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Winckler e G. Babin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile in favore della JCDecaux nell’esecuzione del contratto del 1984, e gli articoli da 2 a 4, nella parte in cui ne dispongono il recupero presso la JCDecaux da parte dello Stato belga;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione C(2019) 4466 final della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33078 (2015/C) (ex 2915/NN) concesso dal Belgio in favore della JC Decaux Belgium Publicité, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto in cui è incorsa la Commissione per aver considerato che lo sfruttamento da parte della ricorrente di taluni supporti pubblicitari nell’ambito del contratto del 16 luglio 1984 al di là dei termini fissati costituisce un vantaggio.

La Commissione ha erroneamente ravvisato l’esistenza di un vantaggio economico malgrado un meccanismo di compensazione utilizzato dalla città di Bruxelles in applicazione del suo obbligo di preservare l’equilibrio economico del contratto.

La Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e in un errore di diritto per aver considerato che la ricorrente aveva beneficiato di un risparmio in termini di affitti e tasse costitutivo di un vantaggio.

2.

Secondo motivo, in subordine, vertente sulla compatibilità con il mercato interno dell’ipotetico aiuto di Stato in applicazione della comunicazione della Commissione sulla disciplina dei SIEG (1) e della decisione relativa ai servizi d’interesse economico generale del 2012 (2).

3.

Terzo motivo, in subordine, vertente sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione con riferimento alla valutazione dell’importo da recuperare.

La Commissione non fornisce una risposta adeguata sugli elementi addotti dalle parti, esprime un giudizio anticipato sull’importo dell’aiuto da recuperare nel suo comunicato stampa e viola le sue norme procedurali interne.

La quantificazione dell’importo di un ipotetico aiuto era impossibile e costituiva un ostacolo al suo recupero.

4.

Quarto motivo, in subordine, vertente sulla prescrizione dell’aiuto di Stato accertato dalla decisione impugnata.


(1)  Comunicazione della Commissione – Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).

(2)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3).


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