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Document 62018TN0692

    Causa T-692/18: Ricorso proposto il 23 novembre 2018 — Montanari / SEAE

    GU C 35 del 28.1.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/27


    Ricorso proposto il 23 novembre 2018 — Montanari / SEAE

    (Causa T-692/18)

    (2019/C 35/33)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Marco Montanari (Reggio Emilia, Italia) (rappresentanti: avv. A. Champetier e S. Rodrigues)

    Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare la decisione impugnata negando al ricorrente, in tutto o in parte, l’accesso al citato documento;

    condannare il convenuto all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso è diretto contro la decisione del 24 ottobre 2018 del Servizio europeo per l’azione esterna, che nega al ricorrente l’accesso al rapporto del 29 luglio 2017, redatto al termine della missione di mediazione condotta dal Capo della divisione «Sostegno alle missioni».

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento 1049/2001, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il ricorrente sostiene che l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni costituisce il principio giuridico e che la possibilità di negarlo ne è l’eccezione. Orbene, le eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento 1049/2001 e invocate dal Servizio europeo per l’azione esterna non possono giustificare il diniego dell’accesso ai documenti, in quanto non ricorrono le condizioni stabilite all’articolo summenzionato.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto le decisioni impugnate sono viziate da difetto o insufficienza di motivazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


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