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Document 62018TN0203

Causa T-203/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE

GU C 182 del 28.5.2018, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/26


Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE

(Causa T-203/18)

(2018/C 182/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, barrister)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFEU, la decisione SNC-2016-0026 del 14 marzo 2018 della Banca centrale europea;

dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFEU, che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU (meccanismo di vigilanza unico) (1) è illegittimo e, pertanto, annullare la suddetta decisione; e

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto essa ha imposta una sanzione pecuniaria amministrativa sul fondamento di un contesto giuridico basato su norme nazionali e dell’Unione prive di efficacia diretta.

Il ricorrente sostiene che i riacquisti di azioni proprie da esso effettuati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 non dovrebbero essere considerati contrari agli articoli 77, lettera a), e 78 del regolamento n. 575/2013, (2) poiché la riserva di conservazione del capitale non era in vigore né era stata determinata fino al 1o gennaio 2016.

Nei limiti in cui la decisione della BCE si basa su disposizioni che disciplinano la riserva di conservazione del capitale di cui alla direttiva 2013/36, (3) le quali non erano vincolanti né vigenti né determinate fino al 1o gennaio 2016, il ricorrente sostiene che la BCE ha imposto una sanzione pecuniaria amministrativa in assenza di una normativa nazionale e dell’Unione direttamente applicabili.

La decisione impugnata viola pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e, in particolare, il principio di legalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 468/2014, (4) in quanto essa dispone la pubblicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in forma non anonimizzata.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è illegittimo e viola l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impone l’obbligo di pubblicare una sanzione pecuniaria amministrativa a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia intenzione di proporre ricorso dinanzi al Tribunale nei termini previsti all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

Introducendo una norma come quella di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU, il Consiglio ha privato un ricorrente interessato a proporre ricorso contro la decisione di non anonimizzare una sanzione pecuniaria amministrativa del termine di due mesi previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

La disposizione controversa deroga al termine di due mesi per proporre un ricorso di annullamento, e conferisce alla BCE il potere unilaterale di stabilire il momento in cui un istituto di credito debba proporre ricorso.

Mentre la BCE ha il potere di pubblicare la sanzione pecuniaria amministrativa, l’istituto di credito di cui trattasi deve proporre ricorso prima della decisione della BCE di pubblicare la sanzione. Questa situazione crea un’incertezza irragionevole per l’istituto di credito, la quale può in definitiva limitare la sua possibilità di presentare un ricorso e, da ultimo, viola il suo diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

Di conseguenza, l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è contrario all’articolo 263, sesto comma, TFUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Nella misura in cui la BCE ha privato il ricorrente del suo diritto a un ricorso effettivo, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (ECB/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).


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