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Document 62018TN0203
Case T-203/18: Action brought on 23 March 2018 — VQ v ECB
Causa T-203/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE
Causa T-203/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE
GU C 182 del 28.5.2018, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/26 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE
(Causa T-203/18)
(2018/C 182/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, barrister)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFEU, la decisione SNC-2016-0026 del 14 marzo 2018 della Banca centrale europea; |
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dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFEU, che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU (meccanismo di vigilanza unico) (1) è illegittimo e, pertanto, annullare la suddetta decisione; e |
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condannare la BCE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto essa ha imposta una sanzione pecuniaria amministrativa sul fondamento di un contesto giuridico basato su norme nazionali e dell’Unione prive di efficacia diretta.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 468/2014, (4) in quanto essa dispone la pubblicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in forma non anonimizzata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è illegittimo e viola l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impone l’obbligo di pubblicare una sanzione pecuniaria amministrativa a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia intenzione di proporre ricorso dinanzi al Tribunale nei termini previsti all’articolo 263, sesto comma, TFUE.
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(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
(4) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 , che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (ECB/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).