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Document 62018CN0081
Case C-81/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) lodged on 6 February 2018 — Endesa Generación, S.A. v Administración General del Estado
Causa C-81/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado
Causa C-81/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado
GU C 182 del 28.5.2018, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado
(Causa C-81/18)
(2018/C 182/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Endesa Generación, S.A.
Resistente: Administración General del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sancisce il principio «chi inquina paga»[,] letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea], che sanciscono come principi fondamentali l’uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/[CE] (1), in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell’ambiente[,] osti all’istituzione di talune imposte che gravano unicamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l’effettivo obiettivo di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell’energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività. |
2) |
Se in un mercato dell’energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio[,] il summenzionato diritto dell’Unione europea osti all’imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l’istituzione sulla base dell’inerente carico inquinante specifico dell’attività nucleare [,] (senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge — cosicché, con riferimento all’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presente, nel testo normativo, l’internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari ai [EUR] 1 200 milioni. |
3) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, secondo il quale gli obblighi specifici a carico del settore che genera energia nucleare, che devono essere imposti in ragione di un interesse generale, ivi compresa la tutela dell’ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili[,] osti alle imposte previste nella legge 15/2012, allorché l’obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non hanno una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge. |
4) |
Se il principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE, i quali intendono garantire «il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità», invitando gli Stati membri a garantire «che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato»[,] ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché esse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell’energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell’ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione dei costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell’ambiente, laddove il costo della gestione e dello stoccaggio dei rifiuti nucleari è già finanziato da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distorcendo la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, i quali non devono sopportare tali imposte malgrado utilizzino fonti produttive più inquinanti. |
5) |
Se l’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sancisce il principio «chi inquina paga»[,] osti a un’imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare, che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un’attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado l’impatto delle stesse sui valori della tutela dell’ambiente. |
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).