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Document 62018CA0290

    Causa C-290/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Flora e fauna selvatiche – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4 – Allegati I e II – Siti di importanza comunitaria – Mancata designazione – Zone speciali di conservazione – Misure necessarie – Mancata adozione)

    GU C 383 del 11.11.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 383/24


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica portoghese

    (Causa C-290/18) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Flora e fauna selvatiche - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 4, paragrafo 4 - Allegati I e II - Siti di importanza comunitaria - Mancata designazione - Zone speciali di conservazione - Misure necessarie - Mancata adozione)

    (2019/C 383/25)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Hermes, agenti)

    Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Reis Silva, H. Almeida, A. Pimenta e P. Barros da Costa, agenti)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo designato quali zone speciali di conservazione 61 siti di importanza comunitaria, riconosciuti dalla Commissione europea nella decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, e nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla data di adozione di tali decisioni, e, non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle specie dell’allegato II di tale direttiva presenti in tali siti di importanza comunitaria, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

    2)

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 249 del 16.7.2018.


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