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Document 62016CN0670

Causa C-670/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 29 dicembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/Repubblica federale di Germania

GU C 104 del 3.4.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 29 dicembre 2016 — Tsegezab Mengesteab/Repubblica federale di Germania

(Causa C-670/16)

(2017/C 104/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Minden

Parti

Ricorrente: Tsegezab Mengesteab

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la presentazione della richiesta di presa in carico (articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 (1)).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se dall’accettazione esplicita o fittizia (articolo 22, paragrafo 7, del regolamento n. 604/2013) dello Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.

4)

Se il termine di due mesi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del termine trimestrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola quando lo Stato membro richiedente lascia passare più di un mese dal momento in cui detto ultimo termine inizia a decorrere prima di inoltrare una richiesta alla banca dati «Eurodac».

5)

Se una domanda di protezione internazionale si consideri come proposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo o soltanto con la registrazione di una domanda formale di asilo. In particolare:

a)

Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un formulario o un verbale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013.

b)

Se l’autorità competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 sia l’autorità competente per il ricevimento del formulario o la redazione del verbale o l’autorità competente a decidere sulla domanda di asilo.

c)

Se un verbale redatto dalle autorità debba considerarsi come pervenuto all’autorità compente anche quando a quest’ultima è stato comunicato il contenuto essenziale del formulario o del verbale o se sia invece a tal fine necessario che le sia inviato l’originale o una copia del verbale.

6)

Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione di una richiesta di presa in carico possa comportare un trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell’articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 604/2013 od obbligare lo [Or. 3] Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in questione.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione rispetto a una delle due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di presa in carico.

8)

Se una richiesta di presa in carico in cui lo Stato membro richiedente indica soltanto la data dell’ingresso nel proprio territorio e la data della presentazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo rispetti il termine di cui all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 o se una siffatta domanda sia «inefficace».


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, GU L 180, pag. 31.


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