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Document 62016CA0099

    Causa C-99/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 77/249/CEE — Articolo 4 — Esercizio della professione di avvocato — Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) — Dispositivo di accesso «RPVA» — Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro — Misura discriminatoria)

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/12


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lyon — Francia) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

    (Causa C-99/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Direttiva 77/249/CEE - Articolo 4 - Esercizio della professione di avvocato - Dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati) (RPVA) - Dispositivo di accesso «RPVA» - Diniego di rilascio ad un avvocato iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro - Misura discriminatoria))

    (2017/C 239/16)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal de grande instance de Lyon

    Parti

    Ricorrente: Jean-Philippe Lahorgue

    Convenuti: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

    Con l’intervento di: Ministère public

    Dispositivo

    Il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso al réseau privé virtuel des avocats (rete privata virtuale degli avvocati), emesso dalle autorità competenti nei confronti di un avvocato debitamente iscritto ad un ordine forense di un altro Stato membro, per il solo motivo che tale avvocato non è iscritto presso un foro del primo Stato membro in cui intende esercitare la sua professione in qualità di libero prestatore di servizi, nei casi in cui l’obbligo di agire di concerto con un altro avvocato non è imposto dalla legge, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE e con l’articolo 57, terzo comma, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale rifiuto, alla luce del contesto in cui è opposto, risponda realmente agli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarlo, e se le conseguenti restrizioni non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.


    (1)  GU C 165 del 10.5.2016.


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