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Document 62015CA0430

Causa C-430/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) — Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale — Nozioni di «prestazione di malattia» e di «prestazione d’invalidità» — Esportabilità]

GU C 104 del 3.4.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Tolley

(Causa C-430/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) - Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale - Nozioni di «prestazione di malattia» e di «prestazione d’invalidità» - Esportabilità])

(2017/C 104/25)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Convenuta: Tolley

Dispositivo

1)

Una prestazione quale la componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999.

2)

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.

3)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

4)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


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