EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0356

Causa C-356/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 luglio 2014 — Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

GU C 329 del 22.9.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 329/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 luglio 2014 — Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-356/14)

2014/C 329/09

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Resistente: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, debba essere considerato di razza pura un bovino riproduttore iscritto, al pari dei suoi ascendenti di primo e secondo grado, nel registro genealogico della razza Holstein Frisona dell’associazione ufficiale di allevatori dello Stato membro, indipendentemente dal grado di purezza genetica in termini di razza dei suoi ascendenti.

2)

Se si debba interpretare la citata disposizione della decisione 2005/379 (1) (omissis) nel senso che gli animali riproduttori per i quali si dispone di un certificato di origine genealogica, in cui figura l’espressione contenuta nel suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), devono essere considerati come animali riproduttori di razza pura e, pertanto, determinano il diritto a beneficiare degli aiuti all’esportazione dopo essere stati oggetto di scambio intracomunitario.

3)

Tenuto conto di quanto sopra considerato se sia possibile ritenere che, nonostante un esemplare disponga di un certificato di origine genealogico rilasciato da un’associazione di allevatori dello Stato membro, in cui figura la menzionata indicazione, tale esemplare, nel caso sia oggetto di scambio intracomunitario, non determini il diritto a favore del commerciante di beneficiare degli aiuti all’esportazione per il fatto di non essere considerato quale animale riproduttore di razza pura, sebbene si disponga di un documento in cui risulta la summenzionata indicazione.


(1)  Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125, pag. 15).


Top