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Document 62014CA0429

    Causa C-429/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Convenzione di Montreal — Articoli 19, 22 e 29 — Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri — Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri — Danno derivante dal ritardo — Danno subìto dal datore di lavoro)

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

    (Causa C-429/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articoli 19, 22 e 29 - Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri - Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri - Danno derivante dal ritardo - Danno subìto dal datore di lavoro))

    (2016/C 145/09)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente: Air Baltic Corporation AS

    Convenuto: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

    Dispositivo

    La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.


    (1)  GU C 421 del 24.11.2014.


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